Le sessioni del Sinodo diocesano

Pierre-Auguste Renoir, Autoritratto, 1876 (fonte: Wikimedia Commons)

Un quadro regolativo semplice e flessibile

Il legislatore universale, consapevole delle peculiarità di ciascuna Chiesa particolare, non ha voluto regolare completamente lo sviluppo del sinodo diocesano, ma si è limitato a dettare il principio generale della libera discussione tra tutti i membri del sinodo delle questioni loro sottoposte.

Da questo principio si desumono alcune regole minime, tra cui l’impossibilità di ammettere la riserva di certi argomenti a un gruppo ristretto di membri e il divieto di condizionamento della discussione: in altre parole, il sinodo, come esperienza di comunione, deve promuovere uno confronto efficace e non apparente.

È evidente che la libertà menzionata nel can. 465 CIC è inserita nel contesto del canone 212 §§2-3: pertanto, ogni membro sinodale deve sentire la responsabilità ecclesiale per la propria partecipazione e intervenire sia per esprimere i propri bisogni e desideri per il bene comune, sia per esprimere la propria opinione in modo proporzionato alla conoscenza,  alla competenza e al prestigio di cui gode.

A tal proposito, è dovere del Vescovo diocesano interrompere qualsiasi discussione che si discosti dal patrimonio di fede e morale o che possa minare seriamente l’unità della particolare Chiesa.

L’eterointegrazione disciplinare

Poiché canone presenta una formulazione generica, le norme dettagliate dovrebbero essere trovate nei regolamenti approvati dal vescovo diocesano durante la fase preparatoria e nell’Instructio de synodis dioecesanis agendis, che offre alcune linee guida a tal riguardo. Più precisamente, quest’ultimo documento prevede che le sessioni più importanti si tengano nella cattedrale e che, prima di procedere con la discussione, venga fornito un breve rapporto introduttivo su ciascun argomento da discutere.

Per permettere a tutti i membri di esprimersi, i regolamenti identificheranno gli strumenti per lo sviluppo ordinato del lavoro, come la definizione dei calendari, la pianificazione degli interventi, l’identificazione dei momenti di condivisione e scambio informale tra i partecipanti.

Sebbene il paragrafo in questione non si riferisca al voto, l’Instructio prevede l’uso di tale strumento: l’obiettivo non è formare una maggioranza decisionale, ma mostrare il grado di accordo raggiunto. Pertanto, la norma dovrebbe prevedere procedure appropriate per garantire trasparenza e chiarezza.

La fase finale del dibattito è dedicata alla stesura dei documenti sinodali, compito che il Vescovo affiderà alle commissioni composte dai membri dell’assemblea. Nella compilazione di questi atti si raccomanda di adottare formule precise, per evitare il rischio di ostacolare l’intero processo a causa dell’inapplicabilità delle scelte proposte nella vita concreta della particolare Chiesa.

Per quanto riguarda l’aspetto liturgico, che non è menzionato nel canone ma che è intrinseco nell’essenza comunitaria del sinodo, è sufficiente ricordare che il Direttorio Apostolorum Successores e l’Instructio stabiliscono che le celebrazioni dell’apertura e della chiusura del sinodo, così come quelle intermedie, sono aperte a tutti i fedeli; l’Instructio, in particolare, si riferisce al Caeremoniale Episcoporum per la disciplina rituale

Bibliografia essenziale

P. AMENTA, Participación en el poder legislativo del Obispo. Indagine teologico-giuridica su chiesa particolare e sinodo diocesano, Roma, 1996.

E. CAPPELLINI – G. G. SARZI SARTORI, Il sinodo diocesano. Storia, normativa, esperienza, Alba, 1994, pp. 181-183

CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi “Apostolorum Successores”, Città del Vaticano, 2004.

CONGREGAZIONE PER I VESCOVI – CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Instructio de synodis dioecesanis agendis, 19 marzo 1997.

E. MIRAGOLI, La legislación sobre el Sínodo diocesano: el Vaticano II en la Iglesia particular, in “Quaderni di diritto ecclesiale”, vol. IV (1991), n. 1, pp. 12-42.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

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Immagine di Andrea Miccichè

Andrea Miccichè

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