Immagine di cassa con denaro (di Alexas_Fotos, tratta da Pixabay)
La riforma del Libro VI
Con la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei, promulgata da Papa Francesco ed entrata in vigore l’8 dicembre 2021, è stata operata una riforma organica del Libro VI del Codice di Diritto Canonico, intitolato De sanctionibus in Ecclesia. Si tratta del primo intervento di sistematica revisione del diritto penale canonico successivo alla promulgazione del Codex del 1983 da parte di San Giovanni Paolo II, intervento che si inserisce in un percorso di progressivo affinamento normativo già avviato nel pontificato di Benedetto XVI.
Tra le principali novità del testo riformato spicca, accanto alla materia dei delicta graviora contra mores, la riformulazione e l’introduzione di nuove fattispecie delittuose in materia economico-finanziaria, che costituiscono l’oggetto del presente contributo. Tali innovazioni rispondono all’esigenza, avvertita con crescente urgenza nell’ultimo decennio, di assicurare trasparenza, integrità e retta amministrazione dei beni temporali della Chiesa, in conformità alla funzione strumentale che tali beni assumono rispetto ai fini propri dell’ordinamento canonico.
La comprensione delle fattispecie delittuose riformulate o introdotte nel Libro VI riformato non può prescindere da una previa chiarificazione della natura e della funzione dei bona temporalia Ecclesiae. Il can. 1257 § 1 CIC, individua come beni temporali quelli appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche, distinguendoli implicitamente dai beni delle persone giuridiche private. La nozione di beni temporali è stata elaborata a partire dal can. 1254 CIC, che ne indica il fondamento e i fini: la Chiesa ha il diritto nativo di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali in quanto necessari al perseguimento dei propri fini, ossia l’ordinazione del culto divino, l’onesto sostentamento del clero, l’esercizio delle opere di apostolato e di carità. La dimensione temporale non implica alcuna estraneità alla sfera ecclesiale, bensì indica l’appartenenza di tali beni all’ordine dei mezzi e non dei fini, in contrapposizione ai beni spirituali, i quali, pur essendo fondamentali per la vita della Chiesa, non sono suscettibili di valutazione economica né di appropriazione giuridica.
La nuova ipotesi plurifattuale del can. 1376 CIC
Il nucleo normativo della riforma in materia economico-finanziaria è concentrato principalmente nei canoni 1376, 1377 e 1393 CIC. Ciò che accomuna tali fattispecie non è l’identità dell’oggetto immediato di tutela, bensì la loro incidenza sulla sfera economico-finanziaria e l’esigenza di comune di assicurare trasparenza ed integrità nella gestione delle responsabilità ecclesiali.
Il can. 1376 CIC costituisce la disposizione cardine in materia patrimoniale, contemplando i delitti di rilevanza economica posti a difesa del patrimonio della Chiesa. Diversamente dall’assetto previgente del can. 1377 CIC-83, limitato a ipotesi circoscritte di alienazione illecita, la nuova formulazione configura un sistema plurifattuale di tutela del patrimonio ecclesiale. Nel primo paragrafo sono previste le ipotesi dolose concernenti il possesso, l’amministrazione e l’alienazione illecita di beni ecclesiastici. In particolare, il n. 1 contempla: le condotte di sottrazione, furto o appropriazione indebita di beni ecclesiastici, alle quali si aggiunge una specifica modalità – il peculato – che assume circostanza aggravante e che ricorre laddove l’autore del delitto sia il medesimo soggetto cui era affidato l’ufficio che aveva in carico la gestione dei suddetti beni [1]. È altresì sanzionata la condotta volta ad impedire la percezione dei frutti, di qualsiasi natura, da parte di chi vanta il legittimo diritto di raccoglierli.
Il n. 2, invece, incrimina l’alienazione di beni ecclesiastici o la realizzazione, su di essi, di atti di amministrazione patrimoniale, in assenza delle consultazioni, dei consensi o delle licenze prescritti dal diritto.
Mentre la prima ipotesi si connota per l’arricchimento ingiustificato del soggetto agente [2], le residue fattispecie possono sussistere indipendentemente dal verificarsi di un danno patrimoniale, essendo sufficiente la lesione del diritto/dovere delle altre istanze di intervenire nella decisione. Sotto il profilo sanzionatorio, il canone rinvia al can. 1336 §§ 2–4 CIC, prevedendo pene espiatorie variabili in funzione della gravità del fatto, con obbligo inderogabile di riparazione del danno.
Il secondo paragrafo del can. 1376 introduce una fattispecie colposa di particolare rilievo sistematico, che sanziona la negligenza grave nell’amministrazione dei beni ecclesiastici. Nella disposizione rientrano due tipi di delitti: a) la realizzazione di atti di amministrazione di beni ecclesiastici omettendo, per ignoranza o colpa, le prescritte consultazioni; b) la negligenza grave nell’amministrazione del patrimonio ecclesiastico, accertata dall’Autorità competente. La sanzione applicabile consiste in una iusta poena, generalmente di natura espiatoria, cui si accompagna l’obbligo riparatorio.
Le nuove ipotesi di corruzione di cui al can. 1377 CIC
Il can. 1377 CIC disciplina le fattispecie di corruzione attiva e passiva nell’ambito dell’esercizio di uffici e incarichi ecclesiastici. Il primo paragrafo contempla la corruzione attiva, consistente nell’offerta o promessa di utilità indebite finalizzate a indurre chi esercita un ufficio o incarico ecclesiastico a porre in essere un’azione od omissione illegale, e la corruzione passiva, consistente nell’accettazione di tali utilità. Il delitto di corruzione attiva si perfeziona al momento dell’offerta o della promessa, indipendentemente dall’atteggiamento del destinatario. L’elemento costitutivo della fattispecie è che la condotta richiesta al titolare dell’ufficio sia contraria al diritto. Ove la condotta corruttiva incida sulla celebrazione dei sacramenti, può configurarsi il delitto di simonia ex can 1380 CIC. Il regime sanzionatorio prevede una pena espiatoria per la fattispecie attiva e una pena proporzionata alla gravità del delitto per quella passiva, ferma restando in entrambi i casi l’obbligazione riparatoria del danno cagionato.
