Finalmente la Lex Ecclesiae Fundamentalis

Un progetto mancato

Tra gli anni 60 e 70 del Novecento in special modo dopo gli anni del post Concilio, si pensò molto ad un progetto di Lex Ecclesiae Fundamentalis, soprattutto la frangia tedesca che aveva attivamente partecipato all’assise conciliare. Il diritto canonico, come già aveva subito l’influsso dei processi di codificazione propri dell’Ottocento, subiva ora l’influsso proveniente del modello delle carte costituzionali elaborate nel Novecento. La Lex Ecclesiae Fundamentalis, della quale furano elaborati vari progetti, non venne però mai promulgata, sebbene molte delle sue norme siano poi state recepite dal CIC, in particolar modo dai canoni sullo statuto fondamentale del fedele. Il progetto fu abbandonato perché si ritenne che l’unica Costituzione della Chiesa potesse essere esclusivamente il Vangelo.

Oggi a 60 anni di distanza dalla chiusura del Concilio Vaticano II, il Dicastero per i Testi Legislativi ha ripensato a quell’idea e ha ripreso quel progetto, il quale ha dato i suoi frutti. Evidentemente i tempi erano maturi per mettere finalmente a disposizione di tutti gli interessati tutti i documenti del processo di elaborazione della Legge Fondamentale della Chiesa.

 

 

Il testo

Il volume, strutturato in sette capitoli oltre all’introduzione generale, all’appendice documentale e agli allegati, inizia presentando i documenti che costituiscono i prodromi del progetto e le proposte relative alla primissima idea di elaborare un codice fondamentale per la Chiesa. Ogni capitolo del volume contiene dei praenotanda, al fine di introdurre i testi presentati e contestualizzarli in maniera precisa nell’insieme del progetto. A chiusura del volume, sono presentati sei allegati, utili per gli studiosi e quanti si accosteranno al testo, curati dal prof. Cenalmor. Tra questi può risultare di particolare utilità l’iter cronologico del lavoro preparatorio della Legge Fondamentale, in cui sono puntualmente indicate tutte le tappe e gli eventi più significativi; oppure la tabella, di facile consultazione, ove è indicata tutta la documentazione utilizzata e la relativa collocazione nell’archivio del Dicastero, dove sono conservati i documenti originali riprodotti nel testo. L’ultima parte dell’appendice include l’index nominum, che può essere di utilità per chi vuole approfondire l’identità di quanti, membri o esperti, hanno partecipato a vario titolo al progetto.

Un curatore d’eccellenza, il prof. Daniel Cenalmor Palanca

Come si legge nell’introduzione al testo (pag. 20), l’introduzione del volume è stata elaborata dal prof. Daniel Cenalmor Palanca, docente di Diritto Costituzionale Canonico della Facoltà di diritto canonico dell’Università di Navarra, il quale per diversi anni ha generosamente lavorato alla preparazione di quest’opera, contestualizzando e rendendo fruibili i documenti precedentemente selezionati ed elaborati nell’allora Pontificio Consiglio. Anche le appendici e la selezione documentale riportata sono state preparate dal prof. Cenalmor, nell’intento di facilitare la consultazione del volume. Vox Canonica ha chiesto proprio al prof. Cenalmor di aiutarci a comprendere meglio quest’opera rispondendo ad alcune domande.

 

Uno dei curatori del testo, il prof. Daniel Cenalmor Palanca

 

Professore, secondo Lei, sarebbe opportuno riprendere i lavori per una revisione dei Codici in modo da sottolineare il carattere costituzionale dei canoni che facevano parte della Lex Ecclesiae Fundamentalis?

Se si ha una minima familiarità con il diritto canonico, risulta abbastanza chiaro il carattere fondamentale o costituzionale dei circa quaranta canoni del progetto della «Lex Ecclesiae Fundamentalis» (LEF) che si trovano attualmente in entrambi i Codici, latino e orientale. Una prova indiretta di ciò potrebbe essere il fatto che nessuna di queste prescrizioni ha subito il minimo cambiamento dalla sua promulgazione.

Ma la questione a cui Lei fa riferimento, sebbene possa essere auspicabile, non la considero troppo urgente. In primo luogo, il Codice latino nel suo insieme, e a suo modo anche quello orientale, continuano ad essere strumenti sostanzialmente validi per ordinare e guidare la vita ecclesiale; e una riforma completa del Codice, se si volesse realizzarla con la serietà e il senso ecclesiale con cui è stata effettuata la revisione che ha seguito il Concilio, comporterebbe un lavoro immane, che non mi sembra giustificato intraprendere solo per questo motivo.

