Battesimo, porta dei Sacramenti

battesimo
Publio Morbiducci, Battesimo di Gesù, 1956 Bronzo, cm 92 x 32, Musei Vaticani

Oggi trattiamo del primo di tutti sacramenti, il battesimo. Ad esso sono dedicati nel libro quarto, titolo primo, del Codice di diritto canonico i canoni dall’ 849 al 878.

Il canone 842, che fa parte dei canoni introduttivi del libro quarto, ci ricorda due importanti principi conciliari: Il battesimo è condizione per ricevere tutti gli altri sacramenti ed insieme ai sacramenti della Confermazione e dell’Eucaristia, realizza la piena iniziazione cristiana. Attraverso questi tre sacramenti intimamente connessi si raggiunge la piena maturità cristiana e si ha dunque una piena partecipazione al mistero di Cristo. Solo in questo momento culminante si viene inseriti a pieno titolo nella comunità cristiana con tutti gli obblighi e diritti che ne derivano.

Il canone 849, conseguenze

Can. 849: Il battesimo, porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza, mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere indelebile, vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito soltanto mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita.

In questo canone introduttivo possiamo notare alcuni elementi dottrinali che spiccano particolarmente. Innanzitutto l’uomo viene unito a Cristo e rigenerato per poter partecipare alla vita divina mediante il battesimo. Inoltre viene incorporato alla Chiesa e diventa parte del Popolo di Dio, affinché possa partecipare alla missione di Cristo. Altro punto focale è l’uguale dignità nell’essere e nell’agire di tutti fedeli che ne deriva. È proprio su questo sacramento infatti che si fonda l’unità della Chiesa. Importante evidenziare il fatto che il battesimo imprime un carattere indelebile, ovvero ha un effetto permanente e definitivo. Perciò non può essere reiterato una volta ricevuto validamente!

Le conseguenze giuridiche che ne derivano sono: che l’uomo diventa a tutti gli effetti christifideles ed è costituito persona nella Chiesa di Cristo. Inoltre, in virtù del canone 208 il battesimo ha come effetto l’eguaglianza di tutti i fedeli nella vita e nell’agire. Infine con il battesimo si diventa soggetti alle leggi puramente ecclesiastiche, mentre precedentemente si era soggetti solamente alle leggi del diritto naturale. Il battesimo è inoltre necessario di fatto, o almeno nel desiderio, per la salvezza!

Elementi richiesti per la validità del sacramento

Una volta chiarite le conseguenze che scaturiscono dalla valida ricezione del sacramento, vediamo gli elementi richiesti per la validità del sacramento, che vengono indicati alla fine del canone 849. Per quanto riguarda la materia è necessario il lavacro di acqua vera (di qualsiasi genere, anche ad esempio l’acqua piovana), mentre per quanto riguarda la forma si deve fare riferimento alla formula verbale stabilita nei libri liturgici. Bisogna però ulteriormente approfondire le sfumature di differenza che si trovano tra materia remota e materia prossima. La prima è caratterizzata dall’acqua vera, come già detto, la seconda tuttavia viene costituita dall’applicazione dell’acqua vera, ovvero della materia remota, al battezzando. Il modo di conferire quest’acqua è duplice e viene indicato nel canone 854, tramite infusione o immersione.

Fondamentale per ricevere questo sacramento è la preparazione, distinguendo il soggetto destinatario del sacramento in adulti e bambini. Per gli adulti è previsto il catecumenato. Il canone 852, paragrafo 1 ci dice che questa norma si deve applicare a tutti coloro che sono usciti dall’infanzia, ovvero dopo i sette anni di età, e hanno raggiunto l’uso di ragione. Per quanto riguarda il battesimo dei bambini la preparazione si rivolge ai genitori ed ai padrini. La distinzione tra adulti e bambini è fondamentale dunque non solo per la preparazione, ma ha un impatto anche sul tipo di celebrazione.

