Bisogna ripensare il confessionale? Il sigillo sacramentale nell’era dei dispositivi intelligenti

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Introduzione

Per secoli, entrare in un confessionale ha significato entrare anche in uno spazio di particolare riservatezza. Il penitente si avvicinava al sacerdote per manifestare ciò che appartiene all’ambito più intimo della propria coscienza, con la certezza che quanto lì rivelato sarebbe rimasto protetto dal sigillo sacramentale. La tecnologia, tuttavia, ha silenziosamente trasformato il contesto nel quale viene celebrato il sacramento. Il fedele che oggi entra in una chiesa difficilmente è disconnesso dal mondo digitale. Porta con sé un telefono cellulare, forse uno smartwatch, degli auricolari, degli occhiali dotati di videocamera e microfoni, o persino piccoli dispositivi appositamente progettati per registrare conversazioni, trascriverle ed elaborarle mediante l’intelligenza artificiale.

La questione non dovrebbe essere affrontata a partire dal sospetto nei confronti del penitente, né da un timore indiscriminato verso la tecnologia. La domanda è un’altra: le nuove possibilità di captazione, archiviazione, trascrizione e diffusione dell’audio impongono di ripensare alcune cautele materiali e pastorali attorno al sacramento della Riconciliazione? Non si tratta di modificare la natura della confessione né di aggiungere condizioni arbitrarie per accedere al sacramento. Si tratta di domandarsi se la tutela di un ambito che la Chiesa considera assolutamente inviolabile richieda oggi nuove forme di prudenza.

Dal magnetofono al dispositivo intelligente

La preoccupazione della Chiesa per la captazione tecnologica della confessione non è nata con gli smartphone né con l’intelligenza artificiale. Già il 23 marzo 1973, l’allora Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicò la Dichiarazione De tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate. L’intervento ebbe luogo in un contesto nel quale era stata annunciata la pubblicazione di trascrizioni di confessioni sacramentali, vere o simulate, ottenute in modo subdolo. La Congregazione stabilì allora una severa risposta penale (excommunicationem latae sententiae) nei confronti di coloro che, con disprezzo del sacramento della Penitenza, avessero captato o registrato tali confessioni impiegando la frase quovis technico instrumento  «qualsiasi strumento tecnico», con l’obiettivo di divulgare oppure cooperare a tale condotta.[1] La dottrina successiva ricorderà precisamente questa origine concreta della disposizione del 1973.

L’espressione risulta particolarmente significativa. Il contesto tecnologico era dominato da magnetofoni, nastri e altri supporti analogici, ma la norma non collegò la tutela del sacramento a uno specifico apparecchio. Ciò che risultava giuridicamente rilevante era già la possibilità che la conversazione sacramentale potesse essere tecnicamente captata, conservata e successivamente divulgata. Quindici anni più tardi, il Decreto del 23 settembre 1988 diede a tale tutela una formulazione generale per i casi futuri. Il suo linguaggio è particolarmente espressivo: quicumque quovis technico instrumento «chiunque, mediante qualsiasi strumento tecnico» avesse captato quanto detto dal confessore o dal penitente in una confessione vera o simulata, oppure lo avesse divulgato mediante strumenti di comunicazione sociale, incorreva nella scomunica latae sententiae allora stabilita dal Decreto [2].

Alla captazione tecnica si aggiungeva così espressamente una seconda dimensione: la diffusione mediante i mezzi di comunicazione sociale. Nel 1988 tali mezzi erano molto diversi dalle attuali reti sociali, piattaforme digitali e servizi capaci di trasmettere contenuti praticamente in tempo reale. Tuttavia, le categorie impiegate risultarono sufficientemente ampie da descrivere un problema che successivamente avrebbe assunto dimensioni difficili da immaginare. Oggi non parliamo più soltanto di nastri o registratori nascosti. Parliamo di oggetti ordinari che portiamo permanentemente sul nostro corpo e la cui capacità di registrare una conversazione può passare praticamente inosservata.

Il sigillo sacramentale: qualcosa di più della privacy

Prima di affrontare la questione tecnologica è opportuno compiere una distinzione fondamentale. Il sigillo sacramentale non può essere ridotto a una semplice regola di privacy. Il can. 983 §1 stabilisce che il sigillo sacramentale è inviolabile e vieta assolutamente al confessore di tradire il penitente, con parole o in qualsiasi altro modo e per qualsiasi causa. Il §2 estende un obbligo di segreto all’interprete e a tutti coloro che, in qualsiasi maniera, siano venuti a conoscenza dei peccati dalla confessione. Il can. 984 proibisce inoltre al confessore di fare uso, con aggravio del penitente, delle conoscenze acquisite in confessione, anche quando sia escluso qualsiasi pericolo di rivelazione.

