Nozze nulle per dispensa nulla: un incontro tra diritto amministrativo e diritto matrimoniale

Statua di San Pietro sul colonnato di Piazza San Pietro, Città del Vaticano (fotografia di DomyD, tratta da Pixabay)

Le competenti Autorità ecclesiali possono dispensare dagli impedimenti di mero diritto ecclesiastico e dalla forma canonica, ai fini della valida celebrazione del matrimonio. A determinate condizioni, può anche essere concessa una dispensa per lo scioglimento di un matrimonio rato e non consumato (cfr. can. 1142 CIC-83) oppure di un matrimonio naturale in favorem fidei (cfr. can. 1143 CIC-83). Ciò deriva dal potere generale della Chiesa di dispensare dalle pure leggi ecclesiastiche, come spiegato in un precedente articolo.

Ciò premesso, la dispensa è un atto giurisdizionale, che, in quanto tale, è soggetto alle norme canoniche sull’atto amministrativo. Di conseguenza, eventuali vizi di tale amministrativo potranno ripercuotersi sulla validità del matrimonio, come testimoniano certe cause aventi occupato, seppur in via sporadica, i tribunali ecclesiastici [1]. Nel presente articolo, si esamineranno alcuni di questi vizi, pur senza pretesa di esaustività.

Mancanza di una giusta e ragionevole causa

Ai sensi del can. 90 § 1 CIC-83, ogni dispensa presuppone una giusta e ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa. Lo stesso canone prevede che, se l’Autorità concedente è diversa dal legislatore, la mancanza di una giusta e ragionevole causa rende invalida la dispensa, mentre, se quest’ultima è concessa dal legislatore stesso, sarà illecita ma valida.

Perciò, in ambito matrimoniale, il Romano Pontefice può dispensare validamente anche in assenza di qualsivoglia motivazione [2], così come potrebbe ipoteticamente (ma non realisticamente) farlo il Concilio Ecumenico, anch’esso Autorità Suprema ex can. 337 § 1 CIC-83. Lo stesso potere di dispensare validamente senza motivazione apparterrà ai legislatori delle Chiese Cattoliche Orientali, per gli impedimenti da essi introdotti (cfr. can. 792 CCEO). Tali legislatori orientali sono, a seconda del caso, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale (cfr. can. 110 § 1 CCEO), il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Arcivescovile Maggiore (cfr. can. 152 CCEO), il Consiglio dei Gerarchi della Chiesa Metropolitana sui iuris (cfr. can. 167 § 1 CCEO) e, in tutte le altre Chiese orientali sui iuris, il relativo Gerarca col consenso della Sede Apostolica (cfr. can. 176 CCEO).

Quando invece la dispensa è concessa da Autorità inferiori al legislatore, è necessaria, come detto, l’esistenza di una giusta e ragionevole causa, che è opportuno esplicitare nel relativo provvedimento di concessione, anche se la sua mancata indicazione non produce invalidità [3]. Peraltro, in caso di dubbio probabile di fatto o di diritto circa la sussistenza di tale causa, la Chiesa supplisce la potestà di governo esecutiva ex can. 144 § 1 CIC-83 (corrispondente al previgente can. 209 CIC-17), così preservando la validità della dispensa [4]. Similmente, se il dubbio verte sulla sufficienza della causa, la dispensa è concessa validamente e lecitamente (cfr. can. 90 § 2 CIC-83).

Falsità del motivo alla base della dispensa

Anche l’obrezione, ossia l’esposizione del falso da parte del richiedente, è foriera di nullità della dispensa, se neppure una delle cause motivanti proposte è vera (cfr. can. 63 § 2 CIC-83). Al riguardo, è necessario e sufficiente che la causa motivante sia vera soltanto al momento della concessione, atteso che la dispensa matrimoniale non abbisogna di alcun esecutore (cfr. 63 § 3 CIC-83).

Incompetenza dell’Autorità

Ai sensi del can. 85 CIC-83, la dispensa può essere concessa dai soggetti ecclesiali che godono di potestà esecutiva, entro i limiti della loro competenza, e altresì da coloro a cui compete la potestà di dispensare esplicitamente o implicitamente sia per lo stesso diritto sia in forza di una legittima delega. Sul punto, occorre precisare che il potere di dispensa può essere esercitato validamente verso i propri sudditi anche stando fuori dal territorio di competenza, così come può essere esercitato verso i forestieri che si trovino attualmente in tale territorio (cfr. can. 91 CIC-83). Allo stesso modo, chi detenga il potere di dispensa può esercitarlo altresì a beneficio di se stesso (cfr. ibidem).

Inoltre, se il potere di dispensa viene esercitato in forza di una delega, dovranno essere osservati i cann. 137-142 CIC-83, i quali però non sembrano avere effetto irritante, non contenendo un’espressa comminatoria di nullità (cfr. can. 10 CIC-83). Solo il can. 133 CIC-83 richiede ad validitatem il rispetto dei limiti del mandato da parte del delegato, sia rispetto alle cose sia rispetto alle persone. Se però il delegato svolge il proprio compito in modo diverso rispetto a quanto disposto nel mandato, non si reputa che egli oltrepassi i limiti del mandato stesso, a meno che il modo non sia stato imposto per la validità dallo stesso delegante (cfr. can. 133 § 2 CIC-83).

Viceversa, se il potere di dispensa è limitato ad un caso determinato, tale potere sarà soggetto ad interpretazione stretta ex can. 92 CIC-83.