I bambini avranno una sola celebrazione con la ricezione di un unico sacramento, mentre per gli adulti l’obiettivo è la piena iniziazione cristiana, perciò la ricezione di tre sacramenti. Questa distinzione influirà inoltre anche sul ministro del sacramento, infatti solitamente per i bambini esso è il presbitero, mentre per gli adulti è il vescovo diocesano, a norma del canone 863. Importante ribadire la rilevanza di questa distinzione anche per il rito da seguire: per gli adulti si osserva il rito per l’iniziazione cristiana (Rica), mentre per i bambini il rito del battesimo.

Il ministro abile

Altro elemento importante del sacramento è il ministro che lo celebra, distinguiamo tra ministro ordinario e straordinario. Il primo amministra il sacramento in virtù dell’ufficio, dell’incarico ricevuto, mentre il secondo interviene in via suppletiva, quando manca il ministro ordinario. Innanzitutto il canone 861 risponde alla domanda chi è il ministro ordinario? Il vescovo, il presbitero, il diacono.

Il paragrafo secondo dello stesso canone ci dice che il ministro straordinario è il catechista o un altra persona incaricata dall’Ordinario del luogo, ma sempre nel caso il ministro ordinario mancasse o fosse impedito. Importante da sottolineare è l’ultima frase di questo paragrafo, che ci dice che in caso di necessità qualunque persona mossa da retta intenzione, può essere ministro del battesimo, purché manifesti l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Se questa intenzione (condicio sine qua non) dovesse venire a mancare, automaticamente verrebbe meno la validità del sacramento.

Il battezzando, come ci informa il canone 864, può essere soltanto un essere umano non battezzato. Se tuttavia dovesse sussistere qualche dubbio riguardo al conferimento o alla validità del conferimento, il battesimo deve essere dato sotto condizione (can. 869, 1).

I canoni 865 e 866 fanno riferimento al battesimo degli adulti. Per la validità del battesimo dell’adulto, occorre l’intenzione minima da parte del battezzando di ricevere questo sacramento e che esprima tale intenzione personalmente. Per la liceità invece viene richiesta l’istruzione nelle verità della fede, viene richiesto che l’adulto sia a conoscenza dei diritti e dei doveri del cristiano, deve essere stato provato nella vita cristiana attraverso il catecumenato e deve essere pronto a pentirsi dei propri peccati (attrizione).

Nel caso del pericolo di morte per la liceità vengono ridotti i requisiti, è richiesto che l’adulto abbia una qualche conoscenza delle verità principali della fede e che prometta di osservare i comandamenti in futuro. Sempre in pericolo di morte per la validità viene semplicemente richiesto che il battezzando abbia manifestato in qualunque modo l’intenzione di ricevere il battesimo. Al di fuori del pericolo di morte, ovvero in tutte le situazioni normali, il battezzando adulto riceve il battesimo insieme a tutti gli altri sacramenti della piena iniziazione cristiana, a norma del canone 866.

Nel caso del battesimo dei bambini la Chiesa agisce primariamente per mezzo dei genitori e dei padrini, e in questo modo supplisce la mancanza di fede e di intenzione dei bambini. Nel canone 868 paragrafo 1 vengono indicati tutti i requisiti per battezzare lecitamente un bambino: i genitori o chi ne fa le veci, devono consentire al battesimo, ci deve essere la fondata speranza che il bambino sarà educato nella religione cattolica. Se questa speranza manca, allora il battesimo deve essere differito. Bisogna notare che non si esige la fede dei genitori, semplicemente il loro consenso e la speranza che il bambino venga educato cristianamente.

Tuttavia in pericolo di morte la Chiesa battezza validamente e lecitamente il bambino anche contro la volontà ed il consenso dei genitori, dato che il battesimo è essenziale per la salvezza. Perciò in pericolo di morte il diritto alla salvezza prevale sulla potestà dei genitori sui figli. Il can. 869, par. 2 riguarda invece il caso di un battezzato non cattolico che chiede di essere battezzato nella chiesa cattolica. In questo caso non si può amministrare il battesimo neanche sotto condizione, a meno che non vi sia una seria ragione per dubitare della validità del battesimo ricevuto o circa la sua celebrazione.

