Il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus (MIDI) entrato in vigore l’8 dicembre 2015 ha presentato sostanzialmente due grandi criteri di fondo: la centralità del Vescovo diocesano; la prossimità del fedele al tribunale ecclesiastico. Il MIDI, poi, nel rivalutare la figura del Vescovo diocesano ha richiamato la sua funzione giudiziale in materia di nullità matrimoniale, affidandogli anche alcuni compiti che in linea generale vanno dal controllo e dalla vigilanza sull’amministrazione della giustizia, sino alla garanzia della formazione degli operatori giuridici (cfr. art. 8 § 1 RP), passando per l’esercizio personale della funzione di giudice (cfr. can. 1683: processus brevior coram episcopo) e la sollecitudine pastorale verso i fedeli che hanno vissuto una separazione/divorzio [1], favorendo una maggiore prossimità tra il fedele e il Tribunale ecclesiastico (cfr. art. 7 § 1 RP).
Il Vescovo e l’organizzazione dell’attività giudiziaria, a norma del novellato can. 1673
Nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria il MIDI pone la priorizzazione del tribunale diocesano quale modalità preferibile con la quale ogni Vescovo adempie la funzione istituzionale di giudice tra i fedeli a lui affidati (cfr. n. III del Proemio del MIDI). Tuttavia, resta anche la possibilità, a norma del can. 1673 § 2, da parte dei vescovi di aggregarsi in un tribunale interdiocesano.
A riguardo nel nuovo can. 1673, in cui si sottolinea la diretta responsabilità del vescovo nei processi matrimoniali, si legge: «§ 1. In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto. § 2. Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, fatta salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano». Con questo nuovo canone da un lato si evince che ogni Vescovo, in virtù della potestà ordinaria, propria e immediata che gli è data, potrà (anche a norma dell’art. 8 § 2 RP MIDI) avere il diritto di recedere-uscire da un tribunale interdiocesano.
Ciò lo potrà compiere senza richiedere l’autorizzazione né di un’istanza superiore né del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (STSA) ma comunicando la propria scelta agli altri Vescovi della regione ecclesiastica e al STSA, il quale è proposto a verificare la sussistenza delle condizioni per un adeguato funzionamento delle strutture giudiziarie. Dall’altro lato il can. 1673 § 2 tutela le strutture giudiziarie interdiocesane per un sano realismo ecclesiale, che «tiene in considerazione la diversità della Chiesa, e le difficoltà nel creare una struttura giuridica (…), applicando il criterio di sussidiarietà, si può concludere che la creazione di nuovi tribunali interdiocesani (…) rientri nel diritto del Vescovo a organizzare con libertà l’amministrazione della giustizia» [2]. Dunque, si desume che ogni singolo Vescovo può accedere a un tribunale interdiocesano [3] per manifestare la sua personale sollecitudine verso la retta amministrazione della giustizia.
Una sana autonomia organizzativa
Questo lo si evince non solo dal testo letterale del can. 1673, ma anche dalle Regole procedurali (RP) in specie: RP 11 § 1 [4], RP 16 [5], RP 19 [6], a partire da questo, sembra difficile che si faccia riferimento a un tribunale interdiocesano come una possibilità «del tutto residuale e straordinaria» [7]. Inoltre, questo lo si intuisce anche dal Rescritto ex audientia SS.mi del 7 dicembre 2015. A tal riguardo, come ha evidenziato il prof. Giovanni Parisi, rimane fermo che anche «i Tribunali regionali italiani, istituiti in forza del m. p. Qua cura di Pio XI, non sono stati abrogati automaticamente dal Rescritto ex audientia SS.mi del 7 dicembre 2015, ma rimangono in vita qualora i Vescovi continuino ad aderirvi, mentre ritiene, in caso di scelta contraria, essi si danno reciproca comunicazione della decisione e manifestino alla Segnatura la volontà recedente, dato che permane necessaria ad validitatem l’approvazione della Sede Apostolica per erigere un Tribunale interdiocesano» [8].
