Ettore Tito, bambini, olio su tavola, Galleria Nova, Milano
Tra i tria bona del matrimonio, al primo posto si rinviene il bonum prolis. Infatti il matrimonio per sua natura ed indole è ordinato alla procreazione della prole. Tuttavia può accadere che uno dei nubendi o entrambi escludano con un atto positivo di volontà la procreazione o educazione della prole.
Codice piano-benedettino del 1917
In base a quanto stabilito nel canone 1086 § 2 CIC-17, contrae invalidamente matrimonio colui che esclude completamente il diritto agli atti coniugali, i quali portano per natura alla generazione della prole, come evidenzia anche il canone 1081 § 2 CIC-17: «Consensus matrimonialis est actus voluntatis quo utraque pars tradit et accetta ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem». Il fine primario dunque, cui è ordinato il matrimonio, sono la procreazione e l’educazione della prole, mentre il mutuum adiutorium ed il remedium concupiscientiae sono fini secondari, come sancito dal canone 1013 § 1 CIC-17. Il fedele pertanto contrae invalidamente matrimonio quando esclude con un atto positivo di volontà «omne ius ad coniugalem actum» (can. 1086 § 2 CIC-17). Tuttavia, da nessuna parte nel canone 1086 § 2 CIC-17 viene espressamente stabilito lo stesso per l’esclusione della procreazione in sé.
La tendenza restrittiva
Secondo una prima tendenza, più restrittiva, che si sviluppò nel periodo storico del Codice piano-benedettino, il diritto agli atti coniugali rappresentava il focus principale e «l’elemento procreativo del bonum prolis non [era] considerato come essenziale dello ius coniugale» [1]. Lo ius ad coniugalem actum diventava l’oggetto formale del consenso ed il nucleo fondamentale del bonum prolis (cfr. canone 1081 § 2 CIC-17). Così l’esclusione della procreazione, in sé considerata, non avrebbe invalidato il matrimonio, in quanto solo l’esclusione della traditio et acceptatio mutua iuris coniugalis avrebbe potuto produrre tale effetto, come dichiarato anche in una coram Pecorari: «…tunc tantum vitium consensus proli contrarium nullitatem matrimonii inducere, quando qui excludat mutuam traditionem iuris ad coniugalem actum» [2].
La tendenza estensiva
Alla sovracitata tendenza, che rimase prevalentemente dottrinale, si contrappose una tendenza più estensiva, la quale si fondava sul pensiero di S. Agostino, che trovò la giustificazione del matrimonio nell’atto generativo e nel remedium concupiscientiae [3]. In questo frangente, il principio procreativo diventò nuovamente l’essenza stessa del matrimonio, senza il quale esso non poteva (e non può) esistere validamente. Lo ius ad prolem assumeva allora un ruolo più centrale che mai e la sua esclusione rendeva nullo il matrimonio. In quest’ottica, si individuò una lacuna nel canone 1086 § 2 CIC-17, il quale contemplava unicamente l’esclusione dello ius ad coniugalem actum e non anche dello ius ad prolem [4].
La giurisprudenza rotale
Cercando di trovare una soluzione alla lacuna sorta, nella giurisprudenza rotale sorse una corrente di nicchia, la quale sosteneva che la directa prolis exclusio e la denegato iuris ad actum coniugalem fossero due fattispecie diverse; tuttavia la communis opinio negò che potesse sussistere una duplice fonte di nullità e ricomprese la fattispecie dell’esclusione dell’ordinatio ad prolem all’interno di quella dell’esclusione del diritto agli atti coniugali, idonei alla generazione della prole [5].
Codice del 1983
Nella nuova codificazione si superano le varie scissioni che erano state prospettate durante il periodo codiciale piano-benedettino. Infatti, proprio grazie all’ispirazione tratta dalla Costituzione Conciliare Gaudium et Spes e l’Enciclica Humanae vitae vengono ricondotti ad un unico nesso indissolubile il significato unitivo e quello procreativo del matrimonio [6]. Il nesso tra i due significati cambia totalmente la prospettiva dalla quale si osserva l’esclusione della procreazione, dato che
«tra l’atto coniugale e la procreazione non esiste soltanto la “utilitas”, come si poteva sostenere sotto la legislazione Pio-Benedettina, ma inscindibile legame, in modo che la modificazione essenziale di un significato non rimanga senza influsso sull’esistenza dell’altro» [7].
