La condizione costituzionale del Fedele

Costituzionale

Cerchiamo di analizzare come nascono i diritti dei cristiani e quale sia il  loro fondamento

I diritti del cristiano risiedono nella dignità e libertà costitutiva del popolo di Dio: «Habet pro conditione dignitatem libertatemque filiorum Dei» (LG 9).

La persona quando riceve il battesimo acquista una specifica posizione individuale e comunitaria all’interno della Chiesa, questa situazione giuridica si estende come è noto in alcuni casi particolari ai non battezzati.

La nuova condizione ontologico-sacramentale che assume il fedele fa nascere dunque un insieme di attribuzioni creditorie e debitorie, il cosiddetto  statuto fondamentale del fedele. La natura di base e il  presupposto essenziale dell’ordine sociale giusto del popolo di Dio fa sì che tutte le altre situazioni giuridiche rinvenibili nell’ordinamento canonico risultino concretizzazioni, derivazioni o determinazioni di quella fondamentale di fedele.

I diritti fondamentali sono di fatto i beni giuridici in senso proprio, costituiscono cioè la dimensione di giustizia insita nello stesso patrimonio salvifico (in primis nella parola e nei sacramenti). La protezione della sfera giuridica essenziale del fedele si concretizza di fatto, nel dare al fedele ciò che gli spetta di diritto, primo bene su tutti:  l’Eucarestia, e non in una formalizzazione che non avrebbe nessun risultato tangibile.

La premessa logica della categoria dei diritti fondamentali è l’applicazione della scienza costituzionale alla realtà ecclesiale. L’assenza di una costituzione formale nella Chiesa non impedisce evidentemente il riscontro del relativo approccio a livello materiale.

I principi di prevalenza e di congruenza (subordinazione e conseguente conformità della legislazione ordinaria) che configurano la tecnica costituzionale possono quindi trovare facile attuazione almeno nel piano sostanziale. I diritti fondamentali in pratica, assieme alla funzione gerarchica, sono il fulcro dell’intero sistema canonico.

Lo statuto del fedele

Il rispetto dello statuto del fedele funge dunque da criterio ispiratore e interpretativo dell’ordinamento ecclesiale. Il riferimento prioritario ai diritti comporta l’uguale considerazione dei correlativi doveri. Le situazioni fondamentali infatti sono tanto attive quanto passive (non esiste d’altronde alcun diritto senza un corrispondente dovere).

La nozione dei diritti fondamentali trascende quella dei diritti umani. I beni giuridici qui considerati sono ricollegabili infatti alla condizione soprannaturale del fedele, anche se il CIC non individua univocamente la categoria (cfr. es. cc. 220-221 CIC). Il diritto divino naturale d’altronde è pienamente operante e immediatamente vigente nell’ordinamento canonico.

Concludendo la condizione costituzionale soprannaturale è l’espressione del diritto divino positivo che si attua con la volontà fondazionale di Cristo.

Per approfondire l’argomento consiglio: Il testo del Prof. Massimiliano Del Pozzo (Lo Statuto Giuridico Fondamentale del Fedele).

Il professore è senza dubbio uno dei maggiori esperti sull’argomento e i suoi testi ci forniscono una chiave interpretativa necessaria per la comprensione della condizione giuridica del fedele.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Giovanni Pingitore

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