Al contrario, ritengo più consigliabile e fattibile sfruttare i progressi compiuti dal progetto di LEF per approfondire la costituzione della Chiesa. Un lavoro scientifico di questo tipo, intrapreso da canonisti e teologi, oltre ad aiutare a distinguere con maggiore chiarezza le disposizioni canoniche di carattere costituzionale – tra le quali non esiterei a includere, tra l’altro, alcune che non erano presenti nella LEF – faciliterebbe nel tempo l’ulteriore revisione del Codice. Una revisione che potrebbe essere effettuata, d’altra parte, in modo progressivo, iniziando dalle parti del Codice che più interessa riformare – in modo simile a quanto è stato fatto con il Libro VI – prima di procedere alla redazione di un nuovo codice completo, che potrebbe essere introdotto dai canoni comuni e fondamentali per tutta la Chiesa.

La Chiesa si è impegnata sul fronte della garanzia dei diritti umani, senza, tuttavia, perdere la specificità che contraddistingue il Popolo di Dio da altre organizzazioni. Secondo Lei, quali possono essere le linee di sviluppo per un diritto canonico orientato alla persona?

Una delle linee invocate da molti autori è quella di ottenere una tutela più efficace dei diritti dei fedeli. È vero che noi fedeli cristiani abbiamo anche doveri di vario genere, alcuni dei quali giuridici; doveri che sono di particolare importanza e che la Chiesa raccomanda spesso di adempiere. I primi che il CIC sottolinea sono l’obbligo di osservare la comunione con la Chiesa (c. 209) e il dovere di sforzarsi di condurre una vita santa, di accrescere la Chiesa e di promuovere la sua continua santificazione (c. 210), ma sia questi doveri, sia tutti gli altri che noi cristiani possiamo avere, tendiamo a viverli meglio quando ci sentiamo apprezzati come persone. Accade qualcosa di simile – e spero che questo paragone sia ben compreso – a quanto avviene nelle imprese umane, dove i lavoratori tendono a lavorare con più entusiasmo e impegno quando si sentono apprezzati e trattati bene.

Per ottenere una migliore tutela dei diritti dei fedeli si potrebbero distinguere tre o quattro fasi. In primo luogo, il loro riconoscimento formale. A questo proposito, si potrebbe dire che la maggior parte dei diritti dei fedeli sono già stati “formalizzati”, nei loro aspetti più fondamentali, nell’elenco riportato nei canoni 208-223, anche se tale elenco potrebbe eventualmente essere completato con qualche altro diritto. In secondo luogo, il conveniente sviluppo normativo di tali diritti fondamentali, che in molti casi è già abbastanza adeguato, ma in altri si è dimostrato ancora insufficiente. In terzo luogo la previsione e l’adeguata applicazione di garanzie giuridiche che assicurino l’esercizio di tali diritti e offrano loro una buona tutela giuridica, in modo che chi abbia subito una grave violazione di uno dei propri diritti, come il diritto alla buona reputazione, abbia la possibilità di difendersi adeguatamente e non sia costretto a mantenere un atteggiamento eroico per continuare a osservare la propria comunione con la Chiesa.

Ciò nonostante, tutte le fasi che ho appena descritto sarebbero poco efficaci se coloro che intervengono nel governo della Chiesa, ai suoi diversi livelli, ignorassero o non applicassero correttamente tutte queste risorse. Da qui l’importanza di curare la formazione canonica dei ministri della Chiesa e di poter contare su un numero sufficiente di canonisti ben preparati. Penso che negli ultimi anni siano stati compiuti passi importanti in questo senso, ma è qualcosa che richiederà ancora più tempo e costanza.

La Lex Ecclesiae Fundamentalis era uno degli strumenti diretti a recepire la riflessione conciliare nel diritto. Secondo Lei, a distanza di sessant’anni, si può dire che la dottrina del Concilio Vaticano II sia pienamente attuata nella normativa della Chiesa?

