Panorama, Liguria (di dexmac, tratto da Pixabay).
Ciò che rientra sotto questa affermazione del Codice ha un carattere molto ampio che può riguardare e le parti – attore e convenuto – ed eventuali testimoni indicati o convocati, nell’ambito del processo, o più specificatamente nell’ambito della fase istruttoria. Arroba Conde, autorevolmente, afferma: «Per dichiarazione di parte si intende ogni affermazione o negazione, ad opera delle parti private sui fatti rilevanti della causa e idoneamente portate a processo» [1]. Tale definizione è applicabile in maniera pressoché identica alle dichiarazioni di attore e convenuto, quanto a quelle dei testi. In generale, poi, le dichiarazioni delle parti confluiscono nella certezza morale del giudice, ma in modo diverso, in quanto non tutte le dichiarazioni delle parti, evidentemente, hanno lo stesso peso.
Infatti esistono varie tipologie di dichiarazione, per ognuna delle quali la legge indica un parametro di valutazione, in relazione all’importanza per la ricostruzione dei fatti. Rispetto alla codificazione precedente, possiamo rilevare dei mutamenti relativi al tema: in primis, i Cann. 1750-1753 del precedente Codice asserivano che solo le confessioni potevano avere valore di prova piena [2]; oggi, nel vigente Codice, questa posizione dottrinale, ma ancor prima legislativa, si è superata e possono fare prova piena non solo le confessioni, ma anche le altre dichiarazioni, quale che sia il loro contenuto [3]. Nell’odierna Codificazione poi le dichiarazioni sono il primo mezzo di prova codiciale. In terzo luogo, le dichiarazioni possono avere valore di prova piena, purché vi siano altri fatti, indizi e ammennicoli a supporto della posizione, ex Can. 1678 § 1.
Prova piena e verità
Prova piena significa infatti prova sufficiente, ma la dichiarazione è tale solo per la ricostruzione del fatto giuridico, non per i singoli fatti storici che la supportano. Come si può vedere, nella Codificazione attuale, si dà grande rilevanza alla dichiarazione come mezzo di prova e dunque come elemento confluente in maniera preponderante nella moralis certitudo e nella definizione, quindi, della controversia. In senso ampio, le dichiarazioni hanno grandissima importanza in quella collaborazione per la ricerca della verità che è il processo, e si comprende dunque la motivazione per la quale il Legislatore avverte l’esigenza di porre una norma specifica che assicuri, anche nelle dichiarazioni di parte, l’assoluta veridicità.
D’altro canto, se confrontiamo la vecchia legislazione con la nuova, possiamo comprendere il motivo per il quale non vi fosse una tale esplicitazione. Se l’unica prova ammessa, relativamente alle dichiarazioni, era la confessione, non si necessitava che vi fosse piena corrispondenza al vero per le dichiarazioni di parte, in quanto sostanzialmente irrilevanti. Quanto alla confessione – viene naturale pensarlo –, non vi era pericolo che la persona potesse mentire andando contro se stessa e la propria posizione processuale. A corroborare la tesi circa l’importanza che i testi dichiarino il vero vi è un ulteriore istituto: il giuramento promissorio. Quest’ultimo è una dichiarazione della parte resa dinanzi al giudice al fine di rafforzare vel garantire la verità di altre loro dichiarazioni. Non lo si considera quindi un mezzo di prova, ma una garanzia maggiore che la parte ha deposto in coscienza e secondo verità. Non a caso tale giuramento è detto giuramento promissorio de veritate dicenda [4].
L’astensione dal dovere testimoniale
Finora abbiamo visto – sommariamente – tutte le argomentazioni relative al primo paragrafo del Can. 1548, che appunto norma l’onere di testimoniare il vero. Tuttavia il medesimo canone prosegue nel secondo paragrafo, determinando quei casi in cui è possibile astenersi dal dovere di testimoniare (ma non dal dovere di testimoniare il vero, perché altrimenti significherebbe che la legge autorizzi a testimoniare il falso). Il canone annovera due casi precisi, salvo considerare il rimando al can. 1550 § 2, 2°, che contiene un’ulteriore specificazione.
Sono esentati dal dovere di rispondere i sacerdoti – per quanto fu loro confessato a motivo del loro ministero – e tutte quelle persone che, a motivo del loro ufficio, sono soggetti al segreto professionale. Si ricordi che, per pubblico interesse, ogni persona è obbligata a testimoniare e non esiste una dispensa in tal senso, tranne nei casi previsti, appunto, ex lege. Tale obbligo incombe anche – e soprattutto a motivo della testimonianza che devono rendere con la loro vita nel ministero – sulle gerarchie ecclesiastiche, ex can. 1558 § 2 [5]. Essendo pubblico l’onere, allora anche il mandato non può che venire da chi è pubblicamente interessato alla ricerca della verità, il giudice.
