La rilevanza canonica del Battesimo (can. 849)

I sette Sacramenti, istituiti da Cristo Signore e affidati alla sua Chiesa, sono “segni” e “mezzi” della grazia di Dio, che nutrono, sostengono e irrobustiscono la fede degli uomini (SC, 59). Per il loro tramite, i fedeli possono rendere culto a Dio, compiere il proprio cammino di santificazione e realizzare la comunione ecclesiastica (can. 840).

Il primo dei sette Sacramenti è il Battesimo, nel quale l’uomo è liberato dal peccato ed è rigenerato come figlio di Dio: «vestibolo d’ingresso alla vita nello Spirito, e porta che apre l’accesso agli altri sacramenti» (CCC 1213).

Il Battezzato diviene, così, partecipe della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo (can. 204), condividendo la missione affidata alla Chiesa, in ragione della propria condizione.

La nuova condizione giuridica del fedele

La celebrazione del Battesimo dà inizio al cammino di Iniziazione Cristiana, permettendo al battezzato di divenire figlio di Dio e membro della Chiesa: in ragione del “carattere” indelebile, «signum spirituale et indelebile in anima impressum», non può essere ripetuto (can. 845 §1).

Mediante il Battesimo, l’uomo è costituito “persona” nella Chiesa (can. 96), titolare di doveri e diritti che ai cristiani sono propri, rispetto alla condizione di ciascuno e a meno che non si frapponga una sanzione canonica legittimamente inflitta.

Questo Sacramento costituisce la persona come “fedele”, il cui status risulta dall’insieme di diritti e doveri propri ad ogni fedele (can. 208-223). In virtù del principio di uguaglianza nella dignità e nell’agire (can. 208), tutti coloro che hanno ricevuto il Battesimo sono ugualmente fedeli, e i diritti annessi hanno per tutti la stessa forza ed esigibilità.

Il battezzato diventa, così, ipso facto soggetto passivo delle leggi ecclesiastiche (can. 11).

Infine, il Battesimo «costituisce un elemento decisivo per la configurazione del matrimonio e della sua sacramentalità», in ragione del fatto che i contraenti sono inseriti nell’alleanza nuziale tra Cristo e la Chiesa per mezzo del battesimo (Familiaris consortio, 13).

La necessità del Battesimo in ordine alla salus animarum

Il Battesimo dà diritto di ricevere gli altri Sacramenti (cf. can. 213), ai quali non può essere ammesso validamente chi non ha ricevuto già questo Sacramento (cf. can. 842 §1). «L’esigibilità universale del battesimo è legata pure alla sua necessità per la salvezza di tutti, considerata sia per gli aspetti individuali che sul versante comunitario»[1].

Il can. 849 presenta la necessità del Battesimo per la salvezza, almeno nel desiderio (saltem in voto). Da qui emerge la conseguente necessità di una disciplina giuridica di grande importanza, che coinvolge diversi soggetti. Primi fra tutti, i genitori cattolici, i quali sono «tenuti all’obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane» (can. 876 §1).

La necessità del Battesimo per la vita soprannaturale e per la salvezza, ha portato la Chiesa a riprovare dilazioni ingiustificate. Proprio per la sua fondamentale importanza in ordine alla salvezza, il Legislatore detta particolari norme per il bambino in pericolo di morte (can. 867 §2) che va battezzato senza indugio.

Sarà ritenuto lecito, in periculo mortis, anche il Battesimo amministrato contro la volontà dei genitori cattolici o non cattolici (can. 868 §2), facendo prevalere il bene della salvezza eterna del bambino contro i diritti dei genitori.

Infine, «il dovere di portare a tutti la salvezza impone di battezzare, nel limite del possibile, anche i feti abortivi che siano ancora in vita (cf. can.  871)»[2].

Gli elementi essenziali per la validità

«Si sa che i Sacramenti sono validi ed efficaci ex opere operato, indipendentemente dalla loro amministrazione all’interno della Chiesa Cattolica. Ciò vale tanto più per il Battesimo che può essere conferito da un ministro non ordinato – come avviene in molte comunità cristiane acattoliche – purché abbia l’intenzione di compiere l’atto liturgico istituito da Cristo, secondo la materia e la forma prescritte»[3].

Perché sia validamente conferito, l’adulto deve necessariamente aver manifestato la volontà di ricevere il sacramento (can. 865 §1), poiché non può essere imposto contro la libera volontà del soggetto.

Nel pericolo di morte, occorre che la persona abbia manifestato anche solo l’intenzione di ricevere il Battesimo, senza mai revocarla.

Il can. 851, poi, perché sia lecita e fruttuosa la celebrazione per l’adulto, chiede un’opportuna preparazione secondo i gradi del Catecumenato.

Inoltre, per il lecito conferimento, il can. 865, prevede ulteriori requisiti previ: il pentimento dei propri peccati e la sufficiente istruzione nelle verità di fede e sui doveri della vita cristiana[4].

Il Battesimo dei bambini

Altro soggetto candidato a ricevere il Battesimo è il bambino che ancora non ha raggiunto l’uso di ragione.

La Chiesa ricorda che i bambini «pur non avendo ancora l’uso di ragione, ricevono il dono della salvezza non per le loro azioni personali ma per mezzo di quelle della Chiesa, la quale, attraverso i genitori e i padrini supplisce la mancanza di fede e di intenzione che non può avere il bambino prima dell’uso di ragione»[5].

Per questa ragione, eccetto il pericolo di morte, la Chiesa non ammette al Battesimo i bambini senza il consenso dei genitori e senza la garanzia di educarli nella religione cristiana (can. 868 §1, 2°).

 

Note bibliografiche

[1] B. F. Pighin, Diritto Sacramentale Canonico, Marcianum Press, Venezia 2016, p. 105.

[2] Idem, p. 108.

[3] Idem, p. 107.

[4] Cf. M. J. Arroba Conde, Manuale di Diritto Canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano 2018, pp. 156-157.

[5] Idem, p. 157.

 

Bibliografia

– Erràzuriz C. J., Riflessioni sul rapporto tra Battesimo e situazione giuridico-canonica della persona, in https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/6456/1/VI-Riflessioni.pdf.

– Montan A., «L’iniziazione cristiana: legislazione universale e legislazioni particolari», in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (ed), Iniziazione cristiana: profili generali, Milano 2008, pp.  33-68.

– Navarro L., Lo statuto giuridico del laico: sacerdozio comune e secolarità, in https://core.ac.uk/download/pdf/83559077.pdf.

 

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

 

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Josè Conti

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