Dire che si è fatto tutto sarebbe esagerato, ma mi sembra che si siano compiuti molti progressi, anche se sotto alcuni aspetti c’è ancora molta strada da fare. A questo proposito, se ci soffermiamo a considerare, ad esempio, i dieci principi guida per la revisione del CIC, in cui si è cercato di riassumere le principali esigenze di riforma legislativa che si potevano dedurre dal Concilio, si può apprezzare che sono stati compiuti passi importanti sia nel raggiungimento di un sano e ragionevole decentramento nell’esercizio del potere ecclesiastico, purché non vi sia il rischio di disgregazione o di attentato alla comunione ecclesiale, sia nel riconoscimento della dignità battesimale, della corresponsabilità di tutti i fedeli nella missione della Chiesa, nonché dell’importante ruolo che possono svolgere in essa i laici, e in particolare le donne. C’è inoltre una comprensione sempre più chiara dell’autorità gerarchica come servizio e si sta gradualmente procedendo verso una maggiore flessibilità dell’organizzazione pastorale, anche se non è ancora maturato il desiderio che, pur mantenendo il criterio abitualmente territoriale per delimitare le porzioni del Popolo di Dio e l’esercizio del potere ecclesiastico, quando lo consigli l’utilità pastorale, tali circoscrizioni territoriali più tradizionali siano integrate da unità giurisdizionali personali.

Tuttavia, oltre a tutto ciò, e nonostante esista realmente una volontà esplicita di definire e tutelare meglio i diritti, ciò che a volte può mancare maggiormente è un maggiore sviluppo dell’amministrazione “ordinaria” della giustizia, in modo tale che il ricorso a soluzioni urgenti, meno “filtrate” e in cui alcuni diritti dei fedeli, come quello della presunzione di innocenza, possano essere compromessi, diventi davvero eccezionale e in modo tale che ogni fedele possa rivolgersi all’autorità ecclesiastica, senza eccessive difficoltà, per soddisfare le sue giuste aspirazioni. In questo senso, potrebbe essere utile, ad esempio, riprendere il progetto di creazione di tribunali amministrativi, ovviamente con la dovuta prudenza.

In ogni caso, non sorprende che nel diritto della Chiesa, così come nella vita stessa, ci siano sempre aspetti perfettibili. Alcuni di quelli che ho appena citato sono sfide complesse e di lungo respiro, ma che non dovremmo aver paura di affrontare, come gli obiettivi che San Giovanni Paolo II ha proposto a tutti i fedeli all’inizio del nuovo millennio, incoraggiandoci a navigare in mare aperto nel nostro mondo vasto, eterogeneo e meraviglioso.

La LEF mirava ad essere un testo normativo di rango costituzionale. Il progetto non ha visto la luce, ma diverse sue disposizioni sono confluite nel vigente Codice, spesso positivizzando il Magistero del Concilio Vaticano II. A questo proposito, si può parlare di un costituzionalismo senza Costituzione (constitutionalism without Constitution), come nel caso del Regno Unito, ferme restando le differenze rispetto agli Stati laici?

Nei Codici latino e orientale sono presenti, infatti, molti canoni della LEF, quasi la metà degli ottantasei che componevano il suo ultimo schema. Tra questi figurano alcuni canoni introduttivi del Libro II del CIC, gli obblighi e i diritti fondamentali dei fedeli attualmente raccolti nel primo titolo dello stesso Libro, la quasi totalità dei canoni sul Romano Pontefice e sul Collegio Episcopale, il c. 747 (che dà inizio al Libro III) e i principali canoni sul Magistero. La maggior parte di questi testi riflette, in un linguaggio canonico, gli insegnamenti e le disposizioni relative alla costituzione o alla conformazione della Chiesa, provenienti soprattutto dal Concilio Vaticano II.

Per quanto riguarda la Sua domanda, è indubbio che la Chiesa abbia effettivamente una costituzione, con un nucleo immutabile, di istituzione divina. Infatti, se nella tecnica giuridica contemporanea, come spiegava Lombardía, il termine “costituzione” viene solitamente utilizzato per riferirsi sia al momento in cui si forma un gruppo sociale, sia alla sua organizzazione giuridica fondamentale, il dato della fondazione divina della Chiesa incide su entrambi gli aspetti. Da un lato, perché il nuovo Popolo di Dio è nato da un disegno e da una chiamata divina a cui gli uomini hanno risposto (cfr. LG, 9) e si è poi conformato sui fondamenti posti da Cristo; dall’altro, perché se per costituzione intendiamo la struttura giuridica fondamentale di quel Popolo, la Chiesa non ha esitato a riconoscere che il nucleo più fondamentale del suo ordinamento è di diritto divino positivo. Tuttavia ciò che può risultare più complesso è applicare a un testo giuridico della Chiesa la terza accezione che la tecnica giuridica attuale attribuisce solitamente al termine “costituzione”, intesa come una legge su cui si basano e a cui devono adeguarsi le altre fonti dell’ordinamento.

