Immagine di fedi nuziali (di white_crows_nest, tratta da Pixabay)
Introduzione
La domanda che dà titolo a questo contributo (cioè “siamo tutti immaturi per sposarci?”) non costituisce una semplice provocazione retorica, ma riflette una preoccupazione pastorale e giuridica profondamente attuale. Nel contesto contemporaneo, segnato dalla fragilità dei legami, dalla provvisorietà delle relazioni e dalla difficoltà ad assumere impegni definitivi, il matrimonio appare sempre più esposto al fallimento.
In ambito canonico, tale situazione si traduce frequentemente nell’aumento delle cause di nullità in cui si invoca l’incapacità consensuale, in particolare per il grave difetto di discrezione di giudizio previsto dal can. 1095, 2 [1]. Tuttavia, tra la legittima attenzione alla sofferenza dei fedeli e la tentazione di spiegare ogni fallimento matrimoniale in termini di incapacità, si apre un rischio significativo: l’indebolimento della verità del vincolo e, conseguentemente, una ferita alla cultura dell’indissolubilità. Il presente studio si propone un duplice obiettivo: chiarire il contenuto giuridico e antropologico del canone in questione e rileggerlo alla luce della cultura contemporanea, evitando tanto il pessimismo antropologico quanto una visione ingenua della realtà attuale.
Il punto di partenza: che cos’è il matrimonio nel diritto canonico
Secondo il can. 1055 § 1, il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Da tale definizione emerge che il matrimonio non può essere ridotto a una mera esperienza affettiva o a una convivenza provvisoria, ma possiede una struttura oggettiva che include le proprietà essenziali dell’unità e dell’indissolubilità. In coerenza con ciò, il consenso matrimoniale, secondo il can. 1057 § 2, è un atto della volontà mediante il quale i contraenti si donano e si accettano reciprocamente in un’alleanza irrevocabile. Ne consegue che la validità del matrimonio non dipende dall’esito successivo della vita coniugale, bensì dalla capacità di compiere tale atto nel momento della celebrazione
La discrezione di giudizio: natura e portata
Il grave difetto di discrezione di giudizio non può essere identificato né con l’ignoranza né con una semplice immaturità psicologica. Si tratta di un’incapacità qualificata che incide sulla possibilità di formulare un giudizio pratico adeguato circa il matrimonio concreto. Non è sufficiente conoscere teoricamente che cosa sia il matrimonio: è necessaria una capacità integrata di comprendere, valutare e scegliere. In altri termini, il soggetto deve essere in grado di compiere un atto autenticamente umano mediante il quale assume, con libertà e responsabilità, i diritti e i doveri essenziali del matrimonio. Quando tale capacità risulta gravemente compromessa, il consenso non può dirsi valido e genuino.
Difficoltà non equivale a incapacità
Il Magistero ha ribadito con chiarezza un principio fondamentale: non ogni difficoltà invalida il consenso matrimoniale. San Giovanni Paolo II ha affermato che solo l’incapacità e non la difficoltà rende nullo il matrimonio [2]. In modo analogo, Benedetto XVI ha messo in guardia dal rischio di un pessimismo antropologico che porti a ritenere che, nelle condizioni culturali attuali, la maggior parte delle persone sia incapace di contrarre matrimonio valido. Il diritto canonico non richiede una maturità perfetta, ma una capacità sufficiente e proporzionata all’atto del consenso [3].
I diritti e i doveri essenziali del matrimonio
Il can. 1095, 2 non offre un elenco esplicito dei diritti e dei doveri essenziali del matrimonio e tale scelta non costituisce una lacuna normativa, bensì una precisa opzione metodologica del legislatore. Piuttosto che proporre un catalogo chiuso inevitabilmente riduttivo, il diritto rinvia alla stessa essenza del matrimonio, consentendo al giudice di valutare ogni caso nella sua concretezza. In questa prospettiva, i contenuti fondamentali del vincolo possono essere ricondotti ai beni del matrimonio: bonum coniugum, bonum fidei, bonum sacramenti e bonum prolis. Tali realtà non devono essere intese come categorie astratte, ma come dimensioni concrete della vita coniugale.
