Santissimo Sacramento esposto in ostensorio (immagine di idenir, tratta da Pixabay)
Introduzione
Tutte le realtà preziose ed indifese meritano protezione. La loro tutela è affidata all’ordinamento giuridico, che prevede una sanzione delittuosa compiuta in danno di ciò che esso difende. Nel diritto canonico, è meritevole di tutela tutto ciò che riguarda la comunione ecclesiale, la salvezza delle anime (salus animarum) e i diritti fondamentali dei fedeli. Oggetti principali di tutela sono i sacramenti, la parola di Dio, il matrimonio, i beni ecclesiastici e la missione della Chiesa.
Da questa premessa si comprende la particolare tutela [1] che il diritto canonico riserva all’Eucaristia [2], cuore pulsante della Chiesa Cattolica [3]. Essa rappresenta una particolarità [4] rispetto agli altri sacramenti, perché è sacrificio e memoriale lasciato in dono da Gesù Cristo stesso durante l’Ultima Cena, prima di consegnarsi volontariamente alla sua Passione, Morte di Croce e Resurrezione [5]. È il sacerdote, durante la celebrazione eucaristica a compiere l’azione sacrificale attraverso la quale il pane e il vino diventano il Corpo e il Sangue di Cristo offerti sulla Croce [6]. Un’ulteriore e incisiva tutela del Sacramento emerge anche dai documenti [7] della Chiesa e dalle norme speciali sui delicta graviora, nonché dalle costituzioni apostoliche [8].
Evoluzione giuridico-teologica
Fin dai primordi, i Padri della Chiesa hanno istruito i fedeli al rispetto delle specie consacrate del pane e del vino. Fu con l’Editto di Costantino nel 313 d.C. che si affermò progressivamente la prassi di custodire la specie consacrata del pane nelle chiese e non più nelle case dei fedeli, evidenziando già la necessità di una regolamentazione volta a evitare profanazioni e una gestione impropria delle specie eucaristiche non consumate. Con il Decretum Gratiani [9], le disposizioni liturgiche e sacramentali iniziarono ad avere una sistematicità. Successivamente, con il Concilio di Trento [10], la dottrina della Transustanziazione venne definita in modo dogmatico e giuridico, accompagnata da norme precise circa la custodia e l’adorazione del Santissimo Sacramento (da custodire nel tabernacolo, con indicazione della sua presenza con la lampada eucaristica), che costituirono la base principale della tutela giuridica fino al XX secolo. Come afferma il Concilio di Trento: «L’uso di conservare la santa eucaristia in un tabernacolo è così antico che fu conosciuto anche ai tempi del concilio di Nicea. Che poi la stessa santa eucaristia venga portata agli infermi, e che a questo scopo venga diligentemente conservata nelle chiese, oltre che esser sommamente giusto e ragionevole, è anche comandato da molti concili ed è stato predicato con antichissima consuetudine dalla chiesa cattolica. Questo santo sinodo, perciò, stabilisce che quest’uso del tutto salutare e necessario debba esser conservato» [11].
Codice di Diritto Canonico del 1917
Il Codice di Diritto Canonico del 1917 pose un forte accento sulla tutela dell’Eucaristia, con particolare riferimento alla sua forma, ovverosia alle specie (pane e vino) con cui viene somministrata ai fedeli: «Nell’Eucaristia sotto le specie del pane e del vino si contiene, si offre e si riceve lo stesso Cristo Nostro Signore» [12]. Per garantire maggiore sicurezza alla conservazione delle specie, veniva disposto [13] che il tabernacolo fosse inamovibile, posto al centro dell’altare, costruito con materiale solido e chiuso a chiave, nonché custodito con grande attenzione dal parroco. Il Codice disciplinava con particolare attenzione la conservazione delle specie eucaristiche, prevedendo sanzioni per gli atti di profanazione e affidando all’autorità ecclesiastica competente la valutazione dei comportamenti illeciti.
In tale contesto venivano individuate diverse condotte rilevanti ai fini della configurazione del reato e della relativa sanzione:
- abicere (gettare): veniva punito qualsiasi atto dispregiativo nei confronti dell’Eucaristia, non limitato al solo gesto materiale del gettare via, ma esteso a ogni atteggiamento di disprezzo manifesto;
- abducere (asportare): la sottrazione non autorizzata dell’Eucaristia dal luogo deputato alla custodia;
- retinere (conservare): la consacrazione delle specie consacrate per fini illeciti o sacrileghi.
