La Confermazione, il secondo sacramento dell’iniziazione cristiana

confermazione
I. Rupnik, Parete della divinizzazione, particolare della Pentecoste, mosaico, Cappella Redemptoris Mater nella II Loggia del Palazzo Apostolico, 1999.

Le norme sulla Confermazione

Al sacramento della Confermazione sono dedicati i canoni da 879 a 896 del Codice di diritto canonico.

Il canone iniziale chiarisce subito quali siano i suoi elementi teologici fondamentali.

Innanzitutto, essa imprime il carattere su coloro che la ricevono e permette così di proseguire il proprio cammino di iniziazione cristiana. I confermati sono arricchiti del dono dello Spirito Santo, attraverso il quale si conformano più perfettamente a Cristo.

Coloro che ricevono questo dono dello Spirito infatti sono tenuti ad essere testimoni di Cristo con le parole e con le opere e a diffondere e difendere la fede.

Lo sviluppo teologico e liturgico del sacramento

Dal punto di vista storico, ci sono stati molti cambiamenti che riguardano questo sacramento.

Battesimo e Cresima, nella tradizione dei primi tre secoli, erano uniti in un unico rito, all’interno del quale il momento della Confermazione veniva chiamato Imposizione delle mani.

Con il Concilio di Elvira, nel quarto secolo, si forma la distinzione tra i due momenti, inoltre, il rito dell’imposizione delle mani verrà sostituito prima in Oriente e poi in Occidente dal Rito dell’Unzione col Crisma, perché al gesto proprio dell’unzione si attribuisce il dono dello Spirito Santo.

Soltanto a partire dalla metà del quinto secolo si comincerà ad usare il termine Confermazione, che vuole significare la conferma del dono ricevuto durante il battesimo.

Gli elementi costitutivi

La materia del sacramento si distingue in materia remota e prossima.

La prima è costituita dal crisma consacrato dal vescovo, composto da olio d’oliva e balsamo profumato. Questi sono segni della pienezza dello Spirito che si riceve. La seconda, che consiste nell’applicazione della materia remota, è l’unzione sulla fronte e l’imposizione delle mani da parte del ministro.

La forma, come di consueto è costituita dalle parole prescritte nei libri liturgici, ovvero: “Ricevi il Sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono”.

La Confermazione, come il Battesimo, imprime un carattere indelebile su colui che riceve tale sacramento e conferisce una speciale comunicazione di pienezza dello Spirito Santo.

Tuttavia, a differenza del Battesimo, dove colui che riceve il dono dello Spirito rinasce e ha il compito di maturare e sviluppare la sua vita cristiana, la Cresima costituisce il coronamento e perfezionamento. Infatti, sebbene siano due sacramenti separati, l’uno richiama l’altro incessantemente.

Dunque, nel caso del battesimo colui che riceve il dono dello Spirito Santo lo riceve per essere introdotto nella vita cristiana, mentre nella Cresima riceve lo Spirito affinché lo rafforzi.

Il confermato avrà un legame più profondo con la Chiesa di Cristo e si obbligherà ad un attiva testimonianza del Vangelo. Nonostante sia lo stesso Spirito che viene conferito in entrambe le circostanze, le finalità sono nettamente differenti.

Il ministro ordinario della Confermazione: il Vescovo

Altro elemento fondamentale del sacramento è colui che lo amministra, cioè il ministro.

Nei primi due/tre secoli della chiesa il Vescovo è il ministro della confermazione. In quanto capo della chiesa locale egli presiedeva all’iniziazione cristiana e veniva assistito dai Presbiteri e dai Diaconi.

A causa della rilevante diffusione del cristianesimo nel quarto secolo, però, per il Vescovo era difficile ad andare in giro per le varie comunità.

Dunque, rimanevano i presbiteri ad esercitare il ministero in sua assenza, ma sempre con il suo consenso.

Questa prassi spiega, dunque, perché nelle Chiese orientali il presbitero è ministro ordinario del Battesimo e della Confermazione.

Anche in Occidente prese piede questa pratica, tuttavia, si susseguirono svariate proibizioni da parte dei Papi. Dall’ottavo secolo in poi in Occidente si affermò la disciplina romana, secondo la quale solo il vescovo poteva confermare. I concili dell’epoca sottolineano e confermano questa prerogativa episcopale.

Oggi, il canone 882 del codice vigente stabilisce che il ministro ordinario del sacramento della Confermazione è il vescovo. Questo sacramento può amministrarlo il vescovo direttamente o mediante un altro vescovo (can.884, 885).

Gli altri ministri che possono amministrare la Confermazione

Da notare però che nel can. 882 CIC non viene fatta menzione di un ministro straordinario, bensì di un ministro provvisto di facoltà in forza del diritto o per concessione da parte dell’autorità competente.

I ministri provvisti di facoltà di amministrare validamente il sacramento in forza del diritto, elencati nel can. 883, sono tutti gli equiparati al vescovo diocesano entro i limiti della loro giurisdizione (can. 381, paragrafo2 e can. 368), i sacerdoti che legittimamente battezzano un adulto, oppure ammettono un battezzato nella comunione della Chiesa cattolica e ogni sacerdote nei confronti di coloro che si trovano in pericolo di morte.

