Il problema dell’origine del celibato ecclesiastico
La questione del celibato ecclesiastico nella Chiesa è oggi motivo di grande interesse, è pertanto indispensabile richiamarne le origini soprattutto per comprendere quale sia il problema reale di fondo, ovvero la continenza. In quest’obbligo si realizza il vero senso del celibato, oggi dimenticato ma che nel primo millennio era noto: la completa continenza non solo dalla generazione di figli, ma anche dal matrimonio. I candidati sposati potevano accedere ai sacri ordini e rinunciare all’uso del matrimonio soltanto con il consenso della moglie, perché il matrimonio, in quanto sacramento, conferiva alla moglie un diritto. Tale obbligo, non è stato subito riportato per iscritto, ma ciò non vuol dire che non sia stato osservato sin dall’inizio.
In merito, Hans Kelsen ha affermato essere errata l’identificazione tra ius et lex. È infatti una caratteristica propria del diritto che l’origine di ogni ordinamento giuridico consista nelle tradizioni orali e poi consuetudinarie, che assumono lentamente forma scritta[1]. È nota, a tal proposito, la discussione tra due giuristi sull’origine del celibato: Gustav Bickell assegnava l’inizio ad una disposizione apostolica, mentre Franz X. Funk sosteneva invece che la prima legge è ravvisabile solo nel IV secolo; questa seconda tesi è prevalsa sulla prima[2].
Lo sviluppo storico della continenza nella Chiesa Latina
Fatte queste premesse, segue un rapido excursus storico circa lo sviluppo della norma sul celibato nella Chiesa latina. La prima disposizione scritta risale al IV secolo al concilio di Elvira (Spagna) dove vescovi e sacerdoti si erano radunati presso Granada per redigere una regolamentazione comune per gli ecclesiali spagnoli. Sotto la rubrica «Sui vescovi e i ministri (dell’altare) che devono cioè essere continenti dalle loro consorti», il can. 33 contiene la prima norma scritta sul celibato[3]. Già il can. 27 aveva insistito sulla proibizione che donne estranee potessero abitare con vescovi ed ecclesiastici, limitando tale facoltà solo ad una sorella o ad una consacrata[4]. È importante precisare che questi due canoni non stabiliscono una legge nuova, bensì, è una reazione contro una non-osservanza di un obbligo tradizionale ben conosciuto, al quale ora si aggiunge anche la sanzione.
Dopo questa norma importante ne segue un’altra della stessa rilevanza: si tratta del can. 2 del secondo Concilio Africano del 390 sotto la rubrica «Che la castità dei Leviti e sacerdoti deve essere custodita». Da questa dichiarazione si deducono tre osservazioni. La prima che nei primi secoli molti ecclesiastici erano sposati e ad essi viene imposto il dovere della continenza perfetta; la seconda che si tratta di un insegnamento degli apostoli e non di una disciplina nuova; infine, che un tale obbligo discende dall’ordine sacro ricevuto e dal servizio dell’altare. Nel maggio del 419 si tenne a Cartagine un Concilio generale in occasione del quale fu pubblicato il Codex canonum Ecclesiae Africanae con il quale s’impose ai suddiaconi lo stesso obbligo. Queste norme erano altresì in perfetta intesa con la Chiesa di Roma come può essere testimoniato da quattro papi: Siricio, Innocenzo I, Leone e Gregorio Magno.
Il Magistero e i Padri della Chiesa
Papa Siricio scrisse due decretali: la prima Directa del 385 al vescovo Imerio di Tarragona dove vengono confutate le obiezioni che alcuni vogliono trarre dall’esempio dei Leviti nell’Antico Testamento, la seconda Cum in unum con la quale prescrive l’obbligo della continenza per i ministri superiori come un obbligo non nuovo ma un punto saldo della fede. Dello stesso parere sono anche altri pontefici: Innocenzo I che scrive la decretale Dominus iter sulla castità e sulla purezza dei sacerdoti, Leone Magno che in una lettera al vescovo Rustico parla del passaggio dal matrimonio carnale a quello spirituale per i ministri dell’altare, che lo avevano contratto prima dell’ordinazione, e infine Gregorio Magno che fa comprendere, nelle sue lettere, come la continenza venisse osservata nella Chiesa latina.
