L’impedimento di età, il can. 1083 CIC

età
Rogier van der Weyden, 1455 – 1450, il matrimonio, particolare dal trittico de “I Sette Sacramenti”, olio su tavola 200×223, museo reale delle belle arti di Anversa

Il fondamento dell’impedimento nella Sacra Scrittura

L’impedimento di età è il primo tra gli impedimenti al matrimonio canonico disciplinati nel Codice del 1983. Il suo fondamento è nella Sacra Scrittura (specie nell’Antico Testamento: Gn 21,21, Gn. 38, Gdc 14, 1Re 2,17), le cui prescrizioni sono volte alla tutela della purezza morale, alla preservazione della razza ed alla eliminazione delle licenze che il popolo ebraico aveva mutuato dagli usi degli altri popoli [1]. La prassi voleva che si potesse contrarre matrimonio prima dei 18 anni, anche se il padre godeva del diritto di imporre alla figlia un fidanzato [2], che ella avrebbe dovuto sposare. Pur potendosi celebrare il matrimonio, si attendeva tuttavia che la donna raggiungesse la maggiore età, perché solo a partire da quel momento avrebbe potuto emettere un valido consenso e avrebbe acquistato la capacità generativa [3].

La disciplina nel diritto romano

L’impedimento di età viene disciplinato per la prima volta dal diritto romano. Per la valida celebrazione di un matrimonio era necessario che il contraente fosse capax, cioè psicologicamente idoneo ad essere centro di imputazione della responsabilità per il compimento delle sue azioni [4]. Pertanto, si riteneva che la piena capacità di agire coincidesse con il raggiungimento della pubertà, intesa come capacità di generare. In tale prospettiva l’età per il matrimonio veniva fissata per le donne a 12 anni (età che indicava il passaggio alla pubertà) e per gli uomini a 14 anni [5].

La stagione dei Concili e delle decretali

Con la celebrazione dei primi Concili fu sancito il divieto di nozze per i giovani non ancora giunti alla pubertà. In tal senso si espressero il Concilio di Fréjus del 791 d.C. e il Concilio Ticinense dell’850 d.C. Tuttavia, si prescrisse anche di non rinviare le nozze delle fanciulle troppo a lungo per evitare occasioni di incontinenza [6]. Inoltre, si consentiva il matrimonio di fanciulle non ancora giunte all’età stabilita dalla legge solo per qualche urgente necessità, anche se il dato normativo non era chiaro a riguardo: è quanto emerse dalla decretale di Papa Nicola I (858-867), il quale tentò di arginare i matrimoni dei bambini, prevedendo l’invalidità di simili unioni, tranne nel caso in cui uno dei nubendi avesse espresso il proprio consenso, dopo aver raggiunto l’età della discrezione.

Infantes, impuberes e puberes

Il requisito della pubertà era di difficile determinazione. Gli interventi normativi distinguevano infatti tra infantes, ossia coloro che non avevano ancora compiuto i 7 anni, ritenuti incapaci in modo assoluto a contrarre matrimonio perché non in grado di emettere il consenso necessario; impuberes, cioè coloro che avevano compiuto i 7 anni ma non erano ancora giunti alla pubertà e, pertanto, ritenuti inabili a contrarre un vero e proprio matrimonio; puberes, giuridicamente capaci di contrarre matrimonio pur senza il consenso dei genitori, in quanto considerati capaci sia di emettere un valido consenso matrimoniale, sia perché dotati della potestas coeundi.

Era tuttavia ancora assente una precisa individuazione dell’età minima matrimoniale [7]. A tale distinzione si opponeva chi legava il raggiungimento della pubertà alla capacità dovuta allo sviluppo fisico precoce. Si riteneva infatti che chi aveva raggiunto la capacità fisica poteva correre il rischio di incontinenza, in quanto il requisito anagrafico previsto per legge impediva di celebrare il matrimonio e, di conseguenza, di vivere la propria sessualità all’interno dell’unione coniugale, unica via ritenuta moralmente giusta.

Il criterio della malitia suppleat aetatem

Fu così introdotto il criterio della malitia suppleat aetatem, che consentì al defectus aetatis di essere qualificato come un impedimento dirimente. Il concetto di malitia trovava il proprio significato in relazione alla potentia coeundi: la validità di un matrimonio celebrato prima dell’età nubile era fondata dalla presenza nei contraenti della possibilità di unire i loro corpi, senza alcuna valutazione della discrezione di giudizio nelle stesse parti. Il criterio non risolse le controversie che sorgevano, poiché accadeva che ci fossero contraenti che, pur avendo raggiunto l’età legale della pubertà, non mostravano la capacitas coeundi. Un orientamento comune ritenne che la piena pubertà fosse raggiunta dalle ragazze a 14 anni e dai ragazzi a 18 anni [9].

Dal Decreto Ne Temere al can. 1067 CIC 17

Con l’introduzione della forma canonica per la valida celebrazione del matrimonio, il Decreto Ne Temere del 1907 prescrisse il requisito della volontà dei contraenti, il cui matrimonio sarebbe stato valido solo in presenza di un atto scritto firmato dagli stessi [10]. In tale prospettiva, i lavori preparatori al Codex pio-benedettino si concentrarono sulla necessità che i contraenti avessero la maturitas perfecta, di cui non si poteva essere dotati nella fase della pubertà [11]. Da ciò derivò la proposta di innalzare l’età minima per i matrimoni a 14 anni per la donna e 16 anni per l’uomo, ritenendo che un’età maggiore avrebbe consentito alle parti di avere una migliore conoscenza dei doveri matrimoniali.

