I delitti contra fidem, aspetti sostanziali e procedurali  

delitti
Santi Cornelio e Cipriano, acquaforte, 1847, dal libro: “Il piccolo leggendario de’ Santi per ciascun giorno dell’anno”, Paolo Ripamonti Carpano editore

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha sempre esercitato non solo il potere amministrativo ma anche quello giudiziale, e in particolare ad essa sono riservati i delitti contro la fede e i costumi.

Secondo l’art. 2 §1 delle Normae de delictis reservatis, i delitti contra fidem di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede sono tre: l’eresia, l’apostasia e lo scisma.

Art. 2 – §1“I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei canoni 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali”.

ERESIA

Il primo delitto contro la fede è l’eresia, ed è definita nel can. 751 CIC come: «L’ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa».

L’elemento costitutivo è un’ostinazione, sulla base della quale si può constatare che l’atto eretico manifestato è collegato con la consapevole e volontaria azione che rifiuta una determinata verità di fede.

L’eresia non è dunque conosciuta come obiezione alle conclusioni teologiche le quali non sono definite della Chiesa come verità rivelate. Affinché invece il delitto di eresia possa considerarsi perfetto, il legislatore richiede che almeno una persona percepisca la dichiarazione o la manifestazione del reo[1], ponendo espressamente una condicio iuris, che attiene all’offensività del fatto, essendo strettamente connessa alla ratio dell’incriminazione. La condotta punita potrà essere realizzata sia oralmente che per iscritto, in un modo tuttavia che ne consenta la percezione ad opera di terzi. Una condotta occulta, perciò esclude l’esistenza del delitto, anche se non del peccato[2].

APOSTASIA

Il secondo delitto contro la fede è l’apostasia. Essa si manifesta con un atto formale che attesta il rifiuto intenzionale della fede e l’abbandono della Chiesa. Consiste in «un ripudio totale della fede cristiana, sia in foro esterno che interno, fatto con un atto positivo della volontà da una persona battezzata» (can. 751 CIC). Perché possa ricorrere la fattispecie presa in considerazione, non occorre che il reo disconosca la fede cristiana nella sua interezza, ma è sufficiente che egli neghi una qualche verità che ne costituisce il fondamento e senza la quale la stessa non potrebbe sussistere.

Il delitto in questione può anche realizzarsi con il consapevole ed effettivo accoglimento di una religione incompatibile con quella cristiana, ad esempio l’Islam o il Buddismo, mentre il passaggio di un fedele ad una confessione cristiana non cattolica, pur determinando la perdita della piena comunione con la Chiesa cattolica ex can. 205 CIC non necessariamente comporta una vera e propria apostasia[3].

SCISMA

L’ultimo delitto contra fidem è lo scisma, definito come «il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti» (can. 751 CIC). Lo scisma, a differenza dell’eresia e dell’apostasia, non è determinato direttamente dalla negazione della verità di fede. Il suo elemento costitutivo è la negazione del primato del Romano Pontefice o di altre cause riguardanti direttamente l’unità della Chiesa cattolica. Spesso la conseguenza esterna di tale atteggiamento è l’abbandono della comunità ecclesiale nella quale il Romano Pontefice è riconosciuto come Capo e fondamento di unità.

Tipico atto scismatico è la fondazione di una comunità religiosa che non riconosce il primato del Vescovo di Roma, collegato con la consacrazione episcopale (cfr. can. 1382 CIC). Non costituisce scisma, la sola disubbidienza al Romano Pontefice che non nega il suo primato o non riguarda le cause direttamente legate all’unità della Chiesa[4].

Secondo quanto chiarito dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, perché possa parlarsi di formale adesione ad un movimento scismatico sono necessarie due condizioni:

  1. L’atto interiore consistente nel condividere liberamente e coscientemente il nocciolo dello scisma […] in modo tale che questa scelta abbia il sopravvento sull’obbedienza al Papa;
  2. L’esteriorizzare la scelta di cui al punto n. 1, il che potrà avvenire mediante la partecipazione esclusiva alle funzioni ecclesiastiche e scismatiche e la non partecipazione alle funzioni della Chiesa Cattolica.

La pena prevista per questi delitti è, a norma del can. 1364 CIC, la scomunica latae sententiae, fermo restando il disposto del can. 194 §1 n.2, ovvero la rimozione dall’ufficio. Qualunque fedele può commettere questa tipologia di delitto, ma se il reo è un chierico, quest’ultimo può inoltre essere punito con le pene indicate dal can. 1336 §1 CIC, cioè con alcune pene espiatorie. Se poi la gravità dello scandalo o la promulgata contumacia lo richiedano, ad esempio il reo continua a dichiararsi scismatico e a creare scandalo nella comunità, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

Can. 1364 – §1. L’apostata, l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae, fermo restando il disposto del can. 194, §1, n. 2; il chierico inoltre può essere punito con le pene di cui nel can. 1336, §1, nn. 1, 2 e 3.

2. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

Per quanto concerne l’aspetto strettamente procedurale attinente ai delitti in esame, andiamo ad esaminare il par. 2 dell’art. 2 delle Normae de delictis reservatis. Bisogna evidenziare come essi siano riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, soltanto nell’eventuale seconda istanza di giudizio. Infatti in primo grado la competenza di rimettere la scomunica e di instaurare un processo penale giudiziale o amministrativo, è assegnata all’Ordinario o al Gerarca. Il Gerarca viene espressamente menzionato poiché questo articolo riguarda sia la Chiesa cattolica latina che quelle di rito orientale. Andiamo dunque a leggerlo:

Art. 2 – § 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Notiamo nell’articolo un inciso particolare: “se del caso”. Cosa vuol dire? Per capirlo bisogna riprendere il canone 1364 §1 CIC. Come abbiamo visto, in questo canone la pena indicata per chi commette delitto di eresia, apostasia e scisma è la scomunica latae sentientiae. Ricordiamo che tale scomunica nel CCEO non è presente.  Di conseguenza non può essere rimessa, per il semplice motivo che non esiste. Quindi quel “se del caso” é inteso come “se il reo è soggetto al CIC”, stante l’ovvia impossibilità per il Gerarca, pur richiamato nella disposizione de qua, di rimettere la scomunica latae sententiae.

Note

[1] Cfr. R. Botta, La norma penale nel diritto della Chiesa, il Mulino, Bologna, 2001, p. 132

[2] Cfr. V. De Paolis, Alcune annotazioni circa la formula Actu formali ab Ecclesia catholica deficere”, in Periodica Canonica, 84 (1995) 4, p. 587.

[3] C. Papale, Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VII, Parte IV, Pontificia Università Urbaniana, Città del Vaticano, 2012, p. 194.

[4] Cfr. A. Marzoa, Commento al c. 1364, in A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (a cura di), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, vol. IV/1, Pamplona, 2002, p. 476.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Picture of Maria Cives

Maria Cives

Lascia un commento

About Vox Canonica

Vox Canonica nasce nell’anno 2020 dal genio di un gruppo di appassionati giovani studenti di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense.

Recent Posts

Iscriviti alla Newsletter