La promozione della centralità del Vescovo, che è un cardine della riforma, «spinge d’altronde alla autonomia decisionale e alla responsabilità organizzativa. Risulta ormai assodata la persistenza nella facoltà di costituzione del tribunale interdiocesano e della prerogativa della diretta “associazione” tra Vescovi. La diffusione del tribunale diocesano pare dunque la meta finale di un cammino ancora piuttosto lungo e non necessariamente assolutizzabile o esclusivo. Più dell’imposizione di un modello standardizzato, conta insomma la concreta assicurazione della funzione giusdicente e l’effettiva accessibilità delle strutture giudiziarie» [9].
I tribunali ecclesiastici in Italia dopo il MIDI
Dopo la pubblicazione del MIDI si è aperta una discussione che ha visto da un lato i sostenitori che hanno parlato di abolire i Tribunali Regionali e dall’altro chi riteneva di mantenerli cosi come erano stati pensati, visto che funzionavano molto bene o non avevano bisogno di grandi riforme. In Italia significativo è stato il tavolo di lavoro, voluto da papa Francesco, svoltosi il 6 luglio 2016 mediante il quale si giunse a delle conclusioni e disposizioni, dal tono imperativo, comunicate in una nota dalla CEI il 20 luglio 2016, da cui risultò che il Vescovo che intendeva recedere dal tribunale regionale o interdiocesano di appartenenza lo comunicava agli altri Vescovi interessati e al STSA. La Segnatura avrebbe verificato e attestato la sussistenza delle condizioni per un adeguato funzionamento delle strutture giudiziarie.
Questa nota della CEI, unitamente al buon senso di una corretta ed efficiente esercizio della potestà giudiziaria del Vescovo giudice, ha aperto un ventaglio di scenari in Italia, che suddivisa in 16 Conferenze Episcopali Regionali, ha visto da un lato slanci affrettati nel recepire quanto disposto dal MIDI e dall’altro slanci più ponderati e pensati. Questi due slanci hanno creato una diversificazione dell’organizzazione della giustizia in Italia [10] che vede attualmente la seguente situazione: 49 Tribunali ecclesiastici suddivisi in: a. regionali (3), b. interdiocesani (22), c. diocesani (15), d. metropolitani (9). In questo contesto si sono dipanati, pertanto, tre situazioni particolari, ossia la costituzione di tribunali:
- diocesani in cui ogni Vescovo tratta le cause sia in forma ordinaria che nella forma straordinaria del processus brevior;
- interdiocesani o regionali che trattano le cause sia nella forma ordinaria che nella forma straordinaria del processus brevior, ma per quest’ultima possibilità si accetta e si conduce il procedimento previsto, demandando poi al vescovo diocesano competente e ai due assessori da lui nominati, la valutazione, la scelta e la sentenza, o anche demandando al vescovo diocesano, dopo aver accolto il libello presentato al vicario giudiziale del tribunale interdiocesano o regionale (che provvederà alla nomina del ponente, dei due assessori e del difensore del vincolo), per lo svolgimento dell’istruttoria sino alla sentenza;
- interdiocesani che trattano solo le cause in via ordinaria, con la presentazione e la trattazione delle cause nella forma straordinaria del processus brevior presso il tribunale diocesano costituito in ciascuna diocesi, presentate al vicario giudiziale diocesano di competenza. Soluzione che in Italia viene compiuta attualmente in 69 tribunali ecclesiastici diocesani (cfr. allegato), dopo aver ottenuto l’approvazione della Segnatura Apostolica.
Da questo prospetto si evince un dato eterogeneo ma al contempo anche un chiaro orientamento dei vescovi italiani a costituire tribunali interdiocesani (22) o regionali (3) piuttosto che diocesani, al fine di ottimizzare l’attività giudiziaria e rispondere cosi al principio solidaristico mettendosi al servizio di più Diocesi che, attualmente, non hanno i mezzi per la costituzione di un proprio Tribunale, e cosi evitare la dispersione delle risorse e assicurare non solo il reperimento di personale più qualificato, ma altresì la garanzia di accedere alla giustizia ecclesiale soddisfacendo le varie necessità dei fedeli.