È interessante notare come, prima ancora del chierico, il laico sia dalla legge invitato a mantenere il segreto professionale, anche per effetto di un semplice consiglio ricevuto; laici e chierici possono sempre essere dispensati dal segreto col consenso dell’interessato, eccetto che si tratti del sigillo sacramentale. In tal caso mai si potrà testimoniare e gli elementi non potranno – dice il can. 1550 § 2, 2° – neppure utilizzarsi quali indizi di verità.
Dunque, abbiamo potuto osservare che in realtà, analizzando la normativa, emerge non una limitazione al diritto-dovere alla verità – ergo una limitazione ad un mezzo di garanzia per la verità – ma, contrariamente, una ulteriore specificazione e rafforzamento. Alla generale disposizione legislativa circa l’obbligo di testimoniare il vero si accosta una specificazione che garantisce, per così dire, un sano esercizio del diritto alla verità. Quest’ultima va sì ricercata, ma senza andare a discapito di realtà superiori, come l’inviolabile sigillo sacramentale oppure – e questo ci pare un ovvio richiamo all’æquitas canonica – ledendo i terzi con le proprie dichiarazioni, ex can. 1548 § 2, 2°.
Nisi… ex gravi causa: il can. 1514
L’istituto della litiscontestatio è il secondo che prenderemo in esame per analizzare più da vicino le garanzie di verità nel processo canonico. Particolarmente prenderemo in considerazione un aspetto ancor più specifico, che è quello del mutamento dei termini della litiscontestatio. Anzitutto inquadreremo l’istituto in esame.
La dottrina classica distingueva due momenti: litiscontetatio e concordanza del dubbio, definendo la prima come situazione di fatto che vedeva al proprio centro la formale risposta del convenuto, mentre la seconda si riferiva alla formalità dell’udienza. Ciò era pienamente coerente con la precedente Codificazione, che non sempre reputava necessaria una particolare solennità né per considerare contestata la lite, né per permettere al giudice di procedere [6]. Oggi entrambi gli istituti sono equivalenti, come due modi diversi di formulare l’oggetto della lite. Ciò deriva dal fatto che la Codificazione vigente reputi sempre necessaria una solennità – il decreto giudiziale – con cui si fissa l’oggetto della lite, fissato in termini giuridici coerenti con la controversia.
Ruolo e figura del Giudice
In secondo luogo, anche per il fatto che in entrambe le modalità – ex officio o dopo l’udienza di concordanza del dubbio – è di primaria importanza la figura del giudice. Il decreto del giudice comporta, ai fini processuali, effetti sostanziali e precisi, tra i quali la definitività della formula del dubbio per la trattazione della causa – formula che, ai sensi del Can. 1514, è immutabile, ad eccezione di talune gravi condizioni. La norma indicata è una norma irritante [7]. Notiamo, da una analisi più attenta della normativa, che la litiscontenstatio è necessaria in ogni tipologia di controversia che si debba trattare giudizialmente, sia essa contenziosa o penale, nonché in qualunque grado di giudizio, nelle cause incidentali e in tutti i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
La ratio
È importante comprendere la ratio di tali prescrizioni e il motivo per il quale il Codice sia così attento a questo istituto. La necessità deriva direttamente dalla finalità dell’atto, vale a dire la fissazione certa di ciò che costituirà l’oggetto di trattazione e contestazione nel corso della causa. Lo scopo è dunque duplice: fermezza e certezza. Dunque, essendo la litiscontestatio l’atto – potremmo dire – iniziale direttamente connesso alla res iudicata (un istituto che si riferisce all’atto finale), ancora una volta il processo canonico ribadisce le esigenze di certezza e fermezza. In queste due esigenze si muovono la necessità e la propensione, del nostro ordinamento, della ricerca della verità. Solo avendo un oggetto ben definito, attorno al quale argomentare, contestare ed istruire la controversia, si potrà essere certi che il lavoro e la cooperazione di tutte le parti in causa – pubbliche o private che siano – si rivolgano ad un unico fine: la verità.
