La legge 131 dello Stato della Città del Vaticano, la Cittadinanza

La cittadinanza oltre le mura leonine, chi e come può ottenerla? Il tutto legato da una parola, officio

Sicuramente quello della cittadinanza è uno dei temi più interessanti e anche più controversi dello Stato della Città del Vaticano. Nel corso degli anni lo stato del Papa da sempre viene visto come qualcosa di misterioso e celato. Quando invece quello che c’è da sapere è alla luce del giorno, infatti è possibile scaricare comodamente tramite il proprio personal computer la legge numero 131, “Sulla cittadinanza la residenza e l’accesso” QUI.

La legge del 22 febbraio 2001, fu pubblicata per volontà di papa Benedetto XVI, come si legge nella seconda pagina del testo, “per portare avanti sistematicamente l’adeguamento normativo dell’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano avviato con la legge fondamentale del 26 novembre del 2000 e proseguito con la legge sulle fonti del diritto il 1 ottobre 2008 numero LXXI”.

La natura peculiare dello Stato della Città del Vaticano porta ad avere dei criteri di acquisizione della cittadinanza realmente esclusivi che non si trovano in nessun altro Stato al mondo. La ragione principale  di questo unicum  risiede nel fatto che nella città leonina, non esista la proprietà privata. Nessuna abitazione all’interno dello Stato si può dire appartenga ad un privato e per questa ovvia ragione nessuno può avanzare diritti in merito alla cittadinanza. Tutti gli immobili appartengono allo Stato.

Detto questo non esiste lo ius soli  sul territorio vaticano ma chi riceve la Cittadinanza la riceve in virtù di un “ufficio” e la mantiene per tutta la durata di quest’ultimo. Quindi non esiste una acquisizione della cittadinanza per tempo, come succede in molti Stati, dopo aver risieduto ad esempio per un tempo congruo; non esiste una green card e nemmeno una yellow-white card. Una volta ottenuto un “ufficio” si potrà fare richiesta per ottenere la cittadinanza e dunque trasferirsi all’interno della Città, ma sempre dopo l’autorizzazione del Sommo Pontefice mediante il Governatorato o la Segreteria di Stato, ma anche questo non è poi così automatico, perché si può anche avere la cittadinanza vaticana pur risiedendo stabilmente a Roma.

Non esiste nemmeno lo ius sanguinis come istituto giuridico che conosciamo tutti, ma ai soli cittadini laici con famiglia, viene data la possibilità di ottenere la cittadinanza per i propri figli e per la propria moglie/marito sempre in virtù dell’ufficio che svolgono, ma è da sottolineare che nel momento in cui si perderà il proprio “ufficio”, automaticamente si perderà la cittadinanza, sia per il titolare dell’ufficio che per tutti i membri della propria famiglia, come recita l’articolo 3 comma 1 al capo e della suddetta legge.

Una forma molto interessante presente nello Stato è la residenza, per cui può esistere all’interno dello Stato una persona che vive quotidianamente nelle mura ma che non possiede un vero e proprio ufficio ma semplicemente risiede all’intero dello stesso, questo può avvenire per diverse motivazioni, familiari dei prelati, collaboratori domestici, religiosi.

Con queste necessarie premesse possiamo formulare un elenco dei cittadini dello Stato della Città del Vaticano:

  • I Cardinali residenti nella Città del Vaticano o residenti a Roma,
  • I diplomatici della Santa sede
  • Tutti coloro che in virtù dell’ufficio ricevono la cittadinanza vaticana

 

Indipendentemente da tutto, il Romano Pontefice può autorizzare chiunque a risiedere nella Città del Vaticano ottenendo così la cittadinanza.

Con la legge n°CCCLI  del 16 marzo 2020 sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano papa Francesco ha reso tutti i magistrati ordinari durante munere, cittadini vaticani.

Questo “ufficio” che comporta la cittadinanza vaticana è svolto in grande misura dalla Guardia Svizzera, che ha tra i propri compiti ha la  difesa personale del Santo Padre. I laici che svolgono questo “ufficio” occupano delle posizioni apicali o sono in servizio nel corpo diplomatico e proprio in virtù di queste posizioni accedono alla Cittadinanza vaticana.

La perdita della cittadinanza allo stesso modo dell’acquisizione, come abbiamo già detto, è strettamente legata “all’ufficio”, quindi si perderà automaticamente, venendo meno il motivo per cui la si era ottenuta. Prendiamo in esempio il caso di un Nunzio Apostolico che finisce il suo servizio alla Santa Sede, andando in “pensione” perderà la cittadinanza. Allo stesso modo il figlio di un cittadino vaticano al compimento del diciottesimo anno di età perderà la cittadinanza almeno che gli venga riconcessa in virtù dell’ufficio del suo familiare e a motivo della permanenza nello stesso nel nucleo familiare (vd. art. 3 comma 2).

Quello che sembra molto misterioso è invece molto chiaro. I criteri d’attribuzione della cittadinanza risultano davvero stringenti. Non lasciano in alcun modo possibilità di abuso della cittadinanza stessa, ma al contrario tutelano i cittadini vaticani al minimo delle loro possibilità,  questo per volontà stessa del Legislatore vaticano e per la propria correttezza istituzionale che contraddistingue lo Stato del Papa.

 

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

 

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Giovanni Pingitore

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