Padrino e madrina: un “officium” in crisi?

padrino

Dopo Catania, anche a Grosseto ci si interroga se e in che modo il padrino e la madrina rispondano alle esigenze pastorali di accompagnamento dei battezzandi e cresimandi.

La decisione dell’arcivescovo di Catania, mons. Gristina, che ha sospeso dallo scorso 25 maggio (con alcune deroghe fino al 30 settembre) ad experimentum per un triennio la presenza di queste due figure nella celebrazione dei sacramenti del Battesimo e della Confermazione, è rimbalzata anche sui periodici nazionali, segno di un profondo intreccio tra fede, tradizioni e usanze radicate nel nostro territorio.

Meno drastica la scelta del vescovo di Grosseto, che ha previsto un cammino graduale di abolizione dei padrini, che scompaiono dalla celebrazione della Confermazione, ma non da quella del Battesimo. Il presule precisa, inoltre, che i cresimandi possano essere accompagnati davanti al Vescovo da un genitore oppure dai catechisti, oppure si rechino da soli a ricevere il sacramento.

La funzione del padrino e della madrina

Per comprendere le ragioni di questo percorso di ripensamento sulla figura del padrino e della madrina, è bene partire da quanto espresso nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nel quale si puntualizza che essi hanno un officium ecclesiale, secondo l’orientamento che la Costituzione Sacrosanctum Concilium aveva dato nella revisione del rito.

Così si esprime il n. 1255 CCC con riferimento al Battesimo:

Perché la grazia battesimale possa svilupparsi è importante l’aiuto dei genitori. Questo è pure il ruolo del padrino o della madrina, che devono essere credenti solidi, capaci e pronti a sostenere nel cammino della vita cristiana il neo-battezzato, bambino o adulto. Il loro compito è una vera funzione ecclesiale («officium»). L’intera comunità ecclesiale ha una parte di responsabilità nello sviluppo e nella conservazione della grazia ricevuta nel Battesimo.

E, per quanto riguarda la Confermazione, il n. 1311, oltre a ribadire la convenienza della loro presenza, esprime la preferenza per una continuità nell’incarico, a significare il legame teologico tra i due sacramenti dell’iniziazione cristiana.

La normativa canonica sui padrini

Trasponendo in termini giuridici il magistero, il Codice del 1983 dedica al padrino e alla madrina il capitolo IV del titolo I e il capitolo IV del titolo II della parte relativa ai sacramenti (parte I del Libro IV).

Si tratta di disposizioni abbastanza puntuali, che mettono in luce il ruolo e i requisiti.

Sotto il primo profilo, al can. 872 si dispone che costoro devono, se il battezzando è adulto, assisterlo, se è bambino, presentarlo insieme ai genitori per l’amministrazione del sacramento; in ogni caso, sono chiamati a cooperare perché il neofita viva secondo i precetti cristiani. Il can. 892 riformula la loro figura avendo riguardo per la Confermazione.

Sotto il secondo, il can. 874 precisa che, per essere ammessi all’incarico (munus), sono necessari: la designazione da parte del battezzando adulto o dei genitori; il compimento dei sedici anni (salvo che sia stabilita dal Vescovo diocesano un’età diversa o che il parroco individui una giusta causa per derogare); l’appartenenza alla Chiesa cattolica e il completamento dei sacramenti dell’iniziazione cristiana; la conformità della vita alla fede e all’incarico assunto; l’insussistenza a proprio carico di pene canoniche. Infine, si stabilisce che non possono essere ammessi alla i genitori.

Vi è, altresì, da dire che, solo per il Battesimo, il can. 873 prevede l’ammissibilità di un solo padrino o di una sola madrina, oppure di un padrino e di una madrina congiuntamente.

A testimonianza del rilievo pubblico che costoro hanno, si deve ricordare come il padrino sia una figura molto antica, che fin dalle origini della Chiesa accompagnava i neofiti nel cammino di fede, garantendone la maturità e offrendo per primo la testimonianza.

Le constatazioni pastorali

Purtroppo, a questa nobiltà di intenti e prescrizioni fa da contraltare la constatazione della difficoltà di individuare negli attuali rapporti delle figure in grado, per formazione, testimonianza di vita e disponibilità, di cooperare nell’educazione cristiana.

Ancora, vi sarebbe il rischio di una sovrapposizione di funzioni tra il catechista e il padrino o la madrina, in quanto, come ha affermato Papa Francesco nel m. p. Antiquum Ministerium,

Il Catechista è nello stesso tempo testimone della fede, maestro e mistagogo, accompagnatore e pedagogo che istruisce a nome della Chiesa. Un’identità che solo mediante la preghiera, lo studio e la partecipazione diretta alla vita della comunità può svilupparsi con coerenza e responsabilità.

Non solo, come rilevato nel decreto di mons. Gristina, bisogna tener conto dell’incremento di situazioni familiari irregolari, nelle quali la designazione del padrino o della madrina – spesso dettate più da consuetudini sociali o di cortesia – può acuire dolori e sofferenze per la carenza dei requisiti sopra ricordati.

In definitiva, bisogna che i Pastori abbiano discernimento nel modulare la presenza di padrini e madrine, a seconda della comunità cristiana da loro guidata.

 

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)

 

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Andrea Micciché

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