Il secondo paragrafo, invece, punisce chi, nell’esercizio dell’ufficio o dell’incarico, esiga un’offerta superiore a quella stabilita ovvero somme aggiuntive o qualsiasi altro vantaggio per sé. Tale fattispecie, inedita, presenta antecedenti sistematici con il can. 2408 CIC-17 [3]. Sotto il profilo sanzionatorio, il Legislatore prevede l’ammenda pecuniaria o altre pene, rimettendo all’Autorità la determinazione completa della sanzione, fermo restando l’obbligo di riparare il danno.
Le altre fattispecie del nuovo titolo V
Nella parte seconda, titolo V rubricato De delictis contra speciales obligationes, si rinvengono ulteriori fattispecie. A differenza dei delitti fin qui esaminati, che mirano primariamente alla protezione del patrimonio ecclesiastico e alla retta amministrazione dei beni della Chiesa, queste nuove figure sono orientate alla tutela dello stile di vita proprio di chierici e religiosi, in ragione dei peculiari obblighi assunti con l’acquisizione dello status clericalis o con la professione religiosa.
Il can. 1393 § 2 CIC introduce due nuove forme delittuose in materia economica. La prima consiste nel compiere atti di natura economica che, secondo la disciplina canonica o secondo l’ordinamento secolare del Paese in cui vengono posti in essere, siano costitutivi di delitto o reato. Per questa via, la commissione di un illecito civile in materia economica – indipendentemente dalla natura del patrimonio coinvolto, che sia ecclesiastico, del chierico o del religioso, ovvero di terzi – acquista autonoma rilevanza penale canonica, distinta e indipendente dall’eventuale sanzione civile [4]. Il rinvio alla normativa secolare rappresenta un elemento di assoluta novità: la commissione di illeciti economici, anche solo sul piano dell’ordinamento civile, integra una fattispecie penale canonica, a condizione che il soggetto attivo sia un chierico o un religioso. Tale scelta legislativa riflette la consapevolezza che il discredito derivante da comportamenti illeciti dei ministri della Chiesa nel contesto civile produca effetti immediati diretti sull’intera comunità ecclesiale.
La seconda fattispecie consiste nel porre in essere atti o tenere condotte che costituiscano una violazione grave degli obblighi imposti a tutti i chierici dal can. 285 § 4 CIC e ai religiosi dal can. 672 CIC di astenersi da qualunque attività gestoria di natura patrimoniale senza la previa licenza dell’Ordinario o del Superiore religioso. La norma contenuta nel can. 1393 § 2 svolge pertanto una funzione di chiusura sistematica, volta a ricondurre nell’alveo della rilevanza penale canonica ogni condotta delittuosa in materia economico-finanziaria posta in essere da chierici o da religiosi che non sia altrimenti tipizzata dal Legislatore. Anche in questo caso la sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell’atto. L’Ordinario è tenuto ad avviare il procedimento sanzionatorio e ad irrogare una pena espiatoria scelta tra quelle indicate nel can. 1336 §§ 2-4, con la necessaria inclusione dell’obbligo di riparare il danno cagionato.
Conclusioni
La riforma del Libro VI del CIC in materia economico-finanziaria rappresenta un significativo progresso nella capacità del diritto penale canonico di rispondere alle sfide poste dalla gestione del patrimonio ecclesiale in un contesto di crescente complessità finanziaria. Il passaggio a un corpus articolato, che comprende la tipizzazione delle fattispecie sopra esaminate, testimonia una consapevolezza matura della problematica.
Merita plauso, in particolare, la scelta di configurare la riparazione del danno non come mera sanzione accessoria, ma come elemento strutturale del sistema punitivo, inscindibilmente connesso alla remissione delle pene: una scelta che radica il diritto penale canonico nella sua tradizione più autentica, orientandolo verso la giustizia riparativa piuttosto che verso la sola logica afflittiva.
La problematica interpretativa che appare destinata a suscitare il maggiore interesse dottrinale concerne il rinvio agli illeciti economici operato dal can. 1393 § 2 CIC. Si tratta, infatti, di una tecnica normativa che pone rilevanti questioni ermeneutiche, imponendo di precisare entro quali limiti e secondo quali criteri una fattispecie penalmente rilevante nell’ordinamento secolare possa acquisire autonoma rilevanza nell’ordinamento canonico. Sarà pertanto necessario elaborare un quadro interpretativo che, pur valorizzando le finalità perseguite dal Legislatore, tenga conto delle profonde differenze assiologiche, teleologiche e sistematiche che distinguono i due ordinamenti. In tale prospettiva, la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei rappresenta una tappa decisiva nel processo di rafforzamento della responsabilità e della trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici, segnando un passaggio di particolare rilievo nell’evoluzione della governance ecclesiale contemporanea.
Note bibliografiche
[1] DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, Le sanzioni penali nella Chiesa. Sussidio applicativo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano, 2023, p. 129.
[2] M. SCALZO, I reati patrimoniali nel diritto canonico, in Ius in itinere, 26 aprile 2024.
[3] DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, Le sanzioni, p. 133.
[4] Ivi, p. 159.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA