Abuso spirituale: quadro normativo e prospettive di riforma

Immagine di Grecia (di GregMontani, da Pixabay)

Negli ultimi anni la categoria di abuso spirituale ha assunto crescente rilevanza sia nella riflessione teologico-pastorale sia nelle indagini civili ed ecclesiali sugli abusi. I materiali elaborati dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, in particolare la Universal Guidelines Framework (UGF), descrivono l’abuso spirituale come una forma specifica di abuso nella quale chi detiene autorità spirituale strumentalizza la fede, la coscienza e il desiderio di Dio della persona per infliggerle un danno. La UGF lo riconosce come un sottotipo di abuso, spesso intrecciato con dinamiche psicologiche, affettive e sessuali.

Da un punto di vista giuridico-canonico, però, resta aperta una tensione: il fenomeno è largamente riconosciuto nella prassi e nei documenti ecclesiali, mentre nel Codice manca ancora una tipizzazione autonoma. Ciò non significa assenza di tutela: diverse norme penali già intercettano molte condotte qualificate come abuso spirituale.

Che cos’è l’abuso spirituale in prospettiva giuridica

La letteratura recente e le testimonianze raccolte dai documenti ecclesiali convergono su alcuni tratti ricorrenti. L’abuso spirituale si verifica quando un’autorità religiosa, sacerdote, superiore, fondatore, direttore spirituale, utilizza la propria posizione per ottenere: obbedienza cieca o dipendenza personale; silenzi o coperture rispetto ad altri abusi; disponibilità affettiva o sessuale; controllo dei percorsi sacramentali, vocazionali o comunitari.

Gli esempi concreti riscontrati nella prassi sono numerosi: porre ostacoli infondati all’accesso ai sacramenti; usare la confessione come strumento di pressione psicologica o selettiva; imporre l’esclusività del confessore o del direttore spirituale; proibire i contatti con altri sacerdoti o comunità; evocare castighi divini, perdita della vocazione o minacce spirituali come leva di controllo. Il tratto distintivo dell’abuso spirituale non è soltanto il danno psicologico, ma la compromissione della libertà religiosa e di coscienza, con effetti profondi sulla relazione con Dio: crisi di fede, abbandono della vita sacramentale, perdita di fiducia nelle istituzioni ecclesiali. Il Codice di diritto canonico non contiene un canone che menzioni esplicitamente l’“abuso spirituale”, ma il sistema penale possiede già diversi strumenti che, letti insieme, ne delineano un perimetro normativo significativo.

a) Delitti collegati al sacramento della penitenza

La disciplina penale sui delitti gravissimi contro la penitenza intercetta da decenni forme tipiche di abuso spirituale:

  • can. 1384: assoluzione del complice in un peccato contro il sesto comandamento;
  • can. 1385: sollecitazione in confessione (o con il pretesto della confessione) a peccare contro il sesto comandamento.

Queste fattispecie, integrate dalle norme di Sacramentorum sanctitatis tutela, riconoscono che il contesto sacramentale può essere teatro di manipolazioni spirituali, sessuali e psicologiche. Sono delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede e, nei casi più gravi, comportano la dimissione dallo stato clericale.

b) Esercizio illecito del ministero sacro (can. 1389)

Il can. 1389 punisce chi esercita illegittimamente l’ufficio sacerdotale o un altro sacro ministero. La dottrina canonistica spiega che vi rientrano celebrazioni sacramentali contrarie alle norme o esercitate da chi ne è proibito. Anche prassi “paraliturgiche”, come rituali devozionali o esorcistici non conformi alle norme liturgiche, possono essere oggetto di valutazione canonica quando assumono carattere coercitivo o manipolativo.

c) Abuso d’autorità e negligenza colpevole (can. 1378; can. 1361 §4)

La riforma del 2021 (Pascite gregem Dei) ha reso più incisive le norme sull’abuso di potere:

  • il can. 1378 §1 punisce chi abusa del potere, dell’ufficio o della funzione ecclesiastica;
  • il can. 1378 §2 punisce le omissioni gravemente negligenti, qualora provochino danno o scandalo;
  • il can. 1361 §4 e il can. 128 richiamano l’obbligo di riparare il danno causato, anche spirituale.

