L’equità canonica e la prossimità processuale: dalla rogatoria alla perizia telematica

Lello Lopez, dalla finestra, 2023, acrilico su tela, 70×100

La rogatoria nel processo canonico: tra rigore processuale e prossimità pastorale

Il processo di nullità matrimoniale regolato dal Codex Iuris Canonici non è una mera sequenza di adempimenti formalistici, ma un vero e proprio esercizio di giustizia ministeriale. In esso, la ricerca della verità oggettiva sul vincolo sacramentale si intreccia indissolubilmente con la sollecitudine per la salus animarum, che la norma fondamentale dell’ordinamento definisce come la legge suprema della Chiesa [1]. In questa prospettiva, l’istituto della lettera rogatoria rappresenta lo strumento classico per coniugare le esigenze dell’istruttoria probatoria con la tutela dei fedeli caratterizzati da particolari fragilità o impedimenti.

Il quadro normativo di riferimento: cann. 1418 e 1423 C.I.C.

​Nel sistema giudiziario canonico, le prove devono di norma essere assunte dinanzi al Tribunale procedente. Tuttavia, il legislatore ha saggiamente previsto opportune deroghe per far fronte a contesti di oggettivo impedimento logistico o personale: L’escussione in loco (can. 1418 C.I.C.): stabilisce che, qualora una parte o un teste si trovino nell’impossibilità di recarsi presso la sede del Tribunale a causa della distanza geografica o di gravi motivi personali, il Giudice deve provvedere alla raccolta della prova nel luogo di dimora del soggetto [2]. La cooperazione intertribunalizia (can. 1423 C.I.C.): disciplina formalmente lo strumento della lettera rogatoria, attraverso la quale il Tribunale adito delega il Tribunale del luogo di dimora della parte per il compimento di specifici atti istruttori, quali l’esame della parte o l’espletamento della perizia d’ufficio [3].

Dal caso pratico alla prassi evolutiva: la soluzione telematica

Nella concreta prassi forense, l’applicazione dell’aequitas canonica suggerisce talvolta soluzioni istruttorie ancora più celeri ed efficaci, capaci di contemperare le esigenze processuali con la tutela delle persone più deboli. A titolo d’esempio, in una causa da me patrocinata per un capo d’imputazione relativo al difetto di discrezione di giudizio [4] incardinata presso un Tribunale Ecclesiastico del Nord Italia, la parte attrice – residente al Sud – si trovava nell’assoluta impossibilità di viaggiare.
A fronte della formale richiesta di rogatoria verso il Tribunale locale, la proficua interlocuzione e la sensibilità del Giudice Istruttore hanno condotto a una soluzione mediana e altamente funzionale: l’autorizzazione allo svolgimento della perizia d’ufficio in modalità telematica. ​La nomina del perito d’ufficio da parte del Tribunale procedente, unita all’uso degli strumenti di videoconferenza, ha consentito l’espletamento dell’indagine peritale in piena garanzia di genuinità della prova, risparmiando alla parte un gravoso spostamento e scongiurando le inevitabili dilatazioni temporali legate al passaggio rogatoriale.

Considerazioni Conclusive

​L’evoluzione delle prassi istruttorie e l’apertura a strumenti tecnologici – sempre nel rispetto della riservatezza e dell’attendibilità metodologica – dimostrano la straordinaria elasticità del diritto canonico. Che si attivi la rogatoria tradizionale o che si opti per una modalità telematica autorizzata dal Giudice, il fine ultimo resta il medesimo espresso dal Magistero pontificio: rendere la giustizia della Chiesa accessibile, vicina e autenticamente pastorale [5].

Note

​[1] Codex Iuris Canonici (C.I.C.), can. 1752: «[…] prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet» (tenendo presente la salvezza delle anime, che nella Chiesa deve sempre essere la legge suprema).
​[2] C.I.C., can. 1418: «Si persona examinanda se ad tribunal conferre non possit, iudex eius examen loco congruo assignet.» (Se la persona da esaminare non può recarsi presso il tribunale, il giudice assegni il suo esame in un luogo idoneo).
​[3] C.I.C., can. 1423: Disciplina la delega ad altro Tribunale (rogatoria) per il compimento di singoli atti istruttori, in combinato disposto con i cann. 1574-1575 C.I.C. riguardanti la prova peritale d’ufficio.
​[4] C.I.C., can. 1095, n. 2: Stabilisce l’incapacità a contrarre matrimonio per coloro che «laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda» (soffrono di grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente).
​[5] PAPA FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (15 agosto 2015): Cfr. in particolare il Proemio, Sez. III (Caritas et misericordia), ove si sottolinea la necessità che le strutture giudiziarie della Chiesa si facciano prossime ai fedeli feriti, riducendo le distanze geografiche ed eliminando ogni ostacolo all’esercizio dei propri diritti nel foro ecclesiastico.

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

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Immagine di Salvatore Zucco

Salvatore Zucco

Avvocato Canonista

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