In ogni caso, rimane ferma la supplenza della Chiesa in caso di errore comune di fatto e di diritto ex can. 144 § 1 CIC-83. Tale ipotesi ricorre quando un’intera comunità (e non singoli fedeli) è indotta in errore circa la sussistenza o l’estensione della delega in capo al soggetto facente funzioni [5]. Viceversa, non ricorre l’errore comune nei casi di semplice ignoranza, la quale consiste in una mancanza di conoscenza, mentre l’errore è un falso giudizio sulla realtà [6].

Circostanze espressamente indicate nell’atto per la validità

Può accadere che la concessione della dispensa sia espressamente subordinata al verificarsi di determinate circostanze, ma queste si reputeranno condizioni aggiunte per la validità soltanto se introdotte per mezzo delle congiunzioni sinisidummodo (cfr. can. 39 CIC-83).

Ottenimento tramite violenza

Intuibilmente, anche la dispensa ottenuta tramite costrizione fisica è nulla, giacché l’atto posto per violenza fisica o morale inferta dall’esterno alla persona, cui essa stessa in nessun modo poté resistere, è nullo ai sensi del can. 125 § 1 CIC-83 [7]. Se invece il rilascio della dispensa è dipeso dall’incussione di un timore grave ingiusto sull’Autorità concedente, l’atto potrà essere tutt’al più annullato o rescisso (cfr. can. 125 § 2 CIC-83), rimanendo però efficace fino alla notificazione del provvedimento di annullamento o di rescissione (cfr. can. 47 CIC-83) [8].

Ne consegue che l’eventuale annullamento o rescissione non pregiudicherebbe il matrimonio medio tempore celebrato in virtù della dispensa estorta con minacce o ricatti o mediante l’inflizione del timore grave.

Indispensabilità degli elementi essenziali dell’atto

A norma del can. 86 CIC-83, non sono suscettibili di dispensa le leggi in quanto definiscono quelle cose, che sono essenzialmente costitutive degli istituti o degli atti giuridici. È arduo ipotizzare in quali casi una dispensa matrimoniale possa riguardare elementi essenziali del matrimonio. Certamente non si può dispensare dalla prestazione di un integro consenso, il quale non può essere supplito da nessuna autorità umana (cfr. can. 1057 § 1 CIC-83). Tuttavia, nella prassi, è alquanto inverosimile che si ardisca concedere una dispensa al riguardo, data la sua palese impossibilità giuridica.

Più probabile, invece, è la concessione di una dispensa per impedimento di età ex can. 1083 CIC-83, il quale, ancorché di diritto ecclesiastico, non può essere utilmente rimosso qualora il nubendo, per la propria gioventù, difetti delle necessarie capacitas animi e capacitas corporis, ovverosia della sufficiente capacità psichica riferita al matrimonio e della capacità copulativa [9]. Una simile dispensa, infatti, avrebbe sostanzialmente ad oggetto capacità consensuale minima (ed imprescindibile) di cui al can. 1095 CIC-83 [10] oppure la potenza copulativa evincibile dal can. 1084 CIC-83 e richiesta per diritto naturale [11].

Conclusioni

Solitamente, si tende a guardare al diritto matrimoniale ed al diritto amministrativo canonico come due branche che mai si intersecano. In realtà, le considerazioni finora svolte, insieme con la rara casistica sull’invalidità della dispensa matrimoniale, dimostrano che vi possano essere interessanti punti di contatto, in grado di orientare la valutazione giuridica delle cause di nullità che, di volta in volta, si presentano. Se ne arguisce che una solida formazione in diritto amministrativo canonico si rivela essenziale allo scopo di affinare e rendere più complete le competenze del canonista in ambito matrimoniale.

Bibliografia

[1] Cfr., per esempio, coram BRENNAN, decisio diei 30 decembris 1954, in RRDec., vol. XLVI, pp. 967-970.

[2] Cfr. ivi, p. 967.

[3] Cfr. ivi, pp. 967-968.

Cfr. ivi, p. 968.

[4] Cfr. coram CABERLETTI, decisio diei 12 iunii 2003, in RRDec., vol. XCV, p. 373, n. 7, in tema di forma canonica e facoltà di assistenza al matrimonio. Cfr. anche coram HUOT, decisio diei 24 maii 1973, in RRDec., vol. LXV, p. 474, n. 9.

[5] Cfr. coram CABERLETTI, cit., pp. 372-373, n. 7; cfr. anche coram BRENNAN, decisio diei 30 iunii 1948, in RRDec., vol. XL, pp. 257ss., n. 17.

[6] J. García Martín, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, 6 ed., Venezia, 2015, pp. 540-543.

[7] Cfr. ivi, pp. 522-526.

[8] Cfr. P. PELLEGRINO, L’incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio “ob causas naturae psychicae” (can. 1095, n. 3), in “Diritto e Religioni”, vol. I [2006], n. 2, p. 124.

[9] Cfr. A. D’AURIA, Gli impedimenti matrimoniali, Città del Vaticano, 2007, p. 80, ove si spiega che l’impedimento di età possa essere di diritto naturale quando al contraente, oltre all’età minima stabilita, manchi la sufficiente discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio.

[10] Cfr. ivi, p. 80, sul fatto che l’impedimento di impotenza copulativa sia di diritto naturale.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II) 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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Immagine di Marco Visalli

Marco Visalli

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