Infatti, il can. 1067 § 1 CIC 17 fissava ai 16 anni per l’uomo, 14 anni per le donne, il limite per contrarre un valido matrimonio. I contrastanti pareri dottrinali si ritrovarono nella considerazione per cui l’età costituiva un “limite assoluto e inderogabile di capacità, il cui difetto rende automaticamente inhabilis ad matrimonium contrahendum, indipendentemente dalla capacità effettiva sia intellettuale che fisica del nubente” [12]. Inoltre, l’impedimento veniva annoverato tra quelli di diritto ecclesiastico, pertanto soggetto a dispensa in particolari condizioni.

La dispensa dall’impedimento di età nel CIC 17

In via generale, la dispensa dall’impedimento veniva concessa solo in presenza di cause pubbliche. Se il contraente avesse avuto una sufficiente discrezione di giudizio, pur privo della potentia generandi, poteva trovare applicazione la dispensa al fine della valida celebrazione del matrimonio. Solo in presenza di casi in pericolo di morte, la dispensa poteva essere concessa anche in presenza di cause di natura privata [13]. Un limite alla concessione della dispensa veniva offerto dal can. 1067 § 2, il quale raccomandava ai “pastori d’anime” di dissuadere i giovani dal celebrare le nozze ad un’età diversa da quella solita nelle loro regioni.

Il can. 1083 CIC 83

Il vigente Codice di Diritto Canonico disciplina l’impedimento di età al can. 1083: “§1. L’uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio. §2. La Conferenza Episcopale è libera di fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio. Il legislatore fissa l’età minima al di sotto della quale non è possibile contrarre un valido matrimonio: il dato anagrafico acquista importanza in relazione alla formazione e alla manifestazione di un valido e consapevole consenso [14].

Tuttavia, la legge canonica non si rifà al criterio della maggiore età, ma a quello biologico della pubertà, con cui si presume sia raggiunta l’idoneità sia fisica che psicologica [15]. Inoltre, il can. 1083 § 2 rimette alle Conferenze Episcopali il potere di stabilire un’età superiore a quella minima per la lecita celebrazione del matrimonio: la Conferenza Episcopale Italiana, con delibera n. 10 del 23 dicembre 1983, ha stabilito per la lecita celebrazione del matrimonio l’età di 18 anni, sia per l’uomo che per la donna.

La natura dell’impedimento

Tale impedimento è di diritto ecclesiastico e, come tale, è dispensabile dall’Ordinario del luogo, purché vi sia la capacità ad un valido consenso e si tratti di fedeli cattolici (gli acattolici, infatti, non sono tenuti alle leggi ecclesiastiche, ex can. 11). Nel caso in cui, però, il matrimonio sia stato celebrato senza la debita dispensa, l’impedimento non cessa ipso facto al raggiungimento dell’età minima richiesta ma rimarrà invalido e dovrà essere sanato mediante convalidazione semplice o sanazione in radice.

Note

[1] H. Lesetre, Mariage, in F. Vigouroux (publié par), Dictionnaire de la Bible, vol. IV, Peeters Publisher, Parigi, 1915, 760.

[2] F. Paglino, La famiglia presso gli ebrei e altri popoli semitici, Edizioni Paoline, Alba, 1952, 60-61.

[3] F.X. Wernz – P. Vidal, Ius canonicum, Tom. V, Ius matrimoniale, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1925, 226.

[4] G. Pugliese, Appunti sugli impuberi e i minori in diritto romano, in Aa.Vv., Studi in onore di Arnaldo Biscardi, IV, Cisalpino-La goliardica, Milano, 1982, 470-471.

[5] O. Robleda, El matrimonio en derecho romano, Pontificia Univerisità Gregoriana, Roma, 1970, 145-149.

[6] A. Giraudo, L’impedimento di età nel matrimonio canonico (can. 1083). Evoluzione storica e analisi delle fonti delle problematiche attuali della dottrina e della prassi, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2007, 57-58.

[7] P.A. D’Avack, Il “defectus aetatis” nelle fonti e nella dottrina matrimoniale classica della Chiesa, in Aa.Vv., Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli, vol. I, Utet, Torino, 1960, 371.

[8] J. Goana Moreno, El derecho de matrimonio en los menores segun las decretales de Gregorio IX, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1992, 27.

[9] F.J. Ameriso, El fundamento del impedimento de edad: evolución histórica y doctrinal, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 1995, 97.

[10] B. Ojetti, In ius antepianum et pianum ex decreto “Ne Temere”. De forma celebrationis sponsalium et matrimonii Commentarii, F. Pustet, Roma, 1908, 72.

[11] E. Dieni, Tradizione «juscorporalista» e codificazione nel matrimonio canonico, Giuffré, Milano, 1999, 402.

[12] P.A. D’Avack, Corso di diritto canonico. Il matrimonio, Giuffré, Milano, 1961, 184.

[13] F.M. Cappello, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. V, De matrimonio, Marietti, Torino, 1950, 433-434.

[14] A. D’Auria, Gli impedimenti matrimoniali, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, p. 54.

[15] P. Moneta, Diritto al matrimonio e impedimenti matrimoniali, in Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani, LEV, Città del Vaticano, 1989, p. 22.

[16] U. Navarrete, Gli impedimenti relativi alla dignità dell’uomo: aetas, raptus, crimen, in Aa.Vv., Gli impedimenti al matrimonio canonico, LEV, Città del Vaticano, 2002, p. 75.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)

 

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