Antonello da Messina, San Girolamo nello studio, 1474 ca, National Gallery di Londra (immagine tratta da Wikimedia Commons)
La perizia, nel diritto processuale canonico, costituisce il quarto mezzo di prova ed è configurata come una particolare forma di testimonianza qualificata (per la precisione, una funzione mista di giudizio e testimonianza) su fatti attinenti all’oggetto della controversia. La sua specialità si fonda su un duplice ordine di ragioni: da un lato, la qualifica soggettiva di chi la presta – il perito – dotato di specifica competenza tecnica; dall’altro, le modalità attraverso cui egli acquisisce e valuta i fatti, mediante strumenti e criteri propri di una disciplina specialistica [1].
Nei processi contenziosi la perizia non è imposta come mezzo necessario in via generale; tuttavia il can. 1574 CIC stabilisce che si debba ricorrere ai periti ogniqualvolta occorra accertare un fatto o determinare la natura di una cosa con l’ausilio di conoscenze tecniche che eccedono la competenza del giudice. La necessità dell’intervento peritale è quindi rimessa alla valutazione del giudice e delle parti e può assumere rilievo decisivo o risultare quantomeno altamente conveniente ai fini dell’accertamento probatorio.
Sotto il profilo storico, l’istituto peritale affonda le proprie radici nella tradizione giuridica ecclesiale e trova sviluppo nella prassi rotale, pur presentando antecedenti significativi già in fonti decretali precedenti [2]. Le definizioni di perizia variano in relazione ai diversi ambiti disciplinari; in prospettiva medico-legale essa è qualificata come giudizio tecnico espresso da un esperto su incarico di un’autorità legittimata, connotato dal carattere specialistico della valutazione e dal riferimento alla τέχνη quale sapere tecnico-operativo.
Ambiti applicativi e principali tipologie di perizia
Le fattispecie canonistiche che più frequentemente, almeno di fatto, richiedono il ricorso alla perizia sono numerose e comprendono, tra l’altro, i giudizi sull’imputabilità, sull’idoneità alla vita religiosa e clericale, sull’impotenza copulativa e sulle varie forme di incapacità.
Tra le tipologie maggiormente ricorrenti si colloca la perizia psichiatrica, spesso disposta nelle cause di nullità matrimoniale fondate sul can. 1095. In tale ambito si distinguono: le ipotesi di grave incapacità, che fa riferimento ad un soggetto totalmente privo delle facoltà di intendere e/o volere il patto nunziale che si accinge a concludere (n. 1); le forme di significativa compromissione delle facoltà intellettive e volitive in riferimento ai diritti e doveri matrimoniali (n. 2); le forme di incapacità psichica relative all’assunzione e al mantenimento degli obblighi essenziali del consorzio coniugale (n. 3).
La perizia psicologica ha invece maggiormente (ma non esclusivamente) ad oggetto condizioni di immaturità o disfunzione della personalità eventualmente rilevanti in sede giuridica e richiede una valutazione tecnica idonea a documentare natura ed entità delle manifestazioni riscontrate, ricostruendo la struttura di personalità del soggetto a partire dai comportamenti osservabili. La perizia sessuologica interviene, infine, nei casi di dichiarata impotenza sessuale e può assumere carattere uro-andrologico oppure ostetrico-ginecologico, a seconda delle situazioni cliniche esaminate.
Metodologia peritale e criteri di valutazione giudiziale
È compito del perito offrire al giudice chiarimenti tecnici circa l’esistenza dell’anomalia, riconoscendo od escludendo un determinato quadro psicopatologico e individuando eventuali disturbi clinici, disturbi di personalità e tratti disfunzionali di personalità [3], oltre ad analizzare i sintomi e gli effetti dell’anomalia [4].
A tal fine può risultare particolarmente utile una valutazione diagnostica di tipo strutturale, orientata a individuare l’origine della causa psichica e i fattori genetici, educativi e ambientali che ne hanno favorito l’insorgenza e lo sviluppo, nonché la sua evoluzione psicodinamica nel tempo. L’indagine strutturale non si limita agli elementi sintomatici di superficie, ma considera gli aspetti profondi – integrazione dell’Io, meccanismi di difesa, esame di realtà, qualità delle relazioni oggettuali – che, a differenza dei sintomi, presentano maggiore stabilità e consentono diagnosi e prognosi più affidabili.
La scelta dei metodi di indagine rientra nella competenza tecnica del perito, il quale deve tuttavia motivarla nella relazione peritale. Quest’ultima deve esplicitare il percorso logico-scientifico seguito e le ragioni dei risultati raggiunti, fino alla formulazione della diagnosi nelle perizie psichiche. Le conclusioni costituiscono il momento valutativo finale e riflettono la natura della perizia quale prova indiretta, scientifica e autonoma. Il giudice, nel valutarla, deve esaminarne il fondamento fattuale e metodologico – e, soprattutto nelle perizie sulla personalità, anche quello antropologico – indicando poi in sentenza le ragioni dell’eventuale accoglimento o rigetto delle conclusioni dell’esperto.
In conclusione, la perizia nel processo canonico si configura come uno strumento probatorio di particolare rilievo, capace di integrare il giudizio del tribunale con un contributo tecnico-scientifico qualificato, soprattutto nei casi in cui l’accertamento dei fatti richieda competenze eccedenti il sapere giuridico. In tale sinergia tra competenza tecnica e prudenza giudiziale si realizza la funzione propria della perizia: offrire un supporto qualificato alla ricerca della verità processuale, a servizio di una decisione giusta e motivata.
Bibliografia
[1] Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, 7 ed., Roma, 2020, p. 531.
[2] C. BARBIERI, Fondamenti antropologici della perizia ed ambiti di valutazione tecnica, in C. BARBIERI – V. GEPPONI – L. JANIRI – L. SANSALONE (curr.), Perizie e periti. Atti del primo corso di formazione in Medicina Canonistica presso i Tribunali del Vicariato di Roma nell’anno 2015 , Città del Vaticano, 2017, pp. 65-66.
[3] In letteratura scientifica i tratti di personalità sono modi costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi, che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali e personali. Quando i tratti di personalità sono rigidi e non adattivi e causano una compromissione funzionale significativa o una sofferenza soggettiva, essi danno luogo a disturbi di personalità.
[4] Cfr. M. PROFITA – T. CANTELMI, Nuove prospettive canonistiche in tema di tratti di personalità alla luce del DSM-5, Città del Vaticano, 2022, pp. 54-56.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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