Caravaggio, Santa Caterina d’Alessandria, 1598 circa, Thyssen-Bornemisza, Madrid
Il presente contributo si propone di analizzare la configurazione canonica dell’attentata ordinazione sacra di una donna, qualificata quale delictum gravius riservato alla competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede, oggi Dicastero per la Dottrina della Fede. L’esame procede dall’inquadramento dottrinale e magisteriale fino alla disciplina penale vigente, con particolare riferimento al Decreto Generale del 19 dicembre 2007, alle Normae de gravioribus delictis del 2010 e alle loro successive evoluzioni normative. Alla conclusione dell’analisi emerge un interrogativo pregnante: può davvero affermarsi che la Chiesa, con questo delitto ,discrimini le donne?
Fondamento Dottrinale e Magisteriale
Quando sorse la questione dell’ordinazione delle donne presso la Comunione Anglicana, il Sommo Pontefice Paolo VI, in nome della sua fedeltà all’ufficio di custodire la Tradizione apostolica, ed anche allo scopo di rimuovere un nuovo ostacolo posto sul cammino verso l’unità dei cristiani, ebbe cura di ricordare ai fratelli anglicani quale fosse la posizione della Chiesa cattolica:
«Essa sostiene che non è ammissibile ordinare donne al sacerdozio, per ragioni veramente fondamentali. Queste ragioni comprendono: l’esempio, registrato nelle Sacre Scritture, di Cristo che scelse i suoi Apostoli soltanto tra gli uomini; la pratica costante della Chiesa, che ha imitato Cristo nello scegliere soltanto degli uomini; e il suo vivente magistero, che ha coerentemente stabilito che l’esclusione delle donne dal sacerdozio è in armonia con il piano di Dio per la sua Chiesa» [1].
Poiché anche tra teologi e in taluni ambienti cattolici la questione era stata posta in discussione, Paolo VI diede mandato alla Congregazione per la Dottrina della Fede di esporre ed illustrare compiutamente la dottrina della Chiesa in proposito. Tale incarico fu attuato mediante la Dichiarazione Inter Insigniores [2], che il Sommo Pontefice approvò e ordinò di pubblicare, confermando così la coerenza e la continuità della Tradizione apostolica in materia di ordinazione sacerdotale.
L’ordinazione sacerdotale, riservata esclusivamente ai battezzati di sesso maschile, costituisce per la Chiesa un elemento dottrinale costitutivo, riconosciuto come parte integrante della divina costituzione ecclesiale. La sua configurazione come delitto canonico rappresenta la tutela giuridico-penale di una verità che il Magistero considera immutabile e appartenente al deposito della fede.
La questione dell’ordinazione femminile è stata affrontata con definitiva – e lapidaria – chiarezza da Giovanni Paolo II, nella Lettera Apostolica Ordinatio Sacerdotalis del 22 maggio 1994 [3], ove si afferma che la dottrina sull’ordinazione sacerdotale riservata agli uomini è custodita dalla costante e universale Tradizione della Chiesa ed è insegnata con fermezza dal Magistero.
Il 28 ottobre 1995, la Congregazione per la Dottrina della Fede – a firma dell’allora Prefetto Cardinale Ratzinger – pubblicò un Responsum [4] confermando il carattere definitivo di tale insegnamento, ritenendolo parte integrante del deposito della fede, fondato sulla Parola di Dio e costantemente conservato nella Tradizione, proposto dal Magistero. Nel 2018, il cardinale Luis F. Ladaria Ferrer [5] ribadì che l’impossibilità di conferire l’ordinazione sacerdotale alle donne costituisce “una verità che appartiene al deposito della fede” e riguarda la sostanza stessa del sacramento.
Configurazione come Delitto
La Congregazione per la Dottrina della Fede, nella Sessione Ordinaria del 19 dicembre 2007, emanò un Decreto Generale [6] che configurò formalmente l’attentata ordinazione di una donna quale delitto canonico. Il decreto stabilisce:
«Fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che avrà attentato il conferimento dell’ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di ricevere il sacro ordine, incorre nella scomunica latae sententiae, riservata alla Sede Apostolica».
Con il Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, l’attentata ordinazione di una donna venne formalmente inserita tra i delicta graviora riservati alla CDF. L’art. 5 delle attuali Norme stabilisce:
«Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna: 1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; 2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica; 3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione» [7].
Natura Giuridica del Delitto
Il delitto in esame si perfeziona allorché risultino integrati i tradizionali elementi soggettivo, oggettivo e psicologico. Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie delittuosa può essere posta in essere, da un lato, da un ministro sacro, e cioè da un soggetto qualificato che, secondo il diritto canonico, sarebbe in grado di conferire validamente l’ordine sacro; dall’altro lato, dalla ricevente, individuabile in qualunque donna battezzata, sia essa laica o religiosa. Quanto all’elemento oggettivo, il delitto consiste nell’attentata ordinazione, vale a dire nel tentativo di conferire o di ricevere l’ordine sacro. L’elemento psicologico del delitto si sostanzia nella consapevolezza e volontarietà dell’azione, unitamente alla conoscenza della sua illiceità canonica, essendo sufficiente la coscienza dell’agire contra legem per l’imputabilità della condotta.
