Il nuovo Decano S. E. Mons. Alejandro Arellano Cedillo. Credits: Encastillalamancha.es
Il nuovo Decano della Rota Romana
Nella giornata di ieri il Pontefice Francesco ha nominato il nuovo Decano dell’Apostolico Tribunale della Rota Romana, Sua Eccellenza Mons. Alejandro Arellano Cedillo, che succede a Sua Eccellenza Mons. Pio Vito Pinto.
La figura del Decano dell’antico e prestigioso Tribunale dell’appello papale è tra le più conosciute della giurisprudenza ecclesiastica, ma forse quella della quale meno si conoscono le funzioni e gli uffici particolari che nel corso del tempo i Pontefici hanno voluto attribuirle.
La nomina del Decano
Volendo tracciare un profilo giuridico del Decano dell’Apostolico Tribunale della Rota Romana, che per diritto ha il titolo di “Sua Eccellenza”, bisogna partire dalla Costituzione Apostolica Pastor Bonus, la quale, all’art. 127 ˗ nella sezione dedicata ai Tribunali – dispone:
«Huius Tribunalis Iudices, probata doctrina et experientia pollentes atque e variis terrarum orbis partibus a Summo Pontifice selecti, collegium constituunt; eidem Tribunali præest Decanus ad certum tempus a Summo Pontifice ex ipsis Iudicibus pariter nominatus»[1]
Dunque, ricaviamo già i primi due elementi caratterizzanti il profilo giuridico del Decano: è nominato dal Romano Pontefice per un tempo determinato ed è scelto tra Giudici del Collegio dell’Apostolico Tribunale.
La durata della carica, dunque, non è specificata dalla Costituzione Apostolica la quale si limita a dire «ad certum tempus», escludendo un ad beneplacitum nostrum, forse troppo rischioso e compiacente nei confronti di una monopolizzazione della giurisprudenza rotale da parte di un singolo, ma al contempo formula che lascia al Pontefice quella libertà dovuta al fine di verificare ˗ dopo un congruo periodo ˗ l’operato del Decano ed in caso, rinnovarlo.
D’altro canto l’azione pontificia si trova limitata nella scelta dall’articolo citato, in quanto il nome del Decano deve essere scelto «ex ipsis Iudicis».
Il coordinamento dei giudici rotali
Il compito del Decano, anzitutto, è quello di coordinare l’azione dei Prelati Uditori Giudici del Tribunale, i quali ˗ normalmente ˗ agiscono in giudizio in un Collegio di tre, salvo che la trattazione della causa non sia particolarmente complessa o grave per cui si ritenga che la trattazione debba avvenire videntibus omnibus, dunque per l’esame dell’intero Collegio dei Prelati Uditori della Rota Romana.
Nel coordinamento dell’operato dei Giudici il Decano ˗ e vorremmo qui riportare un pensiero del Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il quale nella prima sezione si occupa di salvaguardare l’unità giurisprudenziale ˗ deve altresì attenzionare il principio di unità giurisprudenziale rotale che si esplica ad intra, nell’unità di pensiero delle sentenze emesse, orientate verso una stessa linea giuridica e ad extra nel riflesso che l’organo giurisdizionale provoca [2].
Il m. p. Quaerit semper di Benedetto XVI
Dopo i caratteri più generali che il Diritto universale e proprio attribuiscono al Decano della Rota Romana, vi sono compiti più prettamente legati alla sua figura attribuitigli dal Romano Pontefice.
In particolare, facciamo riferimento alla Lettera Apostolica motu proprio data di Benedetto XVI Quærit semper [3], con la quale il Pontefice trasferiva talune competenze dalla Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti all’Apostolico Tribunale della Rota Romana.
Il primo punto da attenzionare è il modificato articolo 126 §1, il quale concerne il compito di moderazione dell’unità giurisprudenziale del Decano.
Infatti, il Pontefice, stabilisce che la giurisprudenza rotale debba essere «tribunalis inferioribus auxilio», dunque non vincolante, ma di aiuto, appunto rafforza l’azione ad extra delle sentenze rotali.
In secondo luogo, con i §§ 2-3 del medesimo articolo, il Pontefice istituisce un Ufficio amministrativo presso la Rota Romana atto a rilasciare le Dispense super rato a competenza del Decano, il quale, prima di rilasciarla si assicurerà dell’avvenuta supplicatio al Romano Pontefice, del votum del Vescovo diocesano e della consultazione del Difensore del Vincolo.
Di fatto, dunque, il Decano è competente a dispensare i Matrimoni inconsummati. L’operato del Pontefice in materia non è da sottovalutare perché l’affidamento della competenza ad un ufficio (amministrativo) della Rota Romana della Dispensa super rato, riapre il dibattito circa la rilevanza civile della dispensa medesima.
Infine, Benedetto XVI, con il §3 del modificato art. 126 affida al Decano della Rota Romana la coordinazione della sezione atta alla celebrazione dei Processi di nullità della Sacra Ordinazione, precedentemente competenza della II sezione della Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti, denominata “sezione Disciplinare e Indulti”.
Il Decano della Rota Romana è, inoltre, anche Direttore dello Studium Rotale, ovvero il corso atto alla formazione degli Avvocati rotali, istituito dal Decretum Nihil antiquus [4].
Riferimenti bibliografici
[1] Joannes Paulus PP. II, Consituttio Apostolica: Pastor Bonus, 28 iunii 1988, in AAS, LXXX (1988), pag. 913, art. 127.
[2] G.P. Montini, I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e il processo matrimoniale, in Coll. Quaderni della Mendola, 6, pag. 228.
[3] cfr. Benedictus PP: XVI, Litteræ Apostolicæ motu proprio data: Quærit semper, in AAS, CIII (2011), pagg. 569-571.
[4] cfr. Pius PP. XII, Decretum: Nihil antiquus, 8 iunii 1945, in AAS, XXXVII (1945), pagg. 193 ss.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
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