Winslow Homer, giro in slitta, 1890-1895, olio su tela, The Clark Art Institute, Williamstown, Usa
È tornato allo studio il progetto di Lex Ecclesiae fundametalis (vedi QUI), un progetto nato tra gli anni 60 e 70 del Novecento in special modo dopo gli anni del post Concilio, quando si pensò molto ad un progetto di Lex Ecclesiae Fundamentalis, soprattutto la frangia tedesca che aveva attivamente partecipato all’assise conciliare. Il diritto canonico, come già aveva subito l’influsso dei processi di codificazione propri dell’Ottocento, subiva ora l’influsso proveniente del modello delle carte costituzionali elaborate nel Novecento. La Lex Ecclesiae Fundamentalis, della quale furono elaborati vari progetti, non venne però mai promulgata, sebbene molte delle sue norme siano poi state recepite dal CIC, in particolar modo dai canoni sullo statuto fondamentale del fedele. Il progetto fu abbandonato perché si ritenne che l’unica Costituzione della Chiesa potesse essere esclusivamente il Vangelo. Alla luce di ciò, è bene riflettere primariamente su quali siano e se possibile parlarne nell’Ordinamento canonico, i diritti dei soggetti.
Rapporto tra diritti soggettivi e Ordinamento canonico
Sulla base di quanto detto, può essere utile delineare quale sia il rapporto tra diritti dei soggetti e Ordinamento canonico. In quali termini si possa parlare di diritti soggettivi nell’Ordinamento della Chiesa, tenendo conto di quanto emerso dall’analisi storica relativa allo ius defensionis, ovvero dell’evoluzione che un insieme di definizioni normative e pronunce pontificie, volte alla salvaguardia di situazioni riconducibili ad un diritto oggettivo, compiute per arrivare ad essere insieme di norme volte a garantire un diritto rivolto essenzialmente ai soggetti. Un’evoluzione che vede il passaggio da un carattere oggettivo ad un carattere soggettivo. Tentando una chiarificazione del rapporto tra diritti soggettivi e Ordinamento canonico non si può prescindere dall’evidente sviluppo avutosi tra il Codex piano benedettino ed il Codice giovanneo paolino; dovuto evidentemente alla rilettura, alla riflessione, sulla natura della Chiesa, compiuta dal Concilio ecumenico Vaticano II.
Non solo, al discorso sulla possibilità di esistere di tali diritti nella Chiesa, si aggiunge la problematica relativa all’effettiva loro applicabilità. Se consideriamo il diritto soggettivo (generalmente) una posizione giuridica attiva che spetta ad un soggetto, in virtù della quale gli è proprio un determinato bene esigibile nei riguardi altrui, non sembra problematico riscontrare tale attribuzione nell’Ordinamento della Chiesa, in specie per il tramite della via processuale; in termini di diritti umani o specificamente ecclesiali [1]. Certamente, una più attenta riflessione sul tema dei diritti soggettivi si avvia nel XX secolo, pur non mancando già nel precedente una riflessione in merito con particolare riferimento al fedele laico [2].
Dal Codice del ’17 al Concilio Vaticano II
Specificamente il Codex del 1917, sanciva al can. 87 il diritto fondamentale, attribuito solo ai laici, di ricevere dai chierici beni spirituali e, prima di tutto, aiuti necessari alla salvezza, ex can. 682 C.I.C. del 1917. Una previsione scarna, ma comprensibile se inquadrata nella visione del tempo del Popolo di Dio, fondamentalmente gerarchica, che vedeva i laici come sudditi dell’Autorità della Chiesa. La svolta, in materia, arriva con il Concilio Vaticano II che riflette – oltre che in vari documenti che esprimono direttamente alcuni diritti del fedele – in modo ampio e più generale sulla tematica dei diritti dei fedeli.
Questo nucleo dottrinale si riflette anche sui rapporti costituenti la dimensione intersoggettiva del vivere ecclesiale; il fedele con la sua dignità e libertà di battezzato occupa (dopo il Concilio) un posto da protagonista nell’Ordinamento canonico; la dignità e libertà suddetta sono garantiti dalla norma canonica. Sebbene, tuttavia, appaia abbastanza generalizzato il consenso circa l’esistenza di diritti riconducibili direttamente al soggetto, nella Chiesa, meno pacifica è la Dottrina quanto alla modalità ricettiva di tali diritti.
Rapporto tra libertà del soggetto ed autorità
L’attenzione dunque si va spostando sul rapporto tra libertà del soggetto ed Autorità; lì dove negli Ordinamenti secolari i diritti soggettivi si concepiscono con una impostazione di taglio evidentemente individualista che contrappone la libertà del singolo al potere dello Stato. Il retroterra è essenzialmente legato alla concezione costituzionalistica dello Stato di Diritto in cui i diritti del singolo sono primariamente volti alla limitazione del potere statale. Questa concezione è assolutamente inadatta all’Ordinamento canonico; è sufficiente pensare, infatti, che ogni corretto esercizio della libertà dei fedeli ed ogni uso dell’Autorità ecclesiastica, è volto alla medesima finalità, ovvero la salus animarum, che dà senso ad ogni missione ecclesiale.