Nel matrimonio sacramentale è dunque previsto il diritto ad procreationem potentialem, ovvero ad procreativitatem. Il diritto alla procreazione potenziale, ovverosia di un matrimonio aperto alla prole, implica necessariamente ed obbligatoriamente il venir meno del ricorso a mezzi contraccettivi, di sterilizzazione e di aborto [8]. La terminologia “ius ad prolem“, utilizzata in modo improprio, fece sorgere non pochi dubbi ed incertezze, che la Congregazione per la Dottrina della Fede mise definitivamente a tacere il 22 febbraio 1987, chiarendo che:
«il matrimonio non conferisce agli sposi il diritto ad avere un figlio, ma soltanto il diritto a porre quegli atti naturali che di per sé sono ordinati alla procreazione» [9].
Per tale ragione i coniugi sono titolari di un diritto alla procreazione potenziale e non effettiva, perché la prole non è una cosa dovuta o un oggetto di proprietà, bensì un dono. L’atto coniugale, così come inteso nel contesto matrimoniale canonico, è aperto alla trasmissione della vita, sicché il diritto a compiere tale atto attribuisce ai coniugi il diritto di diventare genitori potenzialmente, ma non riconosce il diritto di avere dei figli, ovverosia lo ius ad prolem habendam [10].
Esclusione del bonum prolis
Se il soggetto esclude l’ordinatio ad bonum prolis, vuol dire che si rifiuta di porre in essere gli atti coniugali che sono di per sé rivolti alla procreazione. L’esclusione del diritto agli atti coniugali, intesi in termini canonici come aperti alla prole, si realizza mediante l’assunzione di metodi contraccettivi od abortivi, i quali permettono di scindere l’atto puramente sessuale dal suo fine intrinsecamente procreativo. Non è dunque la fecondità effettiva, bensì quella strutturale che «dà senso e valore all’atto in sé, anche a prescindere dalla sua efficacia in ordine all’effetto» [11].
Ai fini dell’esclusione, è chiaramente necessaria la volontà del soggetto o, per meglio dire, di un atto positivo di volontà. Caso per caso si dovrà dunque esaminare e valorizzare la dichiarazione di volontà contraria al bonum prolis rilasciata dal soggetto, dato che potrebbe assumere, in ambito canonico, la forma di condicio, di pactum, di simplex intentio, oppure ancora di condicio in pactum deducta, condicio mente retenta o di positivus voluntatis actus [12]. A seconda delle ipotesi, si avrà un’intenzione invalidante il matrimonio oppure no e, in caso affermativo, si potrà individuare il capo di nullità concretamente invocabile.
Bibliografia
[1] A. STANKIEWICZ, L’esclusione della procreazione ed educazione della prole, in AA.VV., Diritto Matrimoniale Canonico, II, Il consenso, pp. 301-324: 303.
[2] Coram PECORARI, decisio diei 10 aprilis 1940, in SRRDec., vol. XXXII, p. 258, n. 2.
[3] S. AGOSTINO, De nuptiis et concupiscentia, lib. I, cap. 15, n. 17.
[4] E. GRAZIANI, L’esclusione dello ius ad coniugalem actum. L’esclusione di una proprietà essenziale del matrimonio, in “Quaderni romani di diritto canonico”, vol. I [1977] pp. 30-31.
[5] A. STANKIEWICZ, L’esclusione della procreazione ed educazione della prole, cit. pp. 301-324: 307.
[6] PAULUS PP. VI, Litterae Encyclicae: Humanae vitae, in AAS , vol. LX (1968), p. 488, n. 12.
[7] A. STANKIEWICZ, L’esclusione della procreazione ed educazione della prole, cit., pp. 301-324: 309.
[8] PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Carta dei Diritti della Famiglia, in Communicationes, vol. XV (1983), p. 145, art. 3.
[9] CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Instructio de observantia erga vitam humanam nascentem deque procreationis dignitate tuenda: Donum vitae, in AAS , vol. LXXX (1988), p. 97, n. II, A,8.
[10] Ibid., p. 88, n. II, A,2.
[11] M. DA CRISPIERO, Il matrimonio cristiano, Torino, 1976, p. 277.
[12] D. STAFFA, De acta positivo voluntatis quo bonum essentiale matrimonii excluditur, in “Monitor Ecclesiasticus”, vol. LXXIV (1949), pp. 164-173.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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