Il delittosi configurava in presenza di dolo specifico, cioè quando l’azione, sia essa asportazione o conservazione delle specie, era compiuta a scopo sacrilego (ad esempio per profanazioni, riti magici o derisione pubblica). Qualora, invece, il comportamento derivasse da ignoranza o da un erroneo senso di devozione, non si configurava il delitto, ma una responsabilità sul piano morale. La sanzione prevista era la scomunica latae sententiae [14], ossia applicata nel momento stesso in cui veniva compiuto l’atto, senza necessità di una dichiarazione formale dell’autorità ecclesiastica. La competenza per la remissione della scomunica era riservata alla Sede Apostolica. Inoltre, per i chierici potevano aggiungersi ulteriori pene, fino alla dimissione dallo stato clericale (un tempo nota come riduzione allo stato laicale).
Codice di diritto canonico del 1983
Con il nuovo Codice del 1983 si positivizzò quanto maturato successivamente al Codice del 1917, nel quale l’Eucaristia presentava una maggiore centralità rispetto ad altri beni. In tal senso, essa venne definita come sacrificio memoriale, culmine e fonte di tutta la vita cristiana. L’Eucaristia aveva, dunque, non solo una rilevanza giuridica, ma anche un più ampio respiro teologico.
Con il Codice del 1983 essa venne compresa anche come azione di tutta la comunità ecclesiale [15], con la conseguenza che l’approccio non fu più soltanto quello di proteggere un oggetto sacro, ma di tutelarla come atto di unità per l’intera comunità dei credenti. In questo quadro si inserisce la disciplina penale prevista dal can. 1367 CIC-83, il quale stabilisce: “Chi ha gettato via le specie consacrate, oppure le ha asportate o trattenute a scopo eretico o per qualsiasi altro fine empio, incorre nella scomunica latae sententiae, riservata in modo speciale alla Sede Apostolica; inoltre il chierico, a seconda della gravità della colpa, sia punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale”.
Le norme speciali a tutela dell’Eucaristia
I delicta graviora sono i delitti più gravi contro la fede e la morale, commessi mediante l’abuso dei sacramenti, il cui accertamento e la cui decisione sono affidati alla competenza esclusiva del Dicastero per la Dottrina della Fede (ex Congregazione). Si tratta di crimini che la Chiesa considera particolarmente lesivi della santità del Sacramento, tanto da sottrarre la competenza ai tribunali diocesani ordinari, riservandola esclusivamente alla Sezione disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede.
Si tratta di azioni che feriscono in modo particolare la Chiesa, poiché non sono solo atti illegali, ma minano la dottrina e la disciplina ecclesiastica. La competenza giudiziale è sottratta ai tribunali diocesani per essere riservata alla Sede Apostolica (da qui l’espressione latina delicta reservata). Mentre con il Codice del 1917 la procedura poteva essere gestita in ambito decentrato, con il Motu Proprio del 2001 Sacramentorum Sanctitatis Tutela di Giovanni Paolo II la procedura venne affidata a Roma, al fine di garantire uniformità nelle decisioni e nei processi, nonché una maggiore tutela del Sacramento mediante procedimenti canonici rigorosi e rapidi.
Veniva altresì previsto un obbligo di vigilanza preventiva a carico dei Vescovi e dei parroci dopo la comunione, nonché l’attenzione alla sicurezza della custodia delle specie eucaristiche, anche mediante la solidità delle serrature dei tabernacoli, oltre all’obbligo di denuncia immediata al Dicastero romano in caso di sospetto di profanazione. Queste norme, inizialmente volute da Giovanni Paolo II nel 2001, sono state successivamente aggiornate da Benedetto XVI nel 2010 e infine revisionate nel 2021 da Papa Francesco.
Norme sui delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede
La riforma del 2021, promossa da Papa Francesco (con la revisione del Libro VI del Codice e l’aggiornamento delle Normae de delictis reservatis)[16], ha introdotto modifiche rilevanti anche in materia di delitti contro l’Eucaristia, rafforzando gli strumenti di tutela e chiarendo ulteriormente la disciplina penale. Uno degli elementi più significativi della riforma riguarda il rafforzamento del dovere di perseguire i delitti, superando prassi precedenti che talvolta tendevano a evitare il processo penale in favore di interventi esclusivamente pastorali, spesso inefficaci.
