La tutela delle vittime nell’ambito del processo penale canonico

vittima

Con il termine notitia criminis si indica quella informazione ricevuta dalla competente autorità relativamente ad un fatto costituente delitto. Perché l’informazione rientri nella categoria di notizia dovrà contenere almeno gli elementi essenziali del fatto, della persona responsabile che si ritiene colpevole e delle eventuali vittime del delitto[1]. La notizia del delitto può arrivare all’Ordinario attraverso diverse vie. La prima via, non sempre la più comune, è quella del contatto diretto dell’Ordinario con le persone sottoposte alla sua cura pastorale[2]

Il modo più attendibile affinché la notitia criminis giunga all’Ordinario è invece la denuncia o notificazione della presunta commissione di un delitto all’autorità ecclesiastica responsabile, in forma diretta o indiretta. Si tratta di un atto preliminare al processo e all’azione, che poi potrà dare o non dare luogo a un processo[3]; quindi si deve dire che si tratta di un atto di carattere meramente informativo.

In questa fase molto rilevante, quando l’autorità viene messa a conoscenza di un delitto e di un reato grave, è importante capire quali sono i diritti della vittima. La vittima di un abuso sessuale ha il diritto e il dovere di denunciare[4]. Secondo il motu proprio Vos Estis Lux Mundi, ogni diocesi ha il dovere di istituire un sistema che faciliti la denuncia e le vittime devono essere informate di questo servizio[5].

Art. 2 §1 – Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono stabilire, entro un anno dall’entrata in vigore delle presenti norme, uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l’istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico. Le Diocesi e le Eparchie informano il rappresentante Pontificio dell’istituzione dei sistemi di cui al presente paragrafo.

L’Art. 5 dello stesso motu proprio presenta una legge che per la prima volta crea un obbligo legale di sostegno alle vittime:

Art. 5 – Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare: a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi; b) assistenza spirituale; c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

Un altro aspetto dei diritti della vittima nella fase della notitia criminis, è quello di essere sostenuta nell’esercizio dei suoi diritti dinnanzi alla legge civile. Sebbene la legge non ponga un obbligo specifico di informare le vittime sui loro diritti civili, questa è ormai diventata una prassi accettata nel contesto dell’Art. 5 di Vos Estis Lux Mundi, e un riconoscimento ancora più esplicito è presente all’Art. 19 di Vos Estis Lux Mundi[6]:

Art. 19 – Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti.

Se dall’informazione offerta nasce il sospetto che ci possa essere del vero nei fatti denunciati, nasce l’obbligo dell’Ordinario di dare inizio all’investigazione previa. Sia la valutazione della denuncia sia il dare inizio all’investigazione previa quando non si dimostra superfluo, è un obbligo per l’Ordinario, morale e giuridico[7].

Il dovere di informare la vittima al termine dell’indagine previa

Al termine dell’indagine previa l’Ordinario sulla base delle risultanze di essa, deve decidere se si possa o meno istruire un processo e in caso di risposta affermativa, quale via seguire, quella amministrativa o quella giudiziale.

Al momento, non sussiste un dovere specifico di informare la vittima dell’esito dell’inchiesta, se non ai sensi dell’art.17 §3 di Vos Estis Lux Mundi, il quale riguarda esclusivamente le accuse contro le persone che governano la Chiesa.

Art. 17 §3 – Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su richiesta, informa dell’esito dell’indagine la persona che afferma di essere stata offesa o i suoi rappresentanti legali.

L’art. 17 appartiene alla seconda Parte di Vos Estis Lux Mundi, che fornisce alla Chiesa universale una procedura per l’investigazione dei crimini presumibilmente commessi da persone in autorità, e per la prima volta esiste una legge universale che afferma che la vittima ha il diritto di essere informata dell’esito dell’investigazione[8]. Ci si auspica che lo stesso diritto sia concesso anche alle vittime di persone che  rientrano nel concetto di abuso sessuale di minori da parte del clero, o che rientrino nella sfera dell’Art. 1 dello stesso motu proprio Vos Estis Lux Mundi[9].

La questione dei danni ai sensi del can. 1718 §4

L’Ordinario prima di disporre l’adozione di un processo piuttosto che dell’altro a norma del can. 1718 §4 è invitato a considerare se, per evitare inutili controversie, non sia utile, con il consenso delle parti, che egli stesso o l’investigatore dirima la questione dei danni.

Questo è ciò che stabilisce il Canone al paragrafo 4:

Can. 1718 §4 – Prima di decidere a norma del §1, l’Ordinario consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l’investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l’onesto.