Coloro invece che amministrano validamente in forza della concessione, ovvero il mandato dell’autorità competente, sono i ministri che hanno ricevuto tale facoltà dal vescovo diocesano per i casi di necessità. Una volta che termina la situazione di necessità, termina anche la facoltà.

Altresì, sono da tenere in considerazione i ministri per associazione, ovvero i presbiteri che si uniscono al vescovo diocesano durante la celebrazione. Ad esempio nel caso in cui ci sia un numero molto elevato di cresimandi, il vescovo può associare a sé altri presbiteri per l’amministrazione del sacramento. Anche qui vale il principio sopra elencato, che una volta che termina la celebrazione, termina anche la facoltà che è stata concessa.

Le differenze tra ministro ordinario e altri ministri della Confermazione

Altre informazioni che riguardano il ministro ordinario sono che il vescovo diocesano può amministrare lecitamente nella sua diocesi la confermazione anche a coloro che non sono suoi sudditi, a meno che non vi sia una espressa proibizione da parte dell’Ordinario per quei determinati confermandi.

Mentre nel caso del ministro ordinario egli amministra sempre validamente il sacramento sia dentro che fuori dal proprio territorio, nel caso del ministro con facoltà concessagli da altri, egli ha la potestas, ma essa è limitata nel suo esercizio. Dunque possono amministrare validamente soltanto i presbiteri che ne hanno ricevuto la facoltà e soltanto nel territorio per il quale l’hanno ricevuta.

La potestas di confermare tuttavia appartiene al sacramento dell’ordine stesso, perciò, ci si potrebbe porre la domanda del perché per i presbiteri è necessaria una concessione per poter confermare validamente. La risposta è semplice. Il legislatore, ovvero il Romano Pontefice, può limitare la potestas di un presbitero, disponendo la sua facoltà di amministrare un sacramento ad validitatem.

Ciò vuole significare che, quando il legislatore concede ad un presbitero di confermare, non gli concede una potestà maggiore, ma semplicemente libera l’esercizio di quella potestà nei casi previsti dal diritto. La concessione dunque non fa altro che rimuovere l’ostacolo che impediva il valido esercizio del sacramento. Ergo, la concessione diventa conditio sine qua non per il valido esercizio della potestà.

Chi può ricevere la Confermazione?

Altro elemento fondamentale nell’affrontare il tema della confermazione sono i soggetti che possono ricevere questo sacramento. Essendo la Confermazione, insieme al Battesimo e all’Ordine, un sacramento che imprime un carattere indelebile sul fedele che lo riceve e perciò una volta amministrato non può essere ripetuto, può accedervi ogni battezzato che non l’abbia ancora ricevuta.

Tuttavia, il Codice stabilisce alcuni requisiti del fedele, tra i quali l’adeguata preparazione, una buona disposizione,  nonché la capacità di rinnovare le promesse battesimali.

A che età si può ricevere?

Il canone 890 sottolinea l’obbligo di ricevere la confermazione, infatti viene detto: I fedeli sono obbligati a ricevere tempestivamente questo sacramento.

Un altro punto, sul quale si è concentrato nel tempo il focus di molti, è l’età della confermazione. Il canone 891 stabilisce che il sacramento debba essere conferito all’età della discrezione, a meno che la Conferenza Episcopale non stabilisca altrimenti o non vi sia pericolo di morte o non suggerisca diversamente una grave causa.

Il Codice del 1917 rinviava la celebrazione di questo sacramento fino al settimo anno di età, invece nella Chiesa orientale tutti i sacramenti dell’Iniziazione si sono sempre conferiti simultaneamente.

Si discusse l’argomento anche presso una commissione centrale del Concilio Vaticano II, nella quale esistevano 2 tendenze predominanti. La prima sosteneva la necessità di rinviare la confermazione ad un età compresa tra i 12 e 15 anni. La seconda voleva mantenere l’età dei 7 anni, come era in origine, a condizione che l’Eucaristia precedesse la confermazione. Nel Codice del 1917 si prescriveva dunque la stessa età sia per la Confermazione che per l’Eucaristia. La Conferenza Episcopale italiana ha stabilito che da un punto di vista giuridico, l’età per ricevere la confermazione è di almeno 12 anni. Tuttavia bisogna notare che si tratta di questioni ad liceitatem e non ad validitatem, perciò anche se un fedele dovesse riceverla prima dei 12 anni sarebbe comunque valida.

Il padrino, la prova e l’annotazione

Come nel Battesimo, il confermando deve essere assistito per quanto è possibile dal padrino, che deve far sì che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo, a norma del canone 892.

Infine gli ultimi canoni sono dedicati alla prova e annotazione dell’avvenuta confermazione.

Per provare l’avvenuta confermazione è necessaria la semplice testimonianza di un testimone al di sopra di ogni sospetto o di colui che ha ricevuto il battesimo, se adulto, a norma del canone 876.

Inoltre, come già detto dal battesimo, il canone 895 impone che i nomi dei cresimati, dei genitori, dei padrini, del ministro, del luogo e del giorno della celebrazione vengano trascritti nel libro dei cresimati della curia diocesana.

Il parroco, inoltre, deve informare dell’avveduta confermazione il parroco del luogo del battesimo, affinché lo annoti nel registro. L’ultimo canone dedicato a questo argomento, infine, stabilisce che il ministro della celebrazione del sacramento dovrà informare il parroco che non fu presente.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)

 

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Chiara Gaspari

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