Partendo dal presupposto che l’ordine costituzionale non pretende di essere una traduzione normativa di tutto il diritto divino, ma di incarnare ciò che è più fondamentale nella Chiesa, e dove, come accade nell’insieme del suo mistero, possono essere inclusi anche elementi umani (cfr. LG, 8), si potrebbe sollevare la difficoltà – come ha osservato Aymans – che le norme di diritto divino non formalizzate nella LEF, ma in altre norme ecclesiastiche (si pensi ad esempio ad alcuni impedimenti matrimoniali), pur avendo sostanzialmente un valore supremo per tale loro carattere, fossero formalmente subordinate alle norme dello ius mere ecclesiasticum della LEF, il che non sembra corretto, né giuridicamente né teologicamente. Però un modo per superare questa obiezione sarebbe la soluzione offerta dallo Schema Monacense, nel 1971, di confermare nella stessa Legge fondamentale il valore sostanziale supremo del diritto divino.

Allo stesso modo, non mi sembra eccessivamente problematico il fatto che la LEF, per sua natura fondamentale, mostrasse una certa immagine della Chiesa dal punto di vista giuridico. Ciò richiedeva semplicemente l’uso di un substrato ecclesiologico corretto e adeguato, come si è cercato di fare nel tentativo di adeguarla all’ecclesiologia del Concilio Vaticano II; e nessuno dovrebbe stupirsi che tale substrato e tale legge fossero sempre migliorabili, come accade in qualsiasi prescrizione positiva, che ciò nonostante continua ad essere promulgata.

Ritengo, in definitiva, che si possa e si debba parlare di una costituzione materiale della Chiesa, anche se non è facile rifletterla adeguatamente in un testo di natura giuridica; che un giorno si potrebbe arrivare a redigere una legge fondamentale o costituzionale che la contenga, anche se, dato il carico positivista che questo termine continua ad avere, per alcuni è discutibile che possa essere qualificata come una costituzione formale, senza dimenticare, ovviamente, che tale legge non dovrebbe mai essere intesa come un «atto costituente».

I Codici di Diritto Canonico finora promulgati nascono dopo l’esperienza delle Codificazioni europee del XIX Secolo, pur senza copiarne l’impostazione positivistica. Sarebbe potuto avvenire lo stesso con la LEF e per quale motivo? Quali sono le prospettive per il futuro?

Per rispondere, mi permetta di tornare su un punto che Lei ha sollevato nella domanda precedente: se sia possibile parlare di costituzionalismo nella Chiesa senza una Costituzione. Il termine “costituzionalismo”, sebbene possa essere usato in senso positivo, non mi piace molto, perché mi sembra che sia stato troppo legato al positivismo, al punto da suscitare un certo rifiuto in ambito ecclesiale. In effetti, penso che dopo la decisione di sospendere il progetto della LEF, ciò che ha pesato di più siano state le reticenze suscitate in alcuni settori ecclesiastici, che lo associavano implicitamente al costituzionalismo politico. Per questo motivo, personalmente preferisco evitare l’uso dell’espressione “costituzionalismo canonico” e utilizzare altri termini, come diritto costituzionale della Chiesa o, in certi casi, normativa costituzionale. Però ovviamente difendo l’esistenza del diritto costituzionale canonico e l’importanza di studiarlo.

Per quanto riguarda la Sua domanda – e ribadisco la mia opinione personale –, premesso che la Lex Ecclesiae Fundamentalis non aveva certamente un approccio positivista, se le fosse stato dato forse un altro nome, per evitare malintesi e sospetti, e se alcune delle sue norme finali fossero state leggermente modificate, penso che la sua promulgazione non avrebbe avuto troppi problemi. In ogni caso, come ho cercato di spiegare in precedenza, dato che la Chiesa ha un diritto costituzionale e sarebbe opportuno cercare di riconoscerlo, non ho dubbi che nel prossimo futuro riprenderanno i lavori per formalizzarlo, con la consapevolezza che i testi eventualmente elaborati, anche se privi di errori, saranno sempre perfettibili, come tutto ciò che include una componente umana.