I padrini

Ai padrini, (di cui abbiamo già parlato QUI) sono dedicati i canoni 872-874. Il primo canone non afferma né l’obbligatorietà, né la facoltatività del padrino, semplicemente richiede che al battezzato, per quanto è possibile, venga dato un padrino. Questa è una novità introdotta nel Codice del 1983, dato che nel vecchio Codice del 1917 si affermava ancora l’obbligatorietà del padrino. Tuttavia con il passare del tempo il Legislatore ha riconosciuto che possono presentarsi situazioni in cui è impossibile avere un padrino. I compiti affidati al padrino sono differenti, a seconda dell’età del battezzando. Nel caso del battezzando adulto il padrino avrà il compito di assisterlo nella sua iniziazione cristiana, mentre nel caso del battezzando bambino il padrino dovrà presentarlo alla celebrazione insieme ai genitori, con cui dovrà poi cooperare, affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al sacramento ricevuto.

Tuttavia non tutti possono ricoprire il ruolo di padrino, infatti il Codice definisce alcuni criteri che il soggetto dovrà soddisfare per andare a svolgere questo ruolo fondamentale. I requisiti previsti dal Codice sono indicati nel canone 874 e comprendono:

1. Il dovere essere designato a svolgere questo ruolo dal battezzando stesso, se adulto, o dai suoi genitori o chi ne fa le veci, se bambino, oppure, se questi dovessero mancare, dal parroco o dal ministro. Sempre all’interno di questo primo requisito è compresa anche la richiesta dell’intenzione di fare il padrino e la capacità di svolgere questa funzione.  

2. Deve avere compiuto 16 anni, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito un’altra età oppure il parroco o il ministro ammettano un’eccezione.

3. Deve essere cattolico, aver completato l’iniziazione cristiana e condurre una vita conforme alla fede e all’incarico di padrino, dato che il suo compito sarà quello di aiutare il battezzato a vivere una vita cristiana.

4. Non deve essere soggetto ad alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata.

5. Non deve essere il genitore del battezzato. Lo stesso canone nel paragrafo secondo stabilisce che un cristiano di una comunità ecclesiale acattolica potrà essere ammesso come testimone, ma non come padrino, al battesimo insieme ad un padrino cattolico.

Annotazione nei registri

Si conclude questo tema del sacramento del battesimo con la prova e l’annotazione dell’avvenuto sacramento negli appositi registri, a cui sono dedicati i canoni 875 -878. In questo primo canone viene sottolineata l’importanza della presenza di un testimone durante il conferimento del battesimo, in caso di mancanza del padrino. Il compito di assicurarsene sarà di colui che celebra il sacramento. La presenza di un testimone è fondamentale nel caso si debba provare l’avvenuto conferimento del battesimo.

In tale situazione è infatti sufficiente la dichiarazione di un unico testimone al di sopra di ogni sospetto. Tuttavia se il battezzato è in età adulta, allora può giurare egli stesso di aver ricevuto validamente il sacramento. Una volta conferito il battesimo, il parroco del luogo dove si è tenuta la celebrazione dovrà provvedere ad annotare tutte le informazioni necessarie nel libro dei battesimi, tra le quali: il nome del battezzato, del ministro che ha amministrato il sacramento, dei genitori del battezzato, dei padrini, dei testimoni e il nome del luogo e il giorno del conferimento del sacramento e della nascita del battezzato.

Nel caso di un bambino nato da madre non sposata si deve annotare il nome della madre, se essa lo richiede o se la sua maternità consta pubblicamente. Questo riferisce il paragrafo secondo del canone 877. Lo stesso varrebbe anche per l’annotazione del nome del padre, nel qual caso la paternità dovrà essere provata da un documento pubblico oppure dovrà essere richiesta l’annotazione dal padre alla presenza di due testimoni. Negli altri casi si iscriverà semplicemente il battezzato senza indicazione dei nomi dei genitori. Mentre nel caso dei genitori adottivi, andranno scritti sia i nomi dei genitori adottivi che i nomi dei genitori biologici del bambino. Infine, nel canone 878, è previsto il caso in cui il battesimo non venga celebrato né dal parroco, né alla sua presenza. In una tale circostanza colui che è stato ministro del battesimo dovrà informare il parroco della parrocchia in cui la celebrazione si è compiuta, affinché egli lo possa annotare nei dovuti registri.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)

 

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Chiara Gaspari

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