In questo modo, qualora l’Ordinario o anche l’investigatore metta d’accordo le parti per ciò che concerne il risarcimento dei danni, la questione non verrà affrontata nel corso del processo, in quanto le parti si saranno già accordate per determinare i danni ex aequo et bono. Ma se il reo ha già risarcito la vittima, per quale motivo si  potrebbe comunque intraprendere un processo penale? In questo caso ci viene in aiuto il Can. 1341:

Can. 1341 – L’Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l’ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo.

Rebus sic stantibus, se il reo ad esempio ha risarcito la vittima del danno, ma non ha dimostrato alcun pentimento, il processo verrà fatto ugualmente.

L’azione risarcitoria nel processo penale giudiziario

Il canone 1729 §§ 1 e 2 dispone:

Can. 1729 – §1. La parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto, a norma del can. 1596. 

§2. L’intervento della parte lesa di cui nel §1, non è più ammissibile se non fu fatto nel primo grado del giudizio penale.

Qualora dunque l’Ordinario abbia deciso di intraprendere un processo penale giudiziario e la questione sui danni non sia stata risolta, l’azione risarcitoria potrà essere esercitata ai sensi dei cann. 1729-1731 e dovrà essere presentata entro il primo grado di giudizio. Infatti se la vittima non avrà intentato un’azione per il risarcimento del danno nel primo grado, non potrà porre la stessa, una volta che la decisione sia passata in giudicato.

Laddove invece l’ordinario avesse deciso di promuovere un processo penale amministrativo, non vi sarà un’azione risarcitoria, perché come abbiamo visto il canone 1729 §1 fa esplicito riferimento al fatto che la parte lesa possa promuovere un’azione contenziosa “nel corso del giudizio penale”. Non parla di processo, che in tal caso avrebbe incluso anche quello penale amministrativo.

L’azione per danni non è dunque contemplata nell’ambito del processo penale amministrativo. L’Ordinario che decida di disporre l’adozione di un processo piuttosto che dell’altro, deve rendersi conto che questa decisione significherebbe anche che la vittima avrà diritto all’azione risarcitoria solo quando sarà stato istituito un processo penale giudiziario[10].

 

Note bibliografiche

[1] Cf. C. Papale, Il processo penale canonico, Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV, Roma 2007, cf. nt. 8, p. 45.

[2]  Cf. J. Sanchis, L’indagine previa al processo penale (cann. 1717-1719), in I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano 1992, cf. nt. 3, p. 238

[3] Cf. M. Cabreros Di Anta, El juicio criminal» in Comentarios al Código di Derecho Canónico, III, Madrid 1964, cf. nt. 2, p. 434.

[4] Cf. C. J. Scicluna, I diritti delle vittime nei processi penali canonici, in Risorse canonistiche – www.iuscangreg.it, p. 2. [ultima consultazione: 22/05/2021]. La versione originale del contributo di Mons. Scicluna in lingua inglese è presente in Periodica, 109 (2020), pp. 493-503.

[5] http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francescomotu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html [ultima consultazione: 22/05/2021].

[6] Cf. C. J. Scicluna, I diritti delle vittime nei processi penali canonici, p. 2.

[7] Cf. M. Mosconi, «L’indagine previa e l’applicazione della pena in via amministrativa», in Gruppo Italiano Docenti Di Diritto Canonico (a cura di), I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio Villa S. Giuseppe – Torino del 29 giugno – 3 luglio 1998, Serie Quaderni della Mendola n. 7, Milano 199, p. 197.

[8] Cf. C. J. Scicluna, I diritti delle vittime nei processi penali canonici, p. 4.

[9] A questo proposito si evidenzia che “Il Santo Padre, con una decisione del 6 dicembre 2019, ha disposto la rimozione del Segreto Pontificio per quanto concerne le accuse, i processi e le decisioni riguardanti i reati previsti in Vos Estis Lux Mundi e all’art. 6 delle Normae de Gravioribus Delictis, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ora che questo impedimento è stato rimosso, non dovrebbe sussistere alcuna difficoltà reale in relazione a questa ipotesi: che una persona deputata dall’ufficio di tutela della diocesi mantenga i contatti con la vittima, o le vittime, e le informi sull’andamento e l’esito dei procedimenti canonici.” cit. C. J. Scicluna, I diritti delle vittime nei processi penali canonici, p. 6.

[10] Così Mons. Scicluna “si suggerisce che per colmare le lacune individuate nella legge, l’ordinario, o la CDF per i casi riservati alla sua competenza, chieda al delegato che conduce il procedimento penale amministrativo di pronunciarsi sulla questione del risarcimento secondo i criteri del diritto civile locale“, cit. C. J. Scicluna, I diritti delle vittime nei processi penali canonici, p. 7.

 

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

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Maria Cives

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