Ai sensi del can. 1024 CIC, l’ordinazione di una donna è non soltanto illecita, ma radicalmente invalida, non essendo suscettibile di alcuna sanatoria. La pena prevista per tale delitto è la scomunica latae sententiae, che si produce automaticamente al momento della commissione del delitto. Tale scomunica comporta, tra l’altro, il divieto di celebrare l’Eucaristia e gli altri sacramenti, il divieto di riceverli, nonché il divieto di esercitare uffici o incarichi, nonché tutti gli altri effetti previsti dal can. 1331 CIC. La remissione della scomunica è riservata alla Sede Apostolica, in particolare nel foro esterno la competenza spetta al Dicastero per la Dottrina della Fede, mentre nel foro interno – se il delitto è rimasto occulto – la competenza è attribuita alla Penitenzieria Apostolica.
La riserva alla Dicastero per la Dottrina della Fede si giustifica primariamente con la necessità di tutelare la dottrina sulla natura e validità del sacramento dell’ordine. Infatti, come si legge nel Decreto del 2007, il DDF interviene per tutelare la natura e la validità del sacramento dell’ordine sacro” L’inserimento tra i delicta graviora riflette la particolare gravità che la Chiesa attribuisce a tale condotta, non per discriminazione verso le donne, ma per la ritenuta impossibilità ontologica dell’atto stesso e per il legame con la divina costituzione della Chiesa. La materia tocca direttamente questioni di fede e di dottrina, ambito proprio della competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede, ex art. 48 e art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus e delle successive riforme.
La partecipazione delle donne nella Chiesa oltre la clericalizzazione
Vi sono stati casi documentati di attentate ordinazioni da parte di movimenti che rivendicano l’ordinazione femminile (es. Roman Catholic Womenpriests). In tali circostanze, la CDF ha applicato la scomunica, come nel caso del 2002 relativo ad alcune donne in Germania e Austria, confermato con decreto del 21 dicembre 2002 [8]. La natura latae sententiae della pena rende teoricamente automatica la scomunica, ma nella prassi emergono questioni probatorie e processuali, specialmente quando si discute della consapevolezza dei soggetti circa l’illiceità canonica dell’atto.
Nonostante la posizione definitiva del Magistero, parte della dottrina teologica continua a interrogarsi sulla definitività dell’insegnamento e sulla sua infallibilità. Alcuni teologi hanno sollevato dubbi sulla qualificazione come verità appartenente al deposito della fede in senso stretto, distinguendo tra rivelazione divina formalmente attestata e conseguenze logiche necessarie della Tradizione.
Pur riconoscendo il pieno e attivo ruolo delle donne nella vita della Chiesa — dalle sante martiri e vergini consacrate, alle responsabili di centri d’ascolto e équipe mediche, alle avvocate, promotori di giustizia, difensori del vincolo, alle partecipanti ai vari organismi parrocchiali e diocesane, fino alle Sante proclamate Dottori della Chiesa — la loro piena partecipazione dimostra che l’esclusione dal sacerdozio non configura discriminazione. La storia ci dimostra che non è necessario clericalizzare le donne perché possano avere uffici di governo. La dottrina sull’ordinazione sacerdotale maschile rimane coerente con la Tradizione, e il contributo delle donne si dispiega pienamente in altri ambiti ecclesiali, valorizzando la loro dignità e missione senza necessità di modificare il ministero sacerdotale.
In conclusione
Alla luce di ciò, viene spontaneo domandarsi: ha ancora senso continuare questa sterile controversia sull’accesso femminile al sacerdozio, quando la dignità e la missione delle donne nella Chiesa sono già pienamente riconosciute e imprescindibili? Ed ancora, citando i Grandi, «La disobbedienza è una via per rinnovare la Chiesa? Vogliamo credere agli autori di tale appello, quando affermano di essere mossi dalla sollecitudine per la Chiesa; di essere convinti che si debba affrontare la lentezza delle Istituzioni con mezzi drastici per aprire vie nuove – per riportare la Chiesa all’altezza dell’oggi. Ma la disobbedienza è veramente una via? Si può percepire in questo qualcosa della conformazione a Cristo, che è il presupposto di ogni vero rinnovamento, o non piuttosto soltanto la spinta disperata a fare qualcosa, a trasformare la Chiesa secondo i nostri desideri e le nostre idee?» [9].
Note
[1] Paolo VI, Rescritto alla lettera di Sua Grazia il Rev.mo Dott. F. D. Coggan, Arcivescovo di Canterbury, sul ministero sacerdotale delle donne, 30 novembre 1975: AAS 68 (1976), 599-600.
[2] Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione, Inter Insignores. Circa la questione dell’ammissione delle donne al sacerdozio ministeriale, 15 ottobre 1976: AAS 69 (1977), 98-116.
[3] Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Ordinatio Sacerdotalis. Sull’ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini, 22 maggio 1994, AAS 86 (1994) 545-548.
[4] Congregazione per la Dottrina della Fede, Responsum ad propositum dubium concerning the teaching contained in Ordinatio Sacerdotalis, 28 ottobre 1995, AAS 87 (1995) 1114.
[5] L. F. Ladaria, A proposito di alcuni dubbi circa il carattere definitivo della dottrina di Ordinatio sacerdotalis, L’Osservatore Romano, 29 maggio 2018.
[6] Congregazione per la Dottrina della Fede, Decreto Generale circa il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna, 19 dicembre 2007, AAS 100 (2008) 403.
[7] Congregazione per la Dottrina della Fede, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, 7 dicembre 2021.
[8] Cfr. D. Cito, Delicta graviora contro la fede e i sacramenti, in AA.VV., Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano 2012, 53-78.
[9] La Santa Sede, Santa messa del Crisma. Omelia del Santo Padre Benedetto XVI, 5 aprile 2012.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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