Il ministro della Confermazione (can. 882)

Confermazione
Gerolamo Imparato, Allegoria dei sette sacramenti, 1592-1602, Sant’Elia a Pianisi, Campobasso (particolare)

Il ministro della Confermazione è sempre stato oggetto di discussioni teologiche e giuridiche, fino alla formulazione stabilita dal Concilio di Trento: «Si quis dixerit, sanctae confirmationis ordinarium ministrum non esse solum episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem: anathema sit» (COD, 686).

In realtà, anche in epoca post-tridentina, non mancarono considerazioni sulla figura del ministro della Cresima, in ragione delle diverse facoltà speciali concesse dai Pontefici, per l’amministrazione di questo sacramento da parte dei presbiteri: si vedano le concessioni fatte da Leone XIII per l’America Centro-meridionale, da Pio IX, Pio XII e Giovanni XXIII per le Filippine.

Il Codice del 1917 recependo l’insegnamento secolare della Chiesa, nel can. 782 stabiliva che soltanto il Vescovo è ministro ordinario della Confermazione (§. 1), ammettendo, allo stesso tempo, che il presbitero è ministro straordinario (§. 2), quando ne riceve facoltà per il diritto o per speciale indulto della Sede Apostolica.

 Il ministro ordinario della Confermazione (can. 882)

Al n. 26 della Costituzione dogmatica Lumen gentium, in riferimento ai Vescovi, si legge:

«Sono i ministri originari della confermazione, dispensatori degli ordini sacri e moderatori della disciplina penitenziale, e con sollecitudine esortano e istruiscono le loro popolazioni, affinché nella liturgia e specialmente nel santo sacrificio della messa compiano la loro parte con fede e devozione».

Il Codice recepisce l’insegnamento conciliare e, al can. 882, parla del Vescovo quale ministro ordinario della Confermazione, in forza dell’Ordine Sacro ricevuto e dell’ufficio episcopale assunto.

Il Vescovo, perciò, gode del potere e della facoltà di amministrare la Confermazione nel territorio della sua giurisdizione, come affermato da Giovanni Paolo II nella Esortazione apostolica Pastores gregis:

«Quanto, infine, al sacramento della Confermazione, il Vescovo, che ne è ministro originario, curerà di essere normalmente lui a conferirlo. La sua presenza in mezzo alla comunità parrocchiale, che, a motivo del fonte battesimale e della Mensa eucaristica, è il luogo nativo e ordinario del cammino dell’iniziazione cristiana, richiama efficacemente il mistero della Pentecoste e si rivela sommamente utile per rinsaldare i vincoli della comunione ecclesiale tra pastore e fedeli» (n. 38).

Infatti, il can. 886 §. 1 stabilisce che: «Il Vescovo nella sua diocesi amministra legittimamente il sacramento della confermazione anche ai fedeli non sudditi, a meno che non si opponga una espressa proibizione del loro Ordinario proprio».

Fuori dal territorio diocesano, per amministrare lecitamente la Confermazione, il Vescovo deve ricevere licenza «saltem rationabiliter praesumpta», dal Vescovo di quella circoscrizione (can. 886 §. 2).

La facoltà concessa ai presbiteri

Ancor prima della promulgazione del Codice vigente, Paolo VI aveva operato un’apertura nei confronti dei presbiteri, nel M. P. Pastorale munus del 30 novembre 1963. Il Pontefice concedeva:

«ai cappellani di qualsiasi casa di cura, di brefotrofi e di carceri la facoltà di amministrare, in assenza del parroco, il sacramento della Cresima ai fedeli versanti in pericolo di morte, salve le norme stabilite dalla S. Congregazione per la disciplina dei Sacramenti nel decreto “Spiritus Sancti munera” del 14 settembre 1946 per il sacerdote che amministra il sacramento della Cresima» (n. 13).

Allo stesso tempo l’Ordo Confirmationis del 1971 concedeva la facoltà:

  • Ipso iure al presbitero che doveva amministrare il Battesimo ad una persona adulta o doveva accogliere un adulto acattolico già battezzato;
  • A qualsiasi presbitero di cresimare un fedele in pericolo di morte, in assenza del parroco;
  • Sia al Vescovo che al presbitero – in caso di vera necessità e con indulto della Sede Apostolica – di associare a sé altri presbiteri, o in ragione di particolari uffici diocesani o per speciali rapporti con i cresimandi.

Entro i confini della propria circoscrizione, hanno facoltà di amministrare la Confermazione coloro che dal diritto stesso sono equiparati al Vescovo diocesano (can. 368).

In una risposta particolare del 1999, la Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti, ha chiarito che anche l’Amministratore diocesano gode ipso iure della facoltà di amministrare questo Sacramento.

Hanno facoltà di amministrare la Confermazione ipso iure i presbiteri che, in forza dell’ufficio o del mandato ricevuto dal Vescovo diocesano, amministrano il battesimo ad un adulto o accolgono nella comunione della Chiesa cattolica una persona già battezzata (can. 883, 2°). Il presbitero che gode di questa facoltà può esercitarla solamente entro i limiti del territorio per lui designato (can. 887).

Inoltre, godono della facoltà di amministrare la Confermazione anche i cappellani dell’apostolato del mare nei viaggi a bordo di una nave, a meno che non sia presente un Vescovo in comunione con la Chiesa cattolica e che possa amministrare lecitamente il sacramento (Giovanni Paolo II, Lett. M.P. Stella maris, 31 gennaio 1997, art. VII, in AAS 89 (1997) 209 – 216)

Infine, in periculo mortis è concessa la facoltà al Parroco e ad ogni presbitero senza limitazioni personali o territoriali, di amministrare la Confermazione nei confronti di qualsiasi fedele, anche se colpito da pene o censure (can. 883, 3°).

Considerazioni conclusive

Oggi è maturata la convinzione che dall’ordinazione presbiterale, il sacerdote gode già della capacità di amministrare la Confermazione proprio in ragione della potestas ordinis annessa al ministero sacro.

Tuttavia, questa capacità chiede, per il suo valido esercizio, di ottenere la debita facoltà da parte del Vescovo, ministro originario di questo Sacramento (LG 26), così come accade per la Penitenza (can. 966 §. 1).

Bibliografia di riferimento

  • Concilio di Trento, Decretum primum De Sacramentis: canones de sacramento confirmationis, in COD, 686.
  • Paolo VI, Lett. Ap. in forma di motu proprio Pastorale munus, 30 novembre 1963, in AAS 56 (1964) 5 – 12.
  • Sacra Congregazione per il Culto divino, Decreto Peculiare Spiritus, 22 agosto 1971, in AAS 64 (1972), 77.
  • Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica post-sinodale Pastores gregis, 16 ottobre 2003, in AAS 96 (2004) 825 – 924.
  • B. F. Pighin, Diritto Sacramentale Canonico, Marcianum Press, Venezia 2016, 137 – 144.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

 

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Josè Conti

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