La distinzione non è meramente terminologica. In senso proprio, il sigillo sacramentale vincola il confessore; coloro che per altra via giungono a conoscere il contenuto di una confessione sono invece soggetti al segreto stabilito dall’ordinamento. La dottrina canonica ha tradizionalmente insistito su tale differenziazione, proprio per mostrare la singolarità dell’obbligo che grava sul ministro del sacramento. La Penitenzieria Apostolica ha ricordato nel 2019 che l’inviolabilità del sigillo è strettamente collegata alla natura del sacramento e non ammette eccezioni. È significativo che quella Nota iniziasse proprio riflettendo sullo straordinario incremento delle possibilità tecniche di comunicazione e sulla possibile sproporzione tra il progresso dei mezzi e il corrispondente sviluppo etico [3].

Nello stesso anno, il Papa Francesco ricordava ai partecipanti al XXX Corso sul Foro Interno che la Riconciliazione costituisce un bene che la Chiesa custodisce mediante il sigillo sacramentale, indispensabile tanto per la santità del sacramento quanto per la libertà di coscienza del penitente [4]. Un cestino per i telefoni, un dispositivo spento o qualsiasi altra cautela esterna non crea né costituisce il sigillo sacramentale. Esso esiste indipendentemente da qualunque misura tecnologica. Ma proprio perché ciò che avviene nel sacramento deve essere accuratamente custodito, è lecito domandarsi se anche il contesto materiale nel quale oggi esso viene celebrato necessiti di nuove forme di protezione.

Quando registrare non richiede più un registratore

La differenza tra il 1973 e il nostro tempo non consiste tanto nella possibilità stessa di registrare, quanto nella facilità, discrezione e successiva elaborazione delle informazioni ottenute. Un normale telefono può funzionare come registratore portatile e, in determinati dispositivi e sistemi, trasformare successivamente la voce in una trascrizione testuale suscettibile di essere copiata, condivisa o persino riassunta mediante strumenti di intelligenza artificiale. La stessa documentazione tecnica di Apple descrive attualmente queste possibilità di registrazione, trascrizione e sintesi [5].

Ma l’evoluzione è andata ancora oltre. Esistono piccoli dispositivi portatili specificamente concepiti per registrare conversazioni in presenza. Il Plaud NotePin, ad esempio, può essere indossato come pin, clip, braccialetto o collana; una pressione avvia la registrazione e l’ecosistema associato consente di generare trascrizioni e riassunti mediante intelligenza artificiale [6]. Qualcosa di simile avviene con gli occhiali intelligenti. I Ray-Ban Meta consentono di avviare, mediante comandi vocali, la cattura di fotografie e video. Persino Meta, nei propri protocolli per la sperimentazione di nuovi prodotti, indica ai suoi valutatori di non utilizzare tali dispositivi in luoghi nei quali esista un’aspettativa di privacy, menzionando espressamente «i luoghi di culto»; la stessa documentazione spiega che determinati prototipi di occhiali intelligenti incorporano videocamere e microfoni e possono acquisire video con audio mediante comandi vocali [7].

Nulla di tutto ciò autorizza ad affermare che i dispositivi intelligenti stiano registrando costantemente le confessioni dei fedeli. Sarebbe una generalizzazione tecnicamente ingiustificata. La questione è più semplice: la capacità di registrare discretamente una conversazione, conservarla e trasformarla successivamente in informazione digitale elaborabile è oggi integrata in oggetti di uso quotidiano. Questo cambiamento tecnologico modifica materialmente il contesto nel quale viene celebrato il sacramento.

Il can. 1386 §3 di fronte alla tecnologia

La riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico offre oggi una risposta giuridica espressa. L’attuale can. 1386 §3 stabilisce che, ferme restando le disposizioni relative al sigillo e al segreto, «chiunque» registri con qualunque mezzo tecnico, oppure divulghi con malizia attraverso i mezzi di comunicazione sociale, quanto viene detto dal confessore o dal penitente in una confessione sacramentale vera o simulata, deve essere punito secondo la gravità del delitto; se si tratta di un chierico, non è esclusa persino la dimissione dallo stato clericale [8]. È opportuno rilevare qui un’evoluzione legislativa. Il Decreto del 1988 aveva stabilito per tale condotta una scomunica latae sententiae. L’attuale can. 1386 §3, introdotto con la riforma penale del 2021, utilizza invece la formula «sia punito secondo la gravità del delitto». Non sarebbe pertanto corretto trasferire automaticamente nel diritto vigente la specifica pena prevista dalla disciplina del 1988.