La comunione di vita implica la capacità di riconoscere l’altro come persona e di costruire un progetto condiviso; la fedeltà esige una donazione esclusiva; l’indissolubilità comporta una reale disponibilità a un vincolo definitivo; l’apertura alla prole richiede un orientamento positivo verso la generazione e l’educazione dei figli. Questi elementi rappresentano il contenuto stesso del consenso e, pertanto, il difetto di discrezione di giudizio non concerne semplicemente la volontà, bensì la capacità di comprendere e assumere realisticamente tali dimensioni.
Cultura contemporanea e consenso matrimoniale
L’analisi della cultura contemporanea richiede di evitare sia una lettura deterministica sia una visione ingenua. La cultura non determina automaticamente l’incapacità, ma plasma modalità di pensiero, criteri di valutazione e dinamiche decisionali che possono incidere profondamente sull’atto del consenso. Tra i tratti più rilevanti si può individuare la cosiddetta “cultura del provvisorio”, che introduce nella coscienza una logica di reversibilità difficilmente compatibile con la natura irrevocabile del matrimonio. A ciò si aggiunge un soggettivismo affettivo che tende a identificare la verità del legame con l’intensità del sentimento, riducendo il matrimonio a esperienza emotiva.
Si osserva inoltre una certa infantilizzazione sociale, che ritarda la maturazione necessaria per assumere decisioni definitive, insieme con una frammentazione della sessualità, spesso separata dal progetto di vita e dall’apertura alla prole. Infine, l’individualismo radicale può condurre a concepire il matrimonio non come un’alleanza interpersonale, ma come uno spazio di autorealizzazione centrato sul proprio io. Tali fattori, pur non determinando automaticamente l’incapacità giuridica, possono, quando interiorizzati in modo grave, incidere sulla capacità di formulare un giudizio pratico adeguato [4].
Siamo tutti immaturi per sposarci?
Alla luce di quanto esposto, la risposta deve essere chiaramente negativa. La persona umana possiede una capacità naturale al matrimonio, sebbene essa richieda di essere maturata e accompagnata. Come ha sottolineato Benedetto XVI, la Chiesa deve partire da una visione positiva dell’uomo, evitando ogni forma di sfiducia sistematica. Nella stessa linea, Papa Francesco ha ricordato che una conoscenza limitata del matrimonio non invalida il consenso, poiché tale comprensione può crescere nel corso della vita coniugale. Pertanto, non ogni fragilità equivale a incapacità, né ogni fallimento matrimoniale costituisce prova di nullità.
Prospettive pastorali
La risposta a tali sfide non può essere esclusivamente giuridica, ma richiede un rinnovamento pastorale profondo. È necessario recuperare una comprensione del matrimonio come alleanza, superando una visione ridotta al solo ambito emotivo. La preparazione matrimoniale deve orientarsi alla formazione della libertà dei contraenti, aiutandoli a discernere con realismo la decisione che intendono assumere. Ciò implica anche un’integrazione adeguata della dimensione affettiva e sessuale all’interno di una solida antropologia cristiana, nonché un accompagnamento capace di affrontare eventuali fragilità personali prima della celebrazione. In definitiva, si tratta di educare il giudizio pratico, ossia la capacità di prendere decisioni autenticamente umane. Solo in questo modo sarà possibile rafforzare il consenso matrimoniale e, con esso, la stabilità dei legami [5].
Conclusione
La cultura contemporanea presenta indubbiamente fragilità, ma non annulla la capacità umana di amare né la possibilità di prestare un valido consenso matrimoniale. La risposta ecclesiale non può dunque consistere né in un atteggiamento pessimista né in una semplificazione giuridica, ma in una sintesi tra verità, accompagnamento e formazione. Custodire la verità del matrimonio significa anche confidare nella persona umana e accompagnarla affinché tale verità possa realizzarsi nella vita concreta.
Bibliografia
[1] AA.VV., REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Codice di diritto canonico, Milano, 2021.
[2] Cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: Ad Rotae romanae auditores coram admissos, 5 februarii 1987, in AAS, LXXIX (1987), pp. 1453ss.
[3] Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: Ad sodales Tribunalis Romanae Rotae, 29 ianuarii 2009, in AAS, CI (2009), n. 2, pp. 124ss.
[4] A.M. ROUCO VARELA, La secularización del matrimonio y de la familia: el gran reto teológico y pastoral para la Iglesia de hoy, Madrid, 2015.
[5] J.J. RICO IRIBARNE. Comprometerse con el amor auténtico: las claves del matrimonio, Madrid, 2011.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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