Autorità della badessa e disciplina della penitenza nel Liber Extra

Immagine di suora (di Joshgmit, tratta da Pixabay)

Nel libro V delle Decretales Gregorii IX, all’interno del titolo XXXVIII, De poenitentiis et remissionibus, è inserita una decretale di Innocenzo III nota dall’incipit Nova quaedam. Il testo, recepito nel Liber Extra come X 5.38.10, riguarda una prassi attribuita ad alcune badesse delle diocesi di Burgos e Palencia e viene collocato, nella sistematica della compilazione gregoriana, entro la materia penitenziale.

1. La rubrica come formulazione della regola di incompetenza

La collocazione sistematica non è un dato meramente redazionale. Il fatto che la decretale sia accolta nel titolo De poenitentiis et remissionibus orienta la lettura della fattispecie: la questione non viene trattata soltanto come problema di disciplina monastica o di esercizio dell’autorità interna alla comunità religiosa, ma come ipotesi rilevante in rapporto alla confessione e alla competenza penitenziale.

La rubrica del capitolo esprime il contenuto normativo in forma sintetica: Abbatissa moniales benedicere, confessiones audire et publice praedicare non potest. La badessa non può benedire le monache, ascoltarne le confessioni e predicare pubblicamente. La rubrica individua dunque tre atti specifici: la benedizione delle monache, l’ascolto delle confessioni e la predicazione pubblica. Non si tratta di una formulazione teorica generale sulla condizione giuridica della badessa, ma di una regola relativa a determinati atti ritenuti non esercitabili dalla superiora monastica.

Il testo della decretale riferisce che alcune badesse, costituite nelle diocesi di Burgos e Palencia, benedicevano le proprie monache, ascoltavano le loro confessioni in criminibus e, mediante la lettura del Vangelo, presumevano di predicare pubblicamente. Innocenzo III qualifica tali pratiche come absonum e absurdum e ne dispone l’inibizione con autorità apostolica.

Il fondamento conclusivo della proibizione è formulato mediante il richiamo alla Vergine Maria. Il Pontefice osserva che, sebbene la Vergine sia stata più degna ed eccellente di tutti gli Apostoli, il Signore non affidò a lei, ma agli Apostoli, le chiavi del Regno dei Cieli. Il passaggio è giuridicamente significativo, perché distingue tra dignità personale e titolarità di una competenza ecclesiale. La maggiore dignità non comporta, di per sé, il conferimento delle chiavi, né consente di esercitare atti che presuppongono una specifica abilitazione ministeriale.

2. Le confessiones in criminibus tra disciplina regolare e materia penitenziale

La fonte deve essere interpretata con particolare cautela. Nova quaedam non offre una dottrina generale sulla potestà della badessa, né consente di ricostruire in termini complessivi l’autorità monastica femminile. La decretale permette, invece, di individuare un limite normativo: alcuni atti, pur eventualmente collocati nella prassi della vita religiosa, non possono essere ricondotti alla competenza della badessa quando assumono rilievo nella materia penitenziale o ministeriale.

Il punto più delicato è costituito dalle confessiones in criminibus. La storiografia ha richiamato la necessità di distinguere, nel contesto monastico, tra forme di manifestazione delle colpe connesse alla disciplina regolare e confessione sacramentale in senso proprio. Tali pratiche non devono essere identificate automaticamente, senza ulteriori precisazioni, con la confessione sacramentale. Tuttavia, nel caso disciplinato da Nova quaedam, la prassi viene recepita nel titolo De poenitentiis et remissionibus, e ciò mostra che la questione fu valutata dalla tradizione decretalistica in rapporto alla disciplina della penitenza.

La decretale, dunque, non sviluppa una teoria della confessione; opera piuttosto una qualificazione giuridica della prassi. L’ascolto delle confessioni in criminibus da parte della badessa viene espressamente inibito. Il dato normativo non consiste nell’affermare che ogni manifestazione delle colpe sia confessione sacramentale, ma nel vietare che la badessa assuma una funzione che, nel contesto della materia penitenziale, eccede la disciplina interna della comunità religiosa.