La gravità giuridica della condotta rimane tuttavia fuori discussione. Le Norme sui delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, promulgate nel 2021, includono espressamente tra i delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza «la registrazione fatta con qualsiasi mezzo tecnico» o la divulgazione con malizia attraverso i mezzi di comunicazione sociale di quanto detto dal confessore o dal penitente in una confessione vera o simulata [9]. È inoltre necessaria una precisazione: una registrazione volontaria non deve essere automaticamente confusa con l’eventuale attivazione accidentale di un dispositivo. Il diritto penale canonico richiede di considerare l’imputabilità della condotta. La tecnologia può generare nuovi rischi, ma tali rischi non eliminano i principi generali della responsabilità penale.

Deve cambiare lo spazio del confessionale?

Il diritto canonico non ha mai considerato giuridicamente indifferente il luogo materiale nel quale viene celebrato il sacramento. Il can. 964 stabilisce come luogo proprio per ascoltare le confessioni una chiesa o un oratorio e richiede che vi siano confessionali provvisti di grata fissa tra penitente e confessore per quei fedeli che liberamente desiderino servirsene. Tale disciplina è nata, naturalmente, in un contesto diverso dall’attuale; tuttavia rivela un principio che conserva tutta la sua attualità: la configurazione materiale del luogo sacramentale può essere posta al servizio della libertà, della prudenza e dell’adeguata celebrazione della confessione.

Per secoli si è pensato alla riservatezza dello spazio, alla separazione fisica, alla libertà del penitente e alla prudenza del ministro. La cultura digitale introduce ora una variabile ulteriore: la presenza di oggetti personali capaci di registrare integralmente una conversazione. Deve, allora, cambiare il confessionale? Forse non nella sua natura, ma certamente in alcune delle sue cautele.

Da una pastorale punitiva a una pastorale preventiva

Il can. 1386 §3 entra in gioco quando la registrazione è già avvenuta. Ma la protezione pastorale del sacramento non deve necessariamente iniziare soltanto dopo che si sia verificata una condotta illecita. Un precedente recente risulta particolarmente interessante. Nel luglio 2025, una rubrica episcopale pubblicata dalla diocesi statunitense di Springfield in Illinois ha affrontato espressamente la presenza di smartphone, smartwatch e AI glasses durante la confessione. Il testo avvertiva che sacerdoti e penitenti potrebbero non essere consapevoli della capacità di ascolto o di captazione di determinati dispositivi e consigliava di non portarli nel confessionale o nella stanza destinata alla Riconciliazione [10].

Non si tratta di una norma universale né dell’imposizione giuridica di un deposito obbligatorio dei dispositivi. Proprio per questo il precedente è interessante: mostra come una Chiesa particolare abbia iniziato a formulare una risposta pastorale preventiva di fronte a una nuova realtà tecnologica. Forse parrocchie, santuari e luoghi nei quali vengono celebrate numerose confessioni potrebbero ricordare discretamente che non devono essere effettuate registrazioni durante il sacramento. In determinati contesti si potrebbe consigliare di spegnere telefoni, smartwatch o altri dispositivi capaci di captare audio. Si potrebbe persino offrire volontariamente un piccolo spazio nel quale il fedele possa lasciare temporaneamente tali oggetti prima di avvicinarsi al confessore.

L’immagine di un «cestino per i telefoni» accanto al confessionale può oggi sembrare eccessiva. Forse tra alcuni anni apparirà del tutto ordinaria. Ma la prudenza impone di evitare anche l’estremo opposto. La Chiesa non dovrebbe trasformare il sacramento della misericordia in un controllo di sicurezza né presumere la mala fede di chi si avvicina per riconciliarsi con Dio. I fedeli hanno diritto a ricevere dai sacri Pastori i beni spirituali della Chiesa, specialmente la parola di Dio e i sacramenti (can. 213), e i ministri sacri non possono negare questi ultimi a coloro che li chiedono opportunamente, sono ben disposti e non hanno dal diritto la proibizione di riceverli (can. 843 §1). Per questo motivo, un’eventuale pastorale preventiva dovrebbe iniziare dalla formazione, dall’informazione e dalla prudenza, non dal sospetto.

Dal segreto sacramentale alla sicurezza tecnologica

L’evoluzione tecnologica pone inoltre un problema qualitativamente nuovo. In passato, registrare una confessione significava essenzialmente ottenere un file audio. Oggi quella registrazione può essere trasformata automaticamente in testo, riassunta mediante intelligenza artificiale, archiviata in servizi digitali e successivamente diffusa con estrema facilità. Ciò impone forse di distinguere due piani complementari:

  1. L’inviolabilità del sigillo sacramentale appartiene all’ordine giuridico-sacramentale e rimane immutabile di fronte all’evoluzione della tecnologia.
  2. La sicurezza tecnologica dello spazio sacramentale, invece, appartiene principalmente all’ambito della prudenza pastorale e può aver bisogno di nuove forme di concretizzazione man mano che cambiano gli strumenti utilizzati dalla società.

Proprio perché il primo elemento non può essere modificato, può essere necessario rivedere periodicamente il secondo.

