Immagine di coppia con libro (di Boy-Employee, tratta da Pixabay)
Introduzione
La Chiesa cattolica considera il matrimonio non come una semplice istituzione culturale o civile, bensì come una realtà fondata sul diritto naturale, radicata nella natura stessa dell’essere umano [1] così come creato da Dio [2]. Infatti Dio stesso ha impresso nel cuore dell’uomo e della donna una vocazione all’amore e alla comunione [3]. L’unione sponsale infatti esiste fin dall’inizio della creazione [4] ed è ordinata al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole [5]. Secondo San Giovanni Paolo II, l’amore costituisce la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano, trovando nel matrimonio una delle sue espressioni più alte [6]. Il diritto al matrimonio appartiene alla persona in quanto tale e non dipende esclusivamente dall’appartenenza religiosa. L’essere umano, infatti, è chiamato alla relazione e alla comunione reciproca. Il can. 1058 del Codice di Diritto Canonico stabilisce: «Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto.» Tale disposizione riconosce lo ius connubii come diritto fondamentale della persona, limitabile soltanto nei casi espressamente previsti dall’ordinamento canonico.
Le ipotesi di matrimonio con parte acattolica
La Chiesa contempla la possibilità di contrarre matrimonio con una persona non cattolica, salvaguardando e tutelando la fede della parte cattolica e il bene della futura famiglia.
Occorre però distinguere due ipotesi [7]:
- il matrimonio tra battezzati (il c.d. matrimonio misto [8]), quando avviene tra una parte cattolica e una parte battezzata non cattolica (ad esempio appartenente ad altra confessione cristiana), ai sensi del can. 1124 [9]; In questo caso, è necessaria la licenza dell’autorità ecclesiastica competente; in sua mancanza il matrimonio resta valido, ma celebrato illecitamente secondo la disciplina canonica.
- il matrimonio con un non battezzato [10] (con disparità di culto), ovverosia il matrimonio tra una parte cattolica e una persona non battezzata, previsto dal can 1086[11]. In questo caso, occorre la dispensa dall’impedimento da parte dell’Ordinario del luogo, poiché, in mancanza, il matrimonio è invalido. Le condizioni necessarie per ottenere tale dispensa sono disciplinate dal can. 1125 [12], che richiede alla parte cattolica di dichiararsi pronta ad allontanare il pericolo di abbandonare la fede, impegnandosi inoltre a fare quanto possibile affinché i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica, informando l’altra parte di tali promesse. Per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, il can. 1127 [13] disciplina la forma canonica richiesta e le eventuali dispense previste per l’ordinamento. La differenza di culto non esclude, tuttavia, l’accompagnamento pastorale della coppia e della prole [14]. Come ricordato anche da Papa Francesco, tali unioni possono costituire una particolare occasione di dialogo interreligioso [15], purché siano accompagnate con prudenza, chiarezza e attenzione pastorale. Tale distinzione assume particolare rilievo nell’analisi del matrimonio tra un fedele cattolico e un membro della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, soprattutto in riferimento alla disciplina canonica applicabile e alle problematiche pastorali connesse.
La concezione del matrimonio nella Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
Per comprendere la disciplina canonica applicabile al matrimonio tra un fedele cattolico e un membro della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, è necessario considerare anche la diversa concezione del matrimonio[16] presente all’interno di tale comunità religiosa. Secondo la loro dottrina, il matrimonio rappresenta un’istituzione voluta da Dio e fondata sui principi contenuti nelle Sacre Scritture[17]. Tuttavia, a differenza della dottrina cattolica, esso non assume valore sacramentale, ma viene considerato un’unione stabile tra uomo e donna davanti a Dio. Particolare importanza assume il principio, tratto dall’esortazione dell’apostolo Paolo, dello sposarsi «solo nel Signore» [18] (1Cor 7,39), attraverso il quale viene evidenziata l’importanza della condivisione della stessa fede religiosa tra i coniugi.
La letteratura dei Testimoni di Geova, infatti, sottolinea le possibili difficoltà spirituali derivanti da un matrimonio con una persona che non appartiene alla medesima comunità di fede. La rivista ufficiale dei Testimoni di Geova, La Torre di Guardia, affronta tale argomento evidenziando non soltanto l’importanza della condivisione della fede all’interno del matrimonio, ma anche le concrete difficoltà spirituali ed emotive che possono sorgere nella coppia quando i coniugi appartengono a differenti esperienze religiose. Dal punto di vista celebrativo, il matrimonio dei Testimoni di Geova viene riconosciuto attraverso il rito civile[19], potendo essere accompagnato da un discorso biblico tenuto nella Sala del Regno, privo tuttavia di valore sacramentale secondo la prospettiva cattolica. Tale differenza permette di comprendere perché, nell’ordinamento canonico, il matrimonio tra un cattolico e un Testimone di Geova richieda una specifica valutazione in riferimento alla disciplina della disparità di culto.
