Il Canone 1095 ed il personalismo

Rembrandt, La sposa ebrea, 1666 circa, olio su tela (Rijksmuseum, Amsterdam)

Precedentemente abbiamo parlato della storia della redazione del can. 1095 CIC, QUI. Il legame tra personalismo e canone 1095 del Codice di Diritto Canonico del 1983 rappresenta l’evoluzione dottrinale che ha spostato il focus del matrimonio canonico dal contratto alla comunione di vita e di amore, il consortium totius vitae, influenzato dalla costituzione conciliare Gaudium et spes.

Il personalismo

Il personalismo canonico sottolinea che il consenso non è solo un “sì” formale, ma un atto di volontà umano e personale che richiede, dopo una sufficiente deliberazione, la libera scelta di un impegno interpersonale.

Il canone 1095, specialmente i nn. 2 e 3, protegge la persona riconoscendo che un “immaturo” o un soggetto affetto da “anomalie psichiche” non può validamente donarsi in modo reciproco e definitivo, rendendo il consenso nullo.

Il personalismo tende ad enfatizzare la libertà e la consapevolezza della persona. Il canone 1095 n. 2 parla di difetto di discrezione di giudizio circa i diritti/doveri matrimoniali.

Come il personalismo ha influenzato la formulazione del can. 1095

L’influenza personalista ha portato a interpretare questo punto non come semplice uso di ragione speculativa, ma come maturità affettiva e capacità critica di intendere e volere nel concreto contesto relazionale. Si richiede che il nubendo sia in grado di formare una “valutazione matura” del patto d’amore che va a stringere.

Il personalismo interpreta la “discrezione di giudizio” non solo come capacità intellettuale, ma come un minimo di maturità psico-sessuale e relazionale necessaria per valutare la portata del “dare e accettare” reciproco. Un grave difetto di discrezione spesso deriva da una visione contrattualistica o immatura del matrimonio, che nega il suo aspetto di vera unione personale.

Il Can. 1095 n. 3

La giurisprudenza rotale, in linea con il personalismo, ha sviluppato il n. 3 del can. 1095 per coprire casi in cui la persona, pur comprendendo intellettualmente cosa sia il matrimonio, non difetta di discrezione al n. 2, non può concretamente realizzare la comunione di vita a causa di patologie, ad esempio immaturità grave, personalità narcisistica, dipendenze, che rendono impossibile l’assunzione dei doveri. Il numero 3 del canone, che dichiara incapaci coloro che “non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”, è il punto di massimo recepimento del personalismo e della psicologia moderna.

Si distingue la capacità di promettere, la discrezione, dalla capacità di assumere/adempiere, capacità psichica, focalizzandosi sull’autonomia del soggetto. Si riconosce che disturbi della personalità o immaturità profonde possono rendere una persona oggettivamente inabile a realizzare una vera comunione di vita, anche se l’individuo comprende razionalmente cosa sia il matrimonio.

Fini del can. 1095 CIC

Il consenso matrimoniale è visto come un atto di donazione totale e personale, la donazione di sé. Di conseguenza, il canone 1095 mira a tutelare la validità del consenso, dichiarando nullo l’atto se la persona, a causa di deficit psicologici o di immaturità non è in grado di compiere un vero “atto umano” di donazione.

In sintesi, il personalismo ha trasformato il canone 1095 in uno strumento per garantire che il matrimonio canonico sia una vera unione di persone libere e consapevoli, capace di tutelare il bonum coniugum e non solo un contratto formale.

Personalismo, can. 1095 e bonum coniugum

Il personalismo, però, non elimina l’indissolubilità, la giurisprudenza evidenzia che il can. 1095 richiede un’impossibilità, non una semplice difficoltà a vivere il matrimonio. La causa del difetto deve essere di natura psichica, grave anomalia o patologia, che tocca la radice della libertà e della volontà.

Il personalismo ha portato a recepire il bonum coniugum come elemento essenziale, ponendolo accanto alla procreazione. Nel canone 1095, questo significa che l’incapacità di assumere obblighi essenziali non è più solo fisica, ma relazionale e psicologica. Se un soggetto, per cause psichiche, non è in grado di comprendere o realizzare il bene dell’altro coniuge, il consenso è inficiato.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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Immagine di Alessandro Marzocco

Alessandro Marzocco

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia; Licenza in Diritto Canonico presso la PUSC in Roma; Dottorato i. i. in Diritto Canonico presso la PUSC in Roma; Studio Legale Marzocco, Via Gorizia 8 Foggia

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