La riforma sottolinea l’esigenza di riparare lo scandalo e ristabilire la giustizia, soprattutto nei casi di profanazione documentata. In tali casi, accanto alla sanzione penale, è previsto un atto pubblico di riparazione, come ad esempio un’ora di adorazione o una celebrazione penitenziale presieduta dal Vescovo, al fine di sanare la ferita arrecata alla santità del Sacramento. Viene altresì previsto il delitto di omissione d’ufficio a carico del Vescovo che non procede nel rispetto della norma. Inoltre, data la gravità dei fatti, la riforma del 2021 ha esteso il ricorso al processo amministrativo [17] (decreto extragiudiziale) quando la prova della profanazione è evidente (ad esempio mediante video o testimonianze oculari certe), consentendo così una procedura più rapida senza la necessità del tribunale collegiale.
Conclusioni
Da quanto esposto è possibile comprendere come la tutela giuridica dell’Eucaristia non consiste in un mero formalismo normativo, bensì in uno strumento attraverso il quale la Chiesa protegge la presenza reale di Cristo e l’integrità della fede, affinché il dono più sacro dato da Dio agli uomini sia preservato da ogni manipolazione, abuso o profanazione. Definendo confini chiari e prevedendo sanzioni adeguate, il diritto canonico non intende soltanto perseguire il colpevole, ma soprattutto custodire la dignità del mistero e riparare l’offesa arrecata all’intera comunità dei credenti.
Bibliografia
[1] «Il Mistero Eucaristico è come il cuore e il centro della Sacra Liturgia, in quanto è la fonte di vita che ci purifica e ci corrobora in modo che viviamo non più per noi, ma per Dio, e tra noi stessi ci uniamo col vincolo strettissimo della carità» (Paolo VI, Mysterium Fidei, n. 3)
[2] 1Corinzi 11,27-29.
[3] Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1324: «L’Eucaristia è fonte e culmine di tutta la vita cristiana. […] Tutti i sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato, sono strettamente uniti alla sacra Eucaristia e ad essa sono ordinati. Infatti, nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua.»
[4] San Tommaso d’Aquino, Summa Theologie, III, q. 78, a. 1: «Questo sacramento differisce dagli altri sacramenti in due cose. Primo, per il fatto che si compie mediante la consacrazione della materia; mentre gli altri sacramenti si compiono mediante l’uso della materia consacrata. Secondo, per il fatto che negli altri sacramenti la consacrazione della materia consiste solo in una benedizione, per la quale la materia consacrata riceve strumentalmente una virtù spirituale che dal ministro, strumento animato, può passare in strumenti inanimati. Al contrario in questo sacramento la consacrazione della materia consiste in una miracolosa conversione della sostanza, che Dio solo può compiere.»
[5] Giovanni, 13,1-20.
[6] San Tommaso d’Aquino, De venerabili sacramentu altaris.
[7] Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum Ordinis, n. 5: «Nella SS. Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane vivo, che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita agli uomini.»
[8] Congregazione del Sant’Uffizio, Crimen sollecitationis, 16 Marzo 1962.
[9] Graziano, Concordia discordantium canonum, (Decretum Gratiani), ca. 1140.
[10] Concilio di Trento, Sessione XIII (11 ottobre 1551), Decreto sul Santissimo Sacramento dell’Eucaristia.
[11] Concilio di Trento, Sessione XIII, Capitolo VI: «Della conservazione del sacramento della santa Eucaristia e del dovere di portarlo agli infermi.»
[12] M. Emanuele Leo, La santissima Eucaristia can. 801 CJC 1917 – can. 897 CIC 1983: evoluzione giuridico-teologica della sua centralità ecclesiale, disponibile su: https://www.voxcanonica.com/2025/05/12/la-santissima-eucaristia-can-801-cjc-1917-can-897-cic-1983-evoluzione-giuridico-teologica-della-sua-centralita-ecclesiale/
[13] Codice di Diritto Canonico (1917), cann. 1265-1275.
[14] Diversa dalla sanzione ferendae sententiae, che richiede l’azione dell’Ordinario o del Giudice per essere irrogata.
[15] Conferenza Episcopale Italiana, «Notiziario CEI, n. 4/1983», disponibile su: https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/06/26/Notiziario_4_1983.pdf
[16] Sala Stampa della Santa Sede, «Bollettino della Sala Stampa», 7 dicembre 2021, disponibile su: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/07/0825/01733.html
[17] Papa Francesco, Lettera apostolica in forma di Motu Proprio Modifiche in materia di giustizia, 12 febbraio 2021, disponibile su: https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio 20210208_giustiziapenale.html#:~:text=Lettera%20Apostolica%20in%20forma%20di,di%20giustizia%20(8%20febbraio%202021)
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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