Inquadramento canonico: disparità di culto e tutela della parte cattolica
Alla luce della disciplina prevista dal Codice di Diritto Canonico, il matrimonio tra un fedele cattolico e un membro della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova richiede una particolare attenzione sotto il profilo giuridico. Poiché il battesimo amministrato dai Testimoni di Geova non viene riconosciuto come valido dalla Chiesa cattolica, tale unione non rientra propriamente nella disciplina del matrimonio misto, ma nell’ipotesi dell’impedimento di disparità di culto [20]. La celebrazione del matrimonio richiede pertanto la dispensa dell’Ordinario del luogo e il rispetto delle condizioni previste dall’ordinamento canonico. Tale disciplina non rappresenta un divieto assoluto al matrimonio, ma una forma di tutela volta a garantire la libertà e la fede della parte cattolica. Per questo motivo, la Chiesa richiede specifiche cautele [21], soprattutto con riguardo alla perseveranza nella fede del coniuge cattolico e all’impegno relativo al battesimo e all’educazione cattolica dei figli. Nel corso del tempo, la disciplina relativa ai matrimoni con elementi di diversità religiosa ha conosciuto una progressiva evoluzione, cercando di conciliare la tutela della fede cattolica con il rispetto della libertà religiosa e della coscienza personale dei nubendi.
La libertà religiosa nella dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae
Il Concilio Vaticano II ha segnato un passaggio fondamentale nell’approccio della Chiesa verso le situazioni caratterizzate da una diversa appartenenza religiosa, valorizzando il rispetto della coscienza personale e della libertà nell’adesione alla fede [22]. Tale prospettiva ha inciso anche sulla disciplina matrimoniale canonica, favorendo un maggiore equilibrio tra la tutela della fede cattolica e l’accompagnamento pastorale delle coppie, come emerge anche nell’ambito dei matrimoni misti [23].
La dimensione ecumenica del matrimonio alla luce del decreto conciliare Unitatis Redintegratio
Il Concilio Vaticano II ha approfondito anche il rapporto della Chiesa cattolica con le altre confessioni cristiane [24], riconoscendo l’esistenza di elementi di «comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa Cattolica» [25]. Questa prospettiva ha favorito una maggiore attenzione pastorale verso le situazioni matrimoniali nelle quali i coniugi appartengono a differenti comunità religiose, ponendo l’accento sul dialogo, sul rispetto reciproco e sull’accompagnamento spirituale.
La visione del matrimonio nella costituzione pastorale Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo
La costituzione pastorale Gaudium et Spes [26] rappresenta una vera evoluzione teologica [27]. Nella comprensione del matrimonio, ponendo al centro la dignità della persona e definendo l’unione matrimoniale come «intima comunità di vita e amore coniugale». In questa prospettiva il matrimonio viene considerato non soltanto nella sua dimensione giuridica, ma anche come realtà personale e familiare orientata al bene dei coniugi e all’educazione della prole [28]. Successivamente, la disciplina dei matrimoni caratterizzati da diversa appartenenza religiosa ha trovato ulteriore sviluppo attraverso l’istruzione Matrimonii Sacramentum [29] e il Motu Proprio Matrimonia Mixta [30], che ha riformulato il sistema delle cautiones, preparando il quadro normativo recepito poi dal Codice di Diritto Canonico del 1983, in particolare attraverso i cann. 1086, 1125 e 1126 [31]. Infine l’esortazione apostolica post-sinodale Familiaris Consortio [32] ha ulteriormente evidenziato la necessità di un accompagnamento pastorale delle famiglie nelle quali sono presenti differenze religiose, con particolare attenzione anche alle situazioni caratterizzate dalla disparità di culto [33].