In quest’ottica, un superiore o un vescovo che, pur informato di condotte abusive, ometta un intervento adeguato può rispondere penalmente per abuso d’autorità o negligenza.

d) Responsabilità dei pastori e tutela dei vulnerabili

I Motu Proprio Come una madre amorevole (2016) e Vos Estis Lux Mundi (2019; riformato 2023) prevedono procedure per indagare e rimuovere vescovi e superiori maggiori che non intervengano di fronte ad abusi su minori o persone vulnerabili.

La categoria di persona vulnerabile, come definita da Vos Estis e dal Vademecum del DDF, include chi non è in grado di resistere ad abusi di potere dovuti a condizioni di dipendenza o fragilità. Molte forme di abuso spirituale contro adulti rientrano concretamente in questa area.

La casistica dimostra che l’abuso spirituale emerge con frequenza: nelle nuove comunità e associazioni prive di adeguati contrappesi istituzionali; in contesti in cui confessione e direzione spirituale sono concentrate nelle mani di pochi membri della stessa realtà; in pratiche devozionali o pseudo-carismatiche esercitate senza sufficiente vigilanza ecclesiastica.

A titolo preventivo, il legislatore universale ha irrigidito le condizioni per l’erezione di nuovi istituti e associazioni di diritto diocesano: il Motu Proprio Authenticum charismatis (2020) e il rescritto del 2022 richiedono il previo assenso scritto della Santa Sede. Si tratta di misure che mirano proprio a limitare l’eccessiva concentrazione di potere carismatico, terreno fertile per gli abusi spirituali.

La dottrina recente propone inoltre l’istituzione di canali specifici per segnalare abusi spirituali, analoghi a quelli già esistenti per l’abuso sessuale: un’indicazione perfettamente coerente con l’evoluzione attuale del diritto penale canonico.

I rapporti tra abuso spirituale e falso misticismo

Un punto decisivo è il documento del Dicastero per la Dottrina della Fede “Falso misticismo e abuso spirituale”, approvato da Papa Francesco il 22 novembre 2024. Il testo, collegato alle nuove norme sui presunti fenomeni soprannaturali, afferma che: è moralmente gravissimo usare presunte esperienze soprannaturali o elementi mistici per esercitare dominio o compiere abusi; occorre distinguere nettamente “falso misticismo” e “abuso spirituale”; è possibile tipizzare un delitto di abuso spirituale nel diritto canonico, purché la definizione sia precisa e non generica.

Contestualmente, la DDF ha annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto con il Dicastero per i Testi Legislativi, incaricato di studiare: una definizione giuridica rigorosa di “abuso spirituale”; la sua eventuale collocazione nel Libro VI; la gamma delle pene; le forme di autorità nelle quali tale abuso può verificarsi.

Questioni aperte per il legislatore canonico

Il dibattito che attraversa oggi la comunità dei canonisti è tutt’altro che teorico: riguarda il modo in cui la Chiesa decide di nominare, riconoscere e punire un fenomeno che tocca la parte più intima dell’esperienza di fede. Una delle domande più delicate riguarda la necessità o meno di una tipizzazione autonoma dell’abuso spirituale. Da una parte vi è chi ritiene che il sistema penale attuale, se interpretato in modo coerente, disponga già degli strumenti per affrontare gran parte delle condotte abusive: delitti contro la penitenza, abuso di potere, responsabilità dei pastori, tutela delle persone vulnerabili. Dall’altra parte, cresce la consapevolezza che la mancanza di un nome giuridico chiaro rischia di lasciare in ombra proprio la specificità del danno spirituale, relegandolo a fenomeno secondario o accessorio.

Su questo piano emerge una tensione che il legislatore dovrà sciogliere: la tipizzazione autonoma è realmente necessaria? Oppure basterebbe una lettura sistematica delle norme già vigenti, senza introdurre nuovi delitti? La risposta non è neutrale: riguarda l’immagine stessa della Chiesa come ordinamento che riconosce la libertà spirituale del fedele come bene giuridico meritevole di tutela penale.

Accanto a