L’indagine previa canonica

indagine
Bernardino Poccetti (allievi), Allegoria della Giustizia, affresco sul soffitto della Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Firenze

Nozione e competenza

L’indagine previa consiste in una istruttoria preliminare, svolta con procedura amministrativa, con lo scopo di accertare in forma riservata la fondatezza degli indizi e la consistenza degli elementi circa il delitto ecclesiastico presumibilmente commesso da un fedele del popolo di Dio.

La competenza a svolgere tale indagine (can. 1717) è presso l’Ordinario, sia del luogo sia Superiore Maggiore di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio[1].

Questi può agire personalmente o tramite una persona idonea, da lui scelta, che può essere uomo o donna: il termine “persona” è stato volutamente inserito, nonostante il parere contrario di alcuni Consultori, che notavano nel termine la possibile confusione con “persona giuridica”, per non escludere le donne da questo compito[2].

L’incaricato all’indagine non può fare da giudice e l’Ordinario deve evitare di scegliere la persona alla quale eventualmente affiderebbe il processo giudiziale.  Infatti, secondo il can. 1717 §3 “Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso”.

Il canone fa, inoltre, riferimento al processo giudiziale non a quello amministrativo, poiché tale norma deve essere interpretata stricto sensu ai sensi del can. 18.

Svolgimento dell’indagine

L’indagine previa prende dunque inizio dalla notizia, almeno verosimile, di un delitto.

Essa verte su tre elementi del delitto:

– i fatti: l’elemento oggettivo della violazione esterna di una legge o di un precetto penale;

– le circostanze: la situazione oggettiva e soggettiva, nella quale il presunto colpevole ha compiuto il delitto ecclesiastico;

– l’imputabilità: l’elemento soggettivo della grave imputabilità per dolo o per colpa.

L’indagine viene omessa quando essa risulti assolutamente superflua a giudizio dell’Ordinario, che deve condurla o che deve demandare ad altri di condurla.

Una volta conclusa l’indagine previa, si possono presentare le seguenti prospettive circa il delitto ecclesiastico, del quale l’Ordinario ha avuto una informazione verosimile (can.  1718 § 1):

  • Se l’indiziato risulta innocente del delitto imputatogli, l’Ordinario dispone l’archiviazione degli atti dell’istruttoria senza altre formalità.
  • Se non sono state raccolte prove sufficienti sulla colpevolezza dell’indiziato, l’Ordinario dispone l’archiviazione degli atti dell’istruttoria. Rimanendo una situazione di dubbio sulla colpevolezza dell’indiziato, l’Ordinario lo seguirà con particolare vigilanza.
  • Se gli indizi e gli elementi raccolti sembrano essere sufficienti per poter iniziare il processo penale, l’Ordinario allora deve procedere all’ammonizione fraterna, alla riprensione e a ogni altra via dettata dalla sollecitudine pastorale, per ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendazione del reo, come stabilisce il can. 1341. Ottenendo ciò in misura sufficiente, dispone l’archiviazione degli atti dell’istruttoria ed eventualmente imporrà una salutare penitenza al colpevole, anche in foro esterno, a norma del can. 1340 § 1.

Il decreto dell’Ordinario

Nel caso in cui, dopo aver constatato che né con l’ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è stato possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendazione del reo, l’Ordinario deve decidere, con suo decreto, se è conveniente avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene[3].

Egli deve tenere presente che per decreto stragiudiziale, cioè fuori della procedura giudiziale, non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue, né quelle pene che la legge o il precetto, che le costituisce, vietano di applicare per decreto, in forza del can. 1342 § 2[4].

Vi sono anche ulteriori norme per l’Ordinario circa l’emanazione del decreto, di cui al § 1 (can. 1718 §§ 2-4):

– prima di emettere il decreto di introduzione della procedura giudiziale o amministrativa, l’Ordinario, se lo ritiene opportuno, ascolti il parere di due giudici o altri esperti di diritto;

 – una volta emanato il decreto, l’Ordinario ha l’obbligo di revocarlo o di modificarlo, ogniqualvolta sulla base di nuovi elementi gli sembri di dover disporre diversamente; anche a questo punto, prima di emettere il decreto di revoca o di modifica, se lo ritiene opportuno, ascolti il parere di due giudici o di altri esperti di diritto;

– nel caso che dal delitto di un fedele siano derivati danni, l’Ordinario, prima di emettere il decreto di introduzione della procedura giudiziale o amministrativa, consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso, o chi ha compiuto l’indagine previa, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l’onesto, a condizione che le parti interessate diano il loro consenso a tale procedimento.

Circa l’uso e l’archiviazione degli atti di tutto il complesso dell’indagine previa (can. 1719) ci si deve regolare secondo due possibilità previste dalla norma:

 – l’Ordinario ha deciso con suo decreto di dover procedere per via giudiziale contro l’indiziato del delitto ecclesiastico: gli atti di tutto il complesso del “procedimento”, a partire dagli atti precedenti all’indagine, a quelli inerenti all’indagine previa e ai decreti dell’Ordinario, con le diverse consultazioni fatte, devono essere consegnati al promotore di giustizia, solo nella misura del necessario; gli atti ritenuti non necessari per lo svolgimento del processo penale devono essere conservati nell’archivio segreto della curia, di cui ai cann. 489-490.

 – l’Ordinario ha deciso con suo decreto che non si debba avviare il processo penale: tutti gli atti, di cui sopra, devono essere archiviati, secondo le dette modalità.

Se l’Ordinario ha ritenuto di avviare il processo, egli per lo svolgimento del processo può adottare il procedimento penale amministrativo oppure quello giudiziale.

Nei casi circa i delicta graviora, spetta alla Congregazione per la Dottrina della Fede dispensare dalla via processuale giudiziaria e autorizzare il processo amministrativo. Occorre inoltre ricordare che ai sensi dell’art. 16 m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, l’Ordinario, una volta terminata l’investigatio, deve trasmettere gli atti alla Congregazione per la Dottrina della Fede, qualunque sia la stima, positiva o negativa dell’indagine. Anche se dovesse ritenere che il caso debba essere archiviato, deve comunque informare il detto Dicastero, onde questo possa decidere se eventualmente procedere ad ulteriora[5].

Note bibliografiche

[1] Cfr. cann. 134 §§ 1-2; 620 e 734; cfr. Communicationes 12 [1980] 189.

[2] Cfr. Communicationes 12 [1980] 188-189.

[3] L. Sabbarese, Manuale di Diritto Canonico. Analisi di Principi generali, Istituti e Problematiche dottrinali e giurisprudenziali, ed. NelDiritto Editore, Lecce 2021, 636-638.

[4] Si evidenzia la condizione sine qua non del previo mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede nel caso di dover imporre una pena espiatoria perpetua.

[5] C. Papale, Il vademecum sui casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici. Profili teorici e pratici, in Quaderni di Ius Missionale, vol. 17, UUP (2022), 99-100.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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