Conclusioni
Il matrimonio tra un fedele cattolico e un membro della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova rappresenta una realtà nella quale emergono aspetti giuridici, pastorali e spirituali che richiedono un’attenta valutazione. La disciplina canonica non intende porre un ostacolo alla libertà matrimoniale della persona, ma garantire un adeguato equilibrio tra il rispetto della libertà religiosa dei coniugi e la tutela della fede della parte cattolica. In tale prospettiva, la normativa relativa alla disparità di culto e le cautele previste dal Codice di Diritto Canonico assumono una funzione non soltanto giuridica, ma anche pastorale, orientata ad accompagnare la coppia e a salvaguardare il bene della famiglia. Il dialogo, il rispetto reciproco e una corretta preparazione matrimoniale diventano quindi elementi fondamentali affinché la diversità religiosa possa essere affrontata con consapevolezza e responsabilità.
Note bibliografiche
[1] Pio XI, Enciclica Casti Connubii (1930). Dio autore della natura ha stabilito le leggi e le proprietà.
[2] CCC, nn.1601-1605.
[3] Gaudium et Spes Cap. I par. 47-52, nel quale si definisce il matrimonio come «un’intima comunità di vita e di amore coniugale» fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie che derivano dalla natura stessa dell’uomo.
[4] Gen. 1,27 e 2,24. «Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza maschio e femmina li creò.»
[5] Can. 1055, §1. Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.
[6] Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris Consortio (1981).
[7] https://www.diocesisalerno.it/annuario/ufficio-matrimoni-presentazione/matrimoni-tra-cattolici-e-non-cattolici/
[8] Direttorio ecumenico (Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, 1993).
[9] Can. 1124: «Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo, l’altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità.»
[10] Can. 1059: «Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso.»
[11] Can. 1086, §1: «È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, e l’altra non battezzata. §2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125 e 1126. §3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can. 1060 la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l’altra invece non battezzata.»
[12] Can. 1125: «L’Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti condizioni: 1) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; 2) di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l’altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell’obbligo della parte cattolica; 3) entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei due contraenti.»
[13] Can. 1127, §1-3.
[14] Can. 1128: «Gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d’anime facciano in modo che al coniuge cattolico e ai figli nati da matrimonio misto non manchi l’aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi, e aiutino i coniugi ad accrescere l’unione della vita coniugale e familiare.»
[15] Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia (2016), n. 248.
[16] https://www.jw.org/it/biblioteca-digitale/riviste/torre-di-guardia-studio-agosto-2016/matrimonio-origini-e-scopo/
[17] Testimoni di Geova, «Cosa dice la Bibbia del matrimonio?», in jw.org. https://www.jw.org/it/cosa-dice-la-Bibbia/domande/matrimonio-nella-bibbia/
[18] La Torre di Guardia, «Matrimonio: origini e scopo», agosto 2016. Cfr. 1 Cor 7,39. https://www.jw.org/it/biblioteca-digitale/riviste/torre-di-guardia-studio-agosto-2016/matrimonio-origini-e-scopo/
[19] Matrimonio con il culto dei Testimoni di Geova e riconoscimento dello Stato, Cass., 9 marzo 2020, n. 6511.
[20] Can. 1086.
[21] Can. 1125.
[22] Concilio Vaticano II, Dichiarazione Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa, promulgata da Papa Paolo VI il 7 dicembre 1965.
[23] Dignitatis Humanae, nn. 2 e 4.
[24] Concilio Vaticano II, Decreto Unitatis Redintegratio sull’ecumenismo, promulgato da Papa Paolo VI il 21 novembre 1964.
[25] Unitatis Redintegratio, cap. I, n. 3: «Relazioni dei fratelli separati con la Chiesa Cattolica.»
[26] Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, promulgata da Papa Paolo VI il 7 dicembre 1965.
[27] Gaudium et Spes, n. 48 «L’intima comunità di vita e d’amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dall’alleanza dei coniugi, vale a dire dall’irrevocabile consenso personale. E così, è dall’atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l’istituzione del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino. In vista del bene dei coniugi, della prole e anche della società, questo legame sacro non dipende dall’arbitrio dell’uomo. Perché è Dio stesso l’autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini (106): tutto ciò è di somma importanza per la continuità del genere umano, il progresso personale e la sorte eterna di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignità, la stabilità, la pace e la prosperità della stessa famiglia e di tutta la società umana.»
[28] https://www.promundivita.it/gs-48-una-rivoluzione-da-incarnare-nei-tempi-della-storia/
[29] Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Matrimonii Sacramentum, 18 marzo 1966.
[30] Paolo VI, Motu proprioMatrimonia Mixta, 31 marzo 1970.
[31] Codice di Diritto Canonico (1983), cann. 1086, 1125 e 1126.
[32] Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Familiaris Consortio, 22 novembre 1981.
[33] Familiaris Consortio, n. 78.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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