Pertanto, la scelta della maggior parte delle diocesi di unirsi in tribunali interdiocesani o regionali può essere letta come un esigenza pratica, ma anche una palese volontà dei pastori di far crescere la comunione e lo spirito sinodale fra le chiese. A tal riguardo, Papa Leone XIV, lo scorso 11 ottobre 2025, salutando in Piazza San Pietro i partecipanti al pellegrinaggio giubilare delle diocesi della Toscana richiamando l’importanza di compiere scelte concrete di collaborazione fra le diocesi ha affermato: «Vi sono già in atto alcune collaborazioni che superano i confini diocesani, come nel caso del Tribunale ecclesiastico, e ve ne sono altre che si stanno avviando […]. Vi invito a proseguire su questa strada, perché queste esperienze possono aiutarci a discernere il futuro».
Report: i tribunali ecclesiastici in Italia tra prossimità, criticità e prospettive
Da un sondaggio, circa la ricezione del MIDI a 10 anni dalla sua pubblicazione (disponibile QUI), rivolto a tutti i vicari giudiziali dei 49 tribunali ecclesiastici in Italia presenti nelle 16 Conferenze Episcopali Regionali, i vicari giudiziali che hanno dato riscontro (29 su 49 e che si ringrazia per la loro disponibilità e collaborazione che ha reso realistica e concreta la valutazione della ricezione del MIDI) [11] hanno evidenziato come la riforma sia stata recepita come un passo significativo di prossimità tra i fedeli e i tribunali ecclesiastici, anche se molto resta da compiere. Inoltre, dalle risposte che sono giunte se da un lato si è rilevata la positività della riforma per aver apportato significativi benefici in termini di economia processuale per l’abolizione dell’obbligatorietà della doppia decisione conforme, come requisito per l’esecutività della sentenza, dall’altro lato diversi Tribunali ecclesiastici (la maggioranza) hanno cercato di accogliere la riforma favorendo un’applicazione ponderata e ragionevole tenendo in debito conto le varie conformazioni territoriali e le competenze. All’aspetto della celerità si è cercato di incrementare anche una prossimità fattiva e non burocratica, anche se bisogna perfezionare e migliorare alcuni aspetti.
Un pastorale di vicinanza non solo fisica
Spesso avere un tribunale diocesano, è stato ribadito, non significa aver garantito una prossimità fisica. Anche se questo, tuttavia, non accade dove c’è un organico stabile, preparato ed efficiente, come avviene solitamente in tribunali interdiocesani/regionali. Pertanto, dai dati raccolti si è evidenziato anche l’importanza di avviare una pastorale della vicinanza mediante servizi in cui la dimensione giuridica e quella pastorale entrino veramente in dialogo, così come previsto, ad esempio, dall’istituto canonico dell’indagine pregiudiziale o pastorale (cfr. RP art. 1-5 del MIDI) che in molte diocesi è stato disatteso. Ragion per cui in diverse risposte si è notato come spesso c’è uno scollamento tra l’attività dei tribunali ecclesiastici e la pastorale familiare e, per ovviare a questa criticità di non poco conto, si è proposto una riflessione più approfondita ed un maggiore investimento formativo e performativo al fine di aiutare i pastori, gli operatori della pastorale e della giustizia nell’essere più propensi ad avviare processi “di confronto e collaborazione per una reale prossimità fisica e non solo logistica, in modo da evitare approssimazione e incertezza” [12] ed avere una maggiore “attenzione ai fedeli che vivono il disagio di un fallimento matrimoniale e quindi bisognosi di una risposta i vista della dichiarazione o meno della nullità matrimoniale” [13]. In tal senso la prossimità fisica è positiva ma, è stato anche ribadito, non vanno sottovalutati «i possibili effetti negativi che una eccessiva prossimità fisica potrebbe avere, soprattutto in contesti più piccoli, dove le relazioni e i rapporti di conoscenza sono piuttosto stretti e si potrebbero quindi creare delle situazioni dove il giudice potrebbe essere esposto a condizionamenti imbarazzanti e non facili da fronteggiare» [14].
