Pascite Gregem Dei. Nuovo diritto penale canonico: revisione del libro VI. Intervista a mons. Graulich

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La conferenza stampa di presentazione della Costituzione apostolica Pascite Gregem Dei sulla riforma del diritto penale canonico

Un’altra riforma scuote il diritto della Chiesa. Con la Costituzione Apostolica Pascite Gregem Dei oggi presentata in occasione di una conferenza stampa con il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, S. E. Mons. Filippo Iannone e con il Segretario dello stesso dicastero, S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta – della quale daremo prontamente notizia – Papa Francesco interviene in modo massiccio sul libro VI del Codice di Diritto Canonico, quello dedicato al diritto penale.

Una revisione che si annuncia di estrema rilevanza, perché recepisce le nuove istanze sanzionatorie e adegua la normativa ecclesiastica alle situazioni che si sono presentate negli ultimi anni.

Ma è anche una revisione che parte da lontano, visto che l’idea originaria risale al pontificato di Benedetto XVI e, dal 2011 a oggi, ha visto un costante lavoro dei dicasteri competenti e di canonisti.

Ciò conferma, se non altro, l’indole riformatrice del Papa regnante, che, fin da subito, ha dichiarato di voler garantire sempre maggior coerenza tra la dottrina professata e la testimonianza di vita dei fedeli.

Abbiamo intervistato il Sottosegretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, mons. Markus Graulich, chiedendo di illustrare ai lettori i caratteri salienti della riforma.

Quali sono le modifiche principali introdotte dal Santo Padre al VI libro del Codice? Riguardano principalmente la struttura o le fattispecie penali?

Di modifiche ce ne sono tante. Possiamo dire che circa i 2/3 del Libro VI sono stati modificati. Da una parte, ciò riguarda alcuni principi. Per esempio, nel nuovo Libro VI non si trova più la dicitura “può essere punito con una giusta pena”.

Ora, tutte le pene sono obbligatorie e c’è un lungo canone (il nuovo 1336) che fa un elenco di pene tra le quali i Vescovi e gli altri responsabili nella Chiesa possono scegliere. Si è avuta anche l’introduzione di pene pecuniarie.

Un altro esempio è che la sospensione è ora una pena che può essere applicata anche ai laici.

Poi, si è sottolineato che anche l’applicazione del diritto penale fa parte del ministero pastorale e non è contrario alla carità nella Chiesa, anzi.

Sono molto grato che il Santo Padre lo accenna molto chiaramente anche nella Costituzione Apostolica di promulgazione.

Vi è stato un riordinamento delle fattispecie e l’aggiunta di altre, in modo particolare quelle che erano già previste in altre leggi universali come nel motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.

Un cambiamento che mi sembra molto importante è, inoltre, lo spostamento dei delitti circa l’abuso di minori dal titolo che tratta dei delitti contro obbligazioni particolari dei chierici al titolo riguardante i delitti contro la vita, la dignità e la libertà degli uomini.

Questo non cambia la fattispecie, ma può sicuramente cambiare la prospettiva nella quale il delitto è trattato.

Perciò, per rispondere anche alla seconda domanda, ci sono sia cambiamenti strutturali che riguardo alle fattispecie penali.

Qual è stato il percorso di formulazione della Costituzione Apostolica Pascite Gregem Dei? Vi è stata una ricezione delle istanze del processo di sinodalità avviato dal Papa?

Certamente il lavoro di preparazione del testo riformato è stato un processo sinodale, come lo era stato la revisione del Codice dopo il Concilio.

Il testo è stato preparato con l’aiuto di esperti che hanno avuto a disposizione oltre sessanta sedute lungo gli anni.

Nel 2011 fu ultimato un primo schema, il cui testo venne inviato alle Conferenze Episcopali, ai Dicasteri della Curia Romana, ai Superiori religiosi, alle Facoltà di Diritto Canonico e ad alcuni esperti.

In seguito, lo schema è stato riveduto considerando le risposte ricevute. Ci sono state in seguito anche altre consultazioni. Questo è stato un lavoro sinodale, precisamente nel senso inteso e descritto dalla Commissione Teologica Internazionale: come un processo che coinvolge tutti, alcuni e uno.

La consultazione si rivolgeva a tutti gli interessati, il discernimento è stato fatto da alcuni (il Dicastero e i suoi membri), la decisione di promulgare il libro è stata presa da uno, cioè il Papa, supremo legislatore della Chiesa.

Come si coniuga l’aspetto medicinale della pena canonica con questa revisione?

Penso che questa coniugazione sia ben riuscita, perché le pene medicinali sono determinate in maniera precisa; spero inoltre che una nuova consapevolezza del diritto penale della Chiesa possa anche avere un effetto preventivo.

Come inquadra lei la revisione del diritto penale nella Chiesa nel complesso di riforme avviate dal Santo Padre?

La revisione rispecchia e incorpora le riforme avviate non solo da Papa Francesco, ma già da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Era quest’ultimo, infatti, all’inizio dei lavori e ne ha dato l’avvio.

Poi, Papa Francesco, quando è stato eletto, è stato tenuto sempre aggiornato di tutti i passi della riforma e ha sempre incoraggiato questo lavoro.

Infatti, la Costituzione Apostolica di promulgazione fa riferimento alla connessione delle sue riforme con la revisione del diritto penale canonico.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

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Andrea Micciché

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