Da queste testimonianze si può comprendere come due erano gli obblighi principali: per i non sposati il dovere di conservare il celibato dopo l’ordinazione o “legge del celibato in senso stretto”, per gli sposati il dovere di vivere la continenza con la coniuge o “legge del celibato-continenza”. Anche la testimonianza dei Padri della Chiesa si orienta in tal senso: Sant’Ambrogio, eletto vescovo di Milano, afferma che i ministri dell’altare che erano sposati dovevano vivere l’assoluta continenza nel matrimonio in quanto i sacerdoti sono obbligati ad una preghiera e ad un ministero santo[5]. Lo stesso San Girolamo ribadisce che i candidati all’ordine sacro dovevano sempre dedicarsi alla preghiera e al servizio divino, e non per ultimo Sant’Agostino, che, avendo partecipato ai Concili di Cartagine, conosceva bene l’obbligo del clero alla continenza, lo riconduceva agli stessi apostoli e ad una tradizione del passato[6].
Il fondamento giuridico del celibato
Le radici giuridiche del celibato sono ravvisabili nella Sacra Scrittura dalla quale si evince la sostanziale differenza tra il sacerdozio dell’Antico e quello del Nuovo Testamento. Il sacerdozio del VT era affidato ad una tribù la quale doveva essere conservata e ciò poteva avvenire solo con il matrimonio, quello del NT è invece configurato senza successione di sangue e senza una discendenza familiare. Inoltre, mentre i sacerdoti del VT avevano un servizio al Tempio limitato, quelli del NT hanno un servizio ininterrotto[7]. Benedetto XVI parla di un passaggio da un’astinenza sessuale funzionale a un’astinenza ontologica; per il sacerdote la celebrazione dell’Eucarestia non consiste in un compiere dei riti, ma è entrare con tutto il proprio essere nella grande offerta di Cristo al Padre, nel suo “sì” definitivo: «Nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23, 46)[8].
Si può dedurre un’immagine del sacerdote del NT modellata sulla volontà di Cristo, totalmente differente rispetto a quella del VT limitata alla sua funzione: Cristo dal suo sacerdote vuole tutto anima, cuore e corpo e in tutto il suo ministero la purezza e la continenza come testimonianza che vive non più nella carne ma secondo lo Spirito (Rm 8,8). Ef 5, 23-32 elabora la profonda mistica di Cristo-Chiesa in relazione al sacerdote e ripresa da Giovanni Paolo II: «La volontà della Chiesa trova la sua ultima motivazione nel legame che il celibato ha con l’Ordinazione sacra, che configura il sacerdote a Gesù Cristo Capo e Sposo della Chiesa. La Chiesa, come Sposa di Gesù Cristo, vuole essere amata dal sacerdote nel modo totale ed esclusivo con cui Gesù Cristo Capo e Sposo l’ha amata»[9].
Considerazioni conclusive
Il celibato è una norma di diritto ecclesiastico (non di diritto divino) ma che trova delle motivazioni teologiche nella tradizione apostolica del Vangelo, pertanto, è stata positivizzata definitivamente nel Concilio Lateranense IV del 1215 dove si sottolinea lo stretto legame tra sacerdote ed Eucaristia. Infatti una delle ragioni per cui viene imposto il celibato nella Chiesa latina è proprio grazie alla transustanziazione dove viene ribadita l’identificazione del sacerdote a Cristo. È per questo che il celibato è un dono da custodire ed alimentare con «l’amore che Dio ha riversato nei nostri cuori» (Rm 5,5), affinché tutto il nostro essere sia un’Eucaristia vivente con cui lo spirito e il corpo si uniscono totalmente a Cristo per il perdono dei peccati.
Note
[1] San Paolo scrive nella seconda lettera ai Tessalonicesi (2,15): «Orsù dunque, o fratelli, state saldi e tenete le tradizioni che avete imparate sia a viva voce sia per la nostra lettera».
[2] Cf. A. M. Stickler, Il celibato ecclesiastico. La sua storia ed i suoi fondamenti teologici, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, 8-9.
[3] «Si dichiara con fermezza che i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, una volta assunta la carica, si devono tener lontano dalle loro mogli e non generare figli; Chi lo avrà fatto, sia escluso dalla condizione di ecclesiastico». Concilio di Elvira, can 33 (Martínez Díez e Rodríguez 1966, vol. IV, 253)
[4] Cf. B. Herm. Theod, Canones Apostolorum et Conciliorum saec. IV-VII, II, Berolini 1939, 5-6.
[5] Cf. C. Perini, Il celibato ecclesiastico nel pensiero di S. Ambrogio, Divus Thomas 66, no. 4 (1963): 432-50.
[6] Cf. A. M. Stickler, Il celibato ecclesiastico. La sua storia ed i suoi fondamenti teologici, 20-21.
[7] Cf. ivi, 54.
[8] Cf. R. Sarah – J. Ratzinger, Dal profondo del nostro cuore, Cantagalli, Siena 2020, 63.
[9] Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Pastores dabo vobis, n. 29.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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