Elementi di criticità e possibili miglioramenti
Un dato chiaro scuro resta il processus brevior, altra novità assoluta della riforma, ma che in questi 10 anni ha evidenziato pregi e limiti. Tra gli aspetti problematici vi è la corretta individuazione dell’evidenza della nullità, che è uno dei due criteri per ammettere la causa alla procedura semplificata, che spesso ha avuto delle interpretazioni variegate. Così come un’altra criticità per questa procedura straordinaria è la scelta di riservarne la decisione al Vescovo diocesano. Non si discute il valore astratto del principio, né si vuole mettere in discussione che il Vescovo sia iudex natus nella sua diocesi. Il problema sorge quando si considera che i Vescovi sono spesso oberati di impegni, e che molti di loro non hanno una specifica competenza canonistica. Tutto questo va a discapito della prossimità rendendo i tempi di una decisione lunghi e non più celeri. Pertanto, si auspica di poter giungere a prassi più condivise in merito all’applicazione del processus brevior e all’interpretazione delle sue condizioni di procedibilità.
Altro elemento di criticità è stato riscontrato nella modifica dei titoli di competenza (cf. can. 1672) compiuta per facilitare alle parti attrici l’introduzione della causa. Ma «l’esperienza dimostra però che, quando la parte convenuta vorrebbe partecipare, e magari vive in un’altra nazione o addirittura in un altro continente, le nuove disposizioni sulla competenza rischiano di essere molto penalizzanti per lei; e forse, l’individuazione di un migliore equilibrio tra le legittime esigenze di entrambe le parti, e non di una soltanto, sarebbe stato auspicabile» [15]. Un ulteriore criticità è l’istituzione di Tribunali di Appello che in alcune regioni ecclesiastiche spesso non è stata accompagnata da un’adeguata attenzione di personale qualificato. A tal riguardo da più parti si invoca una formazione permanente degli operatori della giustizia per garantire un’applicazione uniforme e corretta delle norme. In merito, sempre, ai Tribunali di appello, dopo il MIDI, è stata avanzata la proposta «di costituire un unico Tribunale di appello regionale» [16] per fugare il pericolo di non avere un adeguato numero di personale qualificato e tecnicamente preparato. Non di poco conto è la criticità rilevata anche nella capacità dei tribunali diocesani di garantire la terzietà del giudice, in special modo nelle diocesi di medie o piccole dimensioni ove «facilmente parti e testi delle cause, e i giudici stessi, possono trovarsi in difficoltà o in imbarazzo a trattare materia tanto riservata e delicata come quella che attiene agli affetti e ai legami famigliari» [17].
Altre questioni di criticità che meriterebbero una maggiore riflessione riguarda la concessione di poter assistere durante il processus brevior all’escussione delle altre parti e dei testi previsto dall’art. 8 delle RP e il divieto invece che viene fatto al can. 1677 § 2. La duplice maniera di procedere potrebbe comportare «dei rischi specialmente in riferimento alla libertà e alla spontaneità di chi viene interrogato» [18]. Altresì, per altri vicari giudiziali appare necessaria anche una formazione che alimenti una maggiore e concreta sinergia tra tribunali ecclesiastici e pastorale ordinaria. «È necessario che il discernimento sulle nullità matrimoniali sia sempre accompagnato da un impegno di prevenzione: aiutare i fidanzati a comprendere il significato del sacramento, sostenere le coppie nelle difficoltà, promuovere una cultura del matrimonio cristiano fondata sulla fedeltà, sulla responsabilità e sul perdono reciproco. In questa prospettiva, il Tribunale diocesano non si limita a giudicare, ma contribuisce a edificare una Chiesa più consapevole e più vicina alle famiglie» [19].