Uno dei principali problemi che si è posto per la LEF consisteva nelle difficoltà ecumeniche di alcuni suoi contenuti. Se mai dovesse riesumarsi il progetto di una legge fondamentale della Chiesa, si potrebbe ovviare a tali difficoltà oppure è troppo velleitario per un testo giuridico prefiggersi anche fini ecumenici?

Si dice spesso, infatti, che la decisione di San Giovanni Paolo II di non portare avanti il progetto della LEF sia stata motivata, almeno in parte, dalle «difficoltà ecumeniche» che esso comportava. Secondo alcuni vescovi ed ecclesiologi, infatti, alcuni contenuti della LEF (come quelli relativi al primato pontificio) o il suo eccessivo “carattere occidentale” potrebbero rappresentare un ulteriore problema per il dialogo con altre Chiese o comunità ecclesiali. Tuttavia, nemmeno queste ultime difficoltà sembrano irrisolvibili.

Inoltre, sin dall’inizio della stesura della LEF, molti altri hanno sostenuto che essa potrebbe favorire l’ecumenismo, argomentando con diverse ragioni: che l’esistenza di una legge di questo tipo contribuirebbe a mostrare che la profonda unità della Chiesa si manifesta anche in ambito canonico; che faciliterebbe uno sviluppo disciplinare più differenziato, adattato alle esigenze peculiari delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti, evitando al contempo un’eccessiva divisione giuridica; e che servirebbe a promuovere l’unione di altre Chiese e comunità cristiane con la Chiesa cattolica, indicando chiaramente ciò che essa considera fondamentale nel suo ordinamento e i canali per l’attività ecumenica.

Le Carte costituzionali prevedono solitamente apposite Corti e/o meccanismi per valutare l’incostituzionalità e dunque l’invalidità delle leggi con esse incompatibili. Che cosa avrebbe previsto la LEF al riguardo? Soprattutto, che cosa potrebbe prevedere una futura legge fondamentale per l’esercizio di tale sindacato?

Una delle Normae finali dell’ultimo schema della LEF, in particolare il suo c. 84 § 1, stabiliva che i canoni della LEF avrebbero prevalso sulle altre prescrizioni ecclesiastiche provenienti da qualsiasi autorità, in modo tale da essere completamente prive di efficacia, «quatenus canonibus huius Legis Fundamentalis sint contrariae, ceterae leges ecclesiasticae, tum universales quae pro Ecclesia cuiusvis Ritus latae sunt, tum particulares, itemque decreta vel praecepta quaecumque, firmo praescripto can. 86». Viceversa, quest’ultimo canone stabiliva che solo all’Autorità Suprema della Chiesa spettava abrogare od obrogare le prescrizioni della LEF, precisando alla fine quanto segue: «non censetur eadem abrogare aut iisdem quaedam obrogare, nisi id expresse et per legem propriam, ad normam iuris promulgatam, manifestet».

In altre parole, affinché una prescrizione della LEF potesse essere considerata modificata in qualche modo, avrebbe dovuto essere espressamente riportata in una «legge propria» e di massimo rango e non, ad esempio, in un semplice decreto dicasteriale, anche se questo avesse avuto l’approvazione specifica del Romano Pontefice. Per quanto riguarda quanto previsto per il controllo di costituzionalità delle altre leggi, il suo c. 85 § 1 introduceva la possibilità che il Romano Pontefice istituisse un «peculiare institutum ab Ipso conditum» che, insieme a lui, potesse dichiarare nulla qualsiasi altra legge, decreto o precetto. Il suo tenore potrebbe essere compatibile con il fatto che tale organismo agisse con piena potestà giurisdizionale vicaria del Papa – anche se, penso, solo per dichiarare nulle le prescrizioni provenienti da un’autorità di rango inferiore – o con il fatto che i suoi atti necessitassero sempre della successiva approvazione del Papa.

A mio avviso, un organismo di questo tipo potrebbe certamente aiutare il Romano Pontefice in tali questioni; tuttavia, occorrerebbe definire con estrema precisione il suo operato nei diversi casi, al fine di non compromettere in alcun modo la costituzione della Chiesa e contribuire positivamente alla promozione della sua unità.

 

 

Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!

(S. Giovanni Paolo II)

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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Immagine di Rosario Vitale

Rosario Vitale

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