Se l’oggetto fosse indefinito
Diversamente, in un caos indefinito, l’unico risultato che si otterrebbe sarebbe la ricerca dell’interesse soggettivo. Questa esigenza di fermezza, che fa rientrare certamente il processo canonico nell’alveo del sistema della preclusione inflessibile, potrebbe considerarsi come prova di culto delle formalità contrario allo spirito ecclesiale e pastorale. In realtà nulla vieta alle parti di portare in tribunale quanto ritengono opportuno, ma resta ferma la necessità di fissare la fattispecie legale, affinché prenda un corpo preciso, in un momento preciso – e non strada facendo – al fine di assicurarsi che il modus procedendi sia tutto orientato alla ricerca della verità, non quella puramente processuale (che potrebbe rispecchiare interessi soggettivistici poco rispondenti ai principi dell’antropologia cristiana), ma quella oggettiva dei fatti. Ecco dunque che, in questo atto, il fondamentale intervento del giudice consiste nel dare il nomen iuris all’oggetto della controversia, in riferimento ai fatti riportati e contestati. È di importanza imprescindibile perché si dà orientamento alla ricerca della verità [8].
La «gravi causa» nello specifico
Rimane ancora un ultimo elemento da analizzare: la dicitura del testo del Can. 1514 «ex gravi causa». I termini della contestazione della lite sono immutabili, ma, come sempre, il nostro ordinamento tiene in considerazione quell’æquitas caratterizzante e tipica che, alla luce della salus animarum, tiene sempre uno spiraglio aperto, affinché l’applicazione della legge non risulti, per la persona, più lesiva che la non applicazione. Ebbene, purché sussista una grave causa, è possibile modificare i termine, ad instantiam partis, quindi non secondo l’arbitrarietà del giudice, e soprattutto auditis reliquis partibus. Il concetto di grave causa non è definito dal Codice – che d’altronde non si esprime in quanto ad alcuna definizione, al contrario della precedente Codificazione – e lo si intende, comunque, come un concetto delicato e forse neppure restringibile nei termini di una definizione, ma piuttosto può essere compreso nella concretezza del caso e a seconda dell’opportunità dello stesso.
La responsabilità nell’individuare la gravis causa è lasciata al giudice, tenendo conto, come detto, della salus animarum – «quæ in ecclesia suprema semprer lex esset debet» –, del diritto naturale e soprattutto anche vigilando affinché non si insinuino abusi [9]. In tal modo, il giudice potrà dedurre la grave causa dalla tipizzazione nel caso concreto e talvolta dalle imposizioni normative precise oppure per mezzo della discrezionalità di cui gode. La causa deve essere grave in se stessa o in relazione ai fatti. Addirittura risulta sufficiente anche il solo dubbio sulla gravità della causa.
Possiamo intendere, dunque, il concetto di grave causa, come una specificazione a garanzia della veridicità dei fatti e limite alla discrezionalità del giudice che potrebbe mutarsi in arbitrarietà, là dove, senza un limite, si dovesse trovare a decidere libero da ogni prescrizione. Nella garanzia di fermezza del diritto, la grave causa è garanzia che, nell’attenzione tipica del diritto canonico alle esigenze della persona, nell’ottica di un’æquitas che proceda secondo i principi dell’antropologia cristiana, si possa procedere al fine ultimo della salus animarum secondo giustizia e verità.
Bibliografia
[1] M.J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, 3 ed., Roma, 1996, pp. 431-432. Per la trattazione del tema in generale del tema, con annesse riflessioni circa le problematiche dottrinali relative al tema; cfr. ibidem, pp. 431-450.
[2] Cfr. Can. 1750.
[3] Cfr. Can. 1547: «Probatio per testes in quibuslibet causis admittitur, sub iudicis moderatione».
[4] Cfr. M.J. ARROBA CONDE, Diritto, pp. 435-436.
[5] Così il secondo paragrafo: «§ 2 Cardinales, Patriarchae, Episcopi et ii qui, suæ civitatis iure, simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto».
[6] In riferimento alla normativa codiciale; cfr. Cann. 1726-1727 C.I.C. 1917.
[7] Sull’argomento cfr. M. THERIAULT, Les Chefs subordonnés dans le contexte des causes à chefs multiples, in “Studia Canonica”, vol.XXVII (1944), pp. 453-486.
[8] Solo così è accettabile la tesi per la quale, nella litiscontestatio, la volontà del giudice prevale su quella delle parti e non si limita ad una semplicistica conclusione logica della loro volontà. Cfr. M.J. ARROBA CONDE, Diritto, p. 383.
[9] Ribadisce a questo proposito Benedetto XVI che «la Chiesa riconosce alle sue leggi la natura e la funzione strumentale e pastorale per perseguire il suo fine proprio, che è – come noto – il raggiungimento della salus animarum»; BENEDETTO PP. XVI, Allocuzione ai partecipanti al Convegno di studi, promosso dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, in occasione del XXV anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, 25 gennaio 2005, 27.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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