Altro elemento critico e che induce a una saggia riflessione è la scomparsa di appelli contro sentenze affermative, che induce a riflettere sul se e sul come la difesa del vincolo sia in realtà assicurata e su come la figura del Difensore del vincolo debba essere sostenuta e apprezzata nel serio svolgimento del proprio ruolo processuale in difesa del vincolo. Infine, le indagini statistiche evidenziano come, a livello nazionale, siano in aumento il numero dei divorzi e delle separazioni, mentre in proporzione, rimane sempre ridotto il numero dei fedeli che si rivolgono al Tribunale ecclesiastico. A tal riguardo, i dati nazionali, forniti dall’Ufficio giuridico della CEI, non sono confortanti: dai 3.090 libelli presentati nel 2019 siamo passati ai 2.576 presentati nel 2023, con una diminuzione del 17%. Quanto al rito brevior, nello stesso periodo, si è passati da 233 a 147 casi, con una diminuzione del 37 %. Ulteriormente per l’anno 2024 le cause ordinarie introdotte sono state complessivamente 2433 con un ulteriore decremento rispetto al 2023 del 5,5 % mentre le brevior introdotte sono state 119 con un ulteriore decremento del 19 % rispetto all’anno 2023. Dati che fanno riflettere ed inducono ad una maggiore attenzione da compiere per un possibile perfezionamento non solo degli aspetti della riforma, ma anche l’attenzione da aversi per la formazione degli operatori e una corretta informazione dell’iter giudiziale. Così come il favorire una maggiore sinergia tra consulenza giuridico-pastorale, uffici di pastorale della famiglia e Tribunali ecclesiastici.
Questo significherà creare le condizioni per una pastorale giudiziale e familiare “in uscita” «che si pone alla ricerca delle persone nelle loro concrete situazioni, deve prestare attenzione non solo alla preparazione al matrimonio o a seguire le famiglie nelle loro vicende “ordinarie”, ma anche alle coppie in crisi o che hanno vissuto la separazione come anche a quelle nelle quali uno o entrambi i coniugi hanno ricostruito una nuova unione» [20].
Conclusioni
Da queste riflessioni si può cogliere come la riforma dei processi di nullità matrimoniale, a un decennio dalla sua promulgazione, di sicuro ha impresso una svolta pastorale e di efficienza, ma il consolidamento di tali progressi richiede un impegno sempre più costante nel far in modo che l’azione giudiziale della Chiesa sia parte integrante della pastorale ordinaria e del più ampio orizzonte della pastorale familiare. In tal senso, urge favorire sempre più una collaborazione tra operatori pastorali, parrocchie e foro ecclesiastico. Si tratta di avviare un lavoro di squadra, dove i pastori e ogni operatore pastorale diventi anello di una catena di accompagnamento spirituale e umano. In conclusione la riforma sebbene abbia innescato un cambio di paradigma (maggiore sinergia tra diritto e pastorale) ora necessita di una seconda fase, più organizzativa che normativa in senso stretto, capace di assicurare stabilità, competenza e prossimità effettiva ai fedeli che chiedono alla Chiesa un giudizio sulla verità del loro vincolo matrimoniale. Il tutto deve essere compiuto «nell’impegno di far osservare fedelmente la legge e i diritti di tutti nella Chiesa» [21].
Note
[1] «Il Vescovo in forza del can. 383 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can. 529 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà»: Franciscus, Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae Mitis Iudex Dominus Iesus quibus Canones Codicis Iuris Canonici de Causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur, in AAS 107 (2015) 9, art. 1 Regole Procedurali, 967.
[2] C. Morán Bustos, «Criteri organizzativi dei tribunali e criteri d’azione degli operatori giuridici dopo la promulgaazione del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus», in H. Franceschi – M. Ortiz (a cura di), Ius et Matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, EDUSC, Roma 2017, 127-128.
[3] «La voluntas Legislatoris pare dunque quella di indirizzare e concedere libertà di organizzazione ai singoli Vescovi senza disconoscere la legittimità dei tribunali interdiocesani e anzi supponendo esplicitamente la continuità degli organi già costituiti»: M. del Pozzo, «L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus», in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 36 (2015), 23 novembre 2015, 13.
[4] «Il libello sia esibito al tribunale diocesano o al tribunale interdiocesano che è stato scelto a norma del can. 1673 § 2».