Conclusione

La questione della registrazione della confessione precede di molto l’avvento dell’intelligenza artificiale. Già nel 1973 la Chiesa intervenne contro le confessioni captate mediante quovis technico instrumento; nel 1988 rafforzò ulteriormente questa tutela, sanzionando chiunque utilizzasse dispositivi tecnici per captare la conversazione sacramentale o mezzi di comunicazione sociale per divulgarla. Nel 2021 tale condotta è stata infine tipizzata nell’attuale can. 1386 §3, mantenendola tra i delitti più gravi riservati all’autorità competente della Santa Sede [11]. La vera novità consiste nel fatto che lo strumento di registrazione non ha più necessariamente l’aspetto di un registratore. Può trovarsi in una tasca, al polso, fissato come un piccolo pin sugli abiti o incorporato in un paio di occhiali. E ciò che viene captato può cessare immediatamente di essere soltanto suono per trasformarsi in informazione trascritta, elaborata, riassunta e facilmente trasmissibile.

La sfida pastorale consiste allora nel trovare un equilibrio. Non sarebbe ragionevole trasformare la celebrazione della misericordia in uno spazio dominato dalla diffidenza tecnologica. Ma non sembra nemmeno prudente ignorare che il contesto materiale nel quale oggi viene celebrato il sacramento è profondamente cambiato. Forse il diritto canonico ha già compiuto il primo passo: ha reagito di fronte all’atto di registrare. La domanda per la pastorale contemporanea è se debba ora reagire anche, prudentemente, di fronte alla possibilità permanente di essere registrati. Ripensare il confessionale non significa alterare il sacramento.

Può significare semplicemente riconoscere che custodire oggi l’intimità della coscienza richiede di prestare attenzione anche all’ambiente digitale che accompagna il penitente e il sacerdote. Per secoli la Chiesa ha custodito il sigillo mediante norme giuridiche, formazione morale, disciplina sacramentale e prudenza pastorale. Nell’era dei dispositivi intelligenti, quella stessa fedeltà potrebbe richiedere una cautela ulteriore: custodire non soltanto ciò che viene detto nella confessione, ma anche lo spazio tecnologico nel quale quelle parole vengono pronunciate.

Riferimenti consigliati

[1] Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei., Declaratio de tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate, 23 martii 1973, AAS 65 (1973) p. 678.

[2] Congregatio pro Doctrina Fidei., Quo, ad Poenitentiae sacramentum tuendum, excommunicatio latae sententiae illi quicumque ea quae a confessario et a poenitente dicuntur vel per instrumenta technica captat vel per communicationis socialis instrumenta evulgat, infertur, 23 septembris 1988, AAS 80 (1988) p.1367.

[3] Penitenzieria Apostolica., «Nota sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale», in https://www.penitenzieria.va/it/magistero-e-documenti/documenti-del-dicastero/nota-sul-sigillo-sacramentale-2019.html (ultimo acceso 21.09.2026)

[4] Franciscus PP., Ad participes Curriculi de Foro Interno a Tribunali Paenitentiariae Apostolicae provecti, 29 martii 2019, AAS 111 (2019) p. 568-570.

[5] Apple., «documentazione tecnica di Voice Memos relativa alla registrazione e trascrizione dell’audio», https://support.apple.com/en-jo/guide/iphone/iph00953a982/ios (ultimo acceso 22.09.2026)

[6] Plaud., «pagina web ufficiale di NotePin», in https://eu.plaud.ai/ (ultimo acceso 22.09.2026)

[7] Ray-Ban / Meta., «documentazione relativa alle funzioni di acquisizione mediante comandi vocali dei propri occhiali intelligenti», in https://www.meta.com/nl-nl/emerging-tech/testing-approach/ (ultimo acceso 22.09.2026)

[8] Cf. Ibidem can. 1386 §3.

[9] Congregatio pro Doctrina Fidei., «Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, art. 4 §1, 6°», in https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiriservati-cfaith_sp.html (ultimo acceso 22.09.2026)

[10] Catholic Times., «Recording a confession and other things that incur automatic excommunication», in https://dio.org/catholic-times/recording-a-confession-and-other-things-that-incur-automatic-excommunication/ (ultimo acceso 22.09.206)

[11] Nykiel, K., «Il sigillo sacramentale nella normativa canonica», in Teka Komisji Prawniczej – Oddział Lubelski PAN 7 (2014) p. 81-91.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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Paolo Rossano Aponte

Dottore in Diritto Canonico presso l'Università Cattolica di Tolosa, Francia. Master Universitario in Diritto Matrimoniale Canonico presso l'Università Internazionale di La Rioja, Spagna. Attualmente ricopre il ruolo di Difensore del Vincolo e Promotore di Giustizia presso il Tribunale Interdiocesano Francofono del Belgio ed è corresponsabile della comunità di lingua spagnola a Bruxelles.

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