Ne deriva una distinzione essenziale. La superiora monastica può essere considerata, in quanto tale, figura di governo e di disciplina all’interno della comunità. Ma la funzione di governo non è titolo sufficiente per compiere atti che l’ordinamento collega alla competenza penitenziale. L’autorità interna della badessa non si converte, per il solo fatto di essere autorità religiosa, in potestà di ascoltare confessioni rilevanti nel foro penitenziale.

3. Il proprius sacerdos e la competenza di absolvere vel ligare

Il confronto con X 5.38.12, Omnis utriusque sexus, consente di precisare ulteriormente il quadro. Nel medesimo titolo del Liber Extra è recepito il canone lateranense che stabilisce l’obbligo, per ogni fedele giunto all’età della discrezione, di confessare tutti i propri peccati almeno una volta l’anno al proprio sacerdote. Il testo aggiunge che, qualora il fedele voglia confessarsi a un sacerdote diverso, deve prima chiedere e ottenere la licenza del proprio sacerdote; altrimenti, l’altro sacerdote non può assolvere o legare.

La presenza di Nova quaedam e di Omnis utriusque sexus nello stesso titolo consente di cogliere una linea normativa coerente. Da un lato, Nova quaedam delimita negativamente la competenza della badessa, escludendo che essa possa ascoltare le confessioni delle monache. Dall’altro, Omnis utriusque sexus disciplina positivamente la confessione annuale, collegandola al proprius sacerdos e alla potestà di absolvere vel ligare. La confessione viene così ricondotta a un quadro giuridico determinato, nel quale rilevano il ministro competente, il rapporto con il fedele e la potestà di assolvere o legare.

Questa lettura evita due semplificazioni. La prima consisterebbe nel considerare la decretale come prova di una generale irrilevanza giuridica della badessa. Il testo non dice questo. Non nega in assoluto ogni forma di autorità della superiora nella comunità religiosa. La seconda semplificazione consisterebbe, al contrario, nell’utilizzare il caso come indizio di una competenza sacramentale femminile. Anche questa lettura eccede la fonte. Il testo vieta espressamente alla badessa di compiere gli atti indicati nella rubrica e nella disposizione.

Il valore della decretale risiede, perciò, nella sua funzione delimitativa. Nova quaedam fissa una regola di incompetenza rispetto ad atti determinati: benedire le monache, ascoltare le confessioni in criminibus e predicare pubblicamente. La fonte non costruisce una teoria generale dell’ufficio abbaziale femminile, ma separa piani giuridici contigui: governo monastico, disciplina delle colpe, benedizione, predicazione pubblica e competenza penitenziale.

In questo senso, il caso delle badesse di Burgos e Palencia assume rilievo non per la sua eccezionalità narrativa, ma per la sua funzione normativa. Una prassi locale viene sottoposta al giudizio pontificio, qualificata come non consentita e recepita nella compilazione decretalistica all’interno del titolo dedicato alla penitenza. Il caso concreto diventa così occasione per precisare il limite dell’autorità monastica rispetto alla materia penitenziale.

La conclusione deve pertanto restare strettamente aderente al dato normativo. X 5.38.10 documenta l’incompetenza della badessa rispetto ad alcuni atti che, nella sistematica del Liber Extra, assumono rilievo penitenziale e ministeriale. Letta in rapporto a X 5.38.12, la decretale contribuisce a mostrare come il diritto collochi la confessione entro un assetto giuridico nel quale non basta una posizione di autorità religiosa: occorre un titolo competente rispetto alla potestà di assolvere o legare. Il dato essenziale non è dunque la figura della badessa in quanto tale, ma la qualificazione canonica dell’atto. L’autorità monastica non è, per ciò stesso, competenza penitenziale.

Bibliografia essenziale

Corpus Iuris Canonici, pars secunda: Decretalium Collectiones, ed. E. Friedberg, Lipsiae, Tauchnitz, 1881, X 5.38.10 (Nova quaedam) e X 5.38.12 (Omnis utriusque sexus).

M.P. BIDER, The usurpation by the abbesses of the royal abbey of Las Huelgas of the right to hear the confessions of their nuns: historical and juridical contexts, in “Ephemerides Liturgicae”, vol. CXXXVI (2022), pp. 415-443.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

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Maria Cives

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