[5] «Il Vicario giudiziale può designare se stesso come istruttore; però per quanto sia possibile nomini un istruttore dalla diocesi di origine della causa».
[6] «Se la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano, il Vescovo che deve pronunziare la sentenza è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente del can. 1672. Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice».
[7] M. Ganarin, I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la “sorte” del m.p. Qua cura di Papa Pio XI, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)», n. 11 (2016), 21 marzo 2016, 5.
[8] G. Parisi, Intervista per report dei Tribunali ecclesiastici in Italia a 10 anni dal MIDI, pro manuscripto.
[9] M. Del Pozzo, «I principi del processo di nullità matrimoniale», in Franceschi – M.A. Ortiz (a cura di), Ius et Matimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, Roma, Edusc, 2020, 320-321.
[10] Per un analisi approfondita sul tema si rinvia tra tanti a: C.L. Gagliano, L’organizzazione giudiziaria nella Chiesa. Analisi dei cambiamenti organizzativi introdotti dal “Mitis Iudex Dominus Iesus” con particolare riferimento alla situazione italiana, EDUSC, Roma 2023.
[11] Hanno dato riscontro al report i vicari giudiziali dei seguenti tribunali ecclesiastici: 1. Interdiocesano Abruzzo-Molisano; 2. Interdiocesano Calabro; 3. Metropolitano dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano; 4. Diocesano di Nola; 5. Metropolitano di Benevento e di Appello; 6. Interdiocesano Alife- Caiazzo, Sessa Aurunca, Teano-Calvi; 7. Interdiocesano Partenopeo; 8. Interdiocesano Salernitano; 9. Metropolitano Salernitano di seconda istanza; 10. Interdiocesano Flaminio; 11. Interdiocesano di prima istanza del Vicariato di Roma; 12. Interdiocesano Ligure; 13. Diocesano di Ventimiglia-San Remo; 14. Regionale Lombardo; 13. Diocesano di Alessandria; 15. Diocesano di Oria; 16. Interdiocesano Pugliese; 17. Interdiocesano Sardo; 18. Metropolitano di Cagliari e di Apello; 19. Interdiocesano di Nuoro e Lamusei; 20. Diocesano di Noto; 21. Diocesano di Piazza Armerina; 22. Interdiocesano Etneo; 23. Interdiocesano Mazzara del Vallo-Trapani; 24. Metropolitano Agrigentino; 25. Metropolitano dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-S.Lucia del Mela; 26. Diocesano di Caltanissetta; 27. Regionale Etrusco; 28. Regionale del Triveneto, 29. Interdiocesano della Basilicata.
[12] E. Meconcelli, Sondaggio per un report dei Tribunali ecclesiastici in Italia a 10 anni dal MIDI, pro manuscripto.
[13] A. Spilla, Sondaggio per un report dei Tribunali ecclesiastici in Italia a 10 anni dal MIDI, pro manuscripto.
[14] P. Bianchi, Sondaggio per un report dei Tribunali ecclesiastici in Italia a 10 anni dal MIDI, pro manuscripto.
[15] M. Mingardi, Sondaggio per un report dei Tribunali ecclesiastici in Italia a 10 anni dal MIDI, pro manuscripto.
[16] L. Ortaglio, Sondaggio per un report dei Tribunali ecclesiastici in Italia a 10 anni dal MIDI, pro manuscripto.
[17] T. Vanzetto, Sondaggio per un report dei Tribunali ecclesiastici in Italia a 10 anni dal MIDI, pro manuscripto.
[18] A. Legname, Sondaggio per un report dei Tribunali ecclesiastici in Italia a 10 anni dal MIDI, pro manuscripto.
[19] G. Bagnus, Sondaggio per un report dei Tribunali ecclesiastici in Italia a 10 anni dal MIDI, pro manuscripto.
[20] V. Varone, Sondaggio per un report dei Tribunali ecclesiastici in Italia a 10 anni dal MIDI, pro manuscripto.
[21] Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, n. 4.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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