Dunque, l’esigenza si sposta sull’inquadramento dell’armonia necessaria tra funzioni di autonomia del singolo fedele e dell’autorità ecclesiastica. Preliminarmente è utile chiarire che le varie teorie elaborate dalla Dottrina giuridica secolare non sono assolutamente accostabili alla natura dell’Ordinamento della Chiesa; ci riferiamo particolarmente alle teorie dell’interesse, della volontà o alle teorie cosiddette miste, basate sostanzialmente su presupposti positivistici ed identificanti il Diritto con il Diritto positivo. L’eventuale applicazione di questi presupposti al Diritto canonico, sarebbe impensabile, dato il valore predominante ed imprescindibile del Diritto divino, tra l’altro espressamente riconosciuto anche dal Diritto positivo.
Il rapporto con lo Ius divinum
È ovviamente comprensibile, dunque, che se di diritti del soggetto possiamo parlare, questi non dipendono solo da norme positive, ma anche e soprattutto dallo Ius divinum. Dunque, parlando di diritto del soggetto –per comprendere al meglio – operiamo un distinguo tra l’essere ontologicamente inteso del diritto del soggetto e la sua concezione tecnica e giuridica. Nel primo caso, la nozione molto generalmente intesa, detta prima, può essere sufficiente; ma dal punto di vista tecnico e più strettamente giuridico l’ambito va ristretto ad una situazione giuridica concreta, attiva e sostanziale rispetto a quelle riconosciute e magari formalizzate dal Diritto. Quest’ultima situazione è degna di particolare attenzione, in quanto – nell’Ordinamento canonico – per situazione formalizzata dal Diritto non si intende solo una situazione giuridica positivizzata, ma anche una qualunque situazione garantita dal Diritto divino [5].
Abbiamo parlato di diritti del soggetto, dunque una menzione va fatta relativamente all’identificazione di questo soggetto, per il quale vanno effettuate dovute precisazioni, a seguito delle quali si comprenderà meglio anche cosa si intenda per diritti dei soggetti. La prima in ordine alla sua posizione nei Codici canonici. La lettura delle norme codiciali quali norme non immediatamente rivolte al singolo fedele potrebbe destare delle perplessità in ordine tanto all’importanza del singolo, quanto alla giusta acquisizione (nei Codici) del personalismo conciliare. Se infatti la preponderanza maggiore è data all’aspetto comunitario ed istituzionale, non si trova posto adeguato per il singolo fedele, per la salus animarum e tutti gli elementi che la dottrina qualifica come cardini delle norme canoniche; ma non è tutto.
Soluzioni derogatorie
Una difficoltà come quella indicata risulta essere solo apparente: la rilevanza della persona, del Christifidelis, va ricercata prima del Diritto e non all’interno di esso, in quello che è il Diritto divino. Il rilievo della persona presente in quest’ultimo si impone al Diritto e al vivere ecclesiale come «valore ontologico e fondativo riconosciuto alla persona stessa» [6], si impone come dignità, dunque come valore sovraordinato all’Ordinamento stesso. Inoltre, proprio in quanto valore sovraordinato, potremmo dire costitutivo, spesso risulta derogatorio dell’Ordinamento. A proposito di ciò, basti pensare all’istituto della dispensa: quando l’osservanza della norma canonica si pone come ostacolo della vita spirituale di un singolo fedele, essa può (e talvolta deve) essere derogata: si tratta di impedimenti di Diritto meramente ecclesiastico. Gli elementi appena indicati sembrano sufficienti a concludere che più che di diritto del soggetto, nell’Ordinamento canonico si deve parlare di dignità della persona, inderogabile anche rispetto alla prescrizione normativa.
Limiti ai diritti soggettivi
Altri due elementi sono degni di menzione, ovvero i limiti ai diritti della persona e la tutela di questi diritti. Il limite è dato da due canoni: anzitutto ogni fedele deve autolimitarsi – can. 209 §1 C.I.C. –, dunque gestire e tutelare ogni libertà e liceità di principio ascrittagli dall’Ordinamento a riguardo del proprio operare ecclesiale, per ciò che concerne le modalità attuative. A tal proposito si noti che il singolo non è obbligato alla realizzazione di questi diritti, i quali, proprio per questo sono piuttosto facoltà, intese come capacità individuali.
Il secondo limite è rinvenibile nel can. 223 C.I.C., con il moderari che il Legislatore interpone tra diritto ed esercizio del diritto. Nel citato canone vi sono due ordini di limiti, quelli intrinseci al §1, ovvero il bene comune della Chiesa – in primis –, i doveri anteposti a tali diritti e gli altrui diritti; quelli estrinseci, di cui al §2, ossia la regolamentazione dell’esercizio dei diritti competente all’Autorità ecclesiastica. Di qui si ricavano due importanti conclusioni: i diritti del soggetto non sono illimitati e sono sempre in rapporto, oltre che con l’altro, con l’Autorità ecclesiastica.
Il rapporto tra soggetti
Un chiarimento ulteriore va fatto in relazione al rapporto tra soggetti. nell’Ordinamento canonico non è possibile instaurare un rapporto di diritto (di uno) cui corrisponde un dovere (di un altro) in quanto tutti, nella Chiesa, sono inseriti in differenti variazioni di un dovere comune unico che permette di attingere alla grazia di Cristo e partecipare all’unica missione del suo popolo; in quest’ottica personale ed istituzionale non si contrappongono [8]. Alla luce di ciò non si può ridurre il Diritto – e soprattutto il Diritto amministrativo canonico – al sistema di diritti soggettivi o al concetto di contrapposizione pubblico e privato, tenendo conto tanto dell’ambivalenza dei diritti e doveri ecclesiali dei Christifideles, tanto della generalità dei diritti (libertà) loro attribuiti. Si noti, inoltre, come osserva il prof. Gherri, che nonostante quanto detto, comunque, nella Chiesa, esistono posizioni individuali tutelate espressamente per mezzo di una immediata azionabilità giudiziale: la consistenza di queste prerogative è paragonabile – sotto un profilo strettamente giudiziale – a quello dei diritti soggettivi, intesi come negli Ordinamenti statali.
Un’ultima considerazione vogliamo rivolgerla allo ius defensionis, in particolare. Quest’ultimo rientra certamente in quell’alveo di diritti sovraordnati ed intrinsecamente connessi alla persona, seppur a volte non positivizzato. Strettamente connesso al Diritto naturale, anche lo ius defensionis è considerato tale e, come ogni diritto fondamentale trova il suo fondamento nella dignità della persona umana. L’indissociabile unione tra diritti della persona e dignità umana, nell’Ordinamento canonico, ci fanno concludere che il diritto alla difesa, seppur presente in altri Ordinamenti, in quello della Chiesa è diversamente concepito alla luce del Magistero [9].
Note
[1] Cfr. A. Garcia, Los derechos de la persona humana en el Ordinamiento canonico, in F. Biffi (cur.), I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del V colloquio giuridico. Università Lateranense, Roma 1985, pagg. 85-89.
[2] Per un’idea circa la riflessione del secolo XIX in materia si può vedere J. Gaudement, La condition des chretiens dans la doctrine canonique des XVIII et XIX siècle, in Aa.Vv., I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV Congresso internazionale di Diritto Canonico, Milano 1981, pagg. 661-667.
[3] Facciamo qui riferimento a documenti come Lumen Gentium, n. 37 (cfr. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de Ecclesia: Lumen Gemtium, in AAS, LVII [1965] pagg. 5-71); oppure al Decreto sull’apostolato dei fedeli laici Apostolicam Actuositatem, nn. 3 e 19; si veda: Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de apostolatu laicorum: Apostolica Actuositatem, in AAS, LVIII (1966), pagg. 837-864.
[4] La funzione della norma canonica è ben indicata da Paolo VI, in un suo discorso, che definiva questa come una tutela essenziale degli enti morali e delle persone fisiche, all’interno della Chiesa; in quanto la Chiesa stessa non è solamente una comunità spirituale, ma anche visibile ed organicamente organizzata; si veda: Paulus PP. VI, Discorso pronunziato nella solenne commemorazione del cinquantenario di promulgazione del Codex Iuris Canonici, in Communicationes, I (1969), pag. 59.
[5] Cfr. C. De Dioego Lora, Poder jurisditional y funcion de justicia en el la Iglesia, Pamplona 1976.
[6] P. Gherri, Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti, Milano 2015, pagg. 54-55.
[7] Cfr. Ibidem.
[8] La tematica è ben esposta da P.V. Pinto, Diritto amministrativo canonico, Bologna 2006, pagg.115-297 e da P. Gherri, Introduzione. Fondamenti, pagg. 142-143. In questi casi potrebbe essere utile riferisti anche alla categoria dell’abuso di diritto, nel senso di non riferibile ad una determinata numerazione di diritti, si veda: M. Lopez Alarcón, El abuso del derecho en el Ordinamento canónico, in Ius Canonicum, XVIII (1969), pagg. 121-136.
[9] Cfr. C. Lanni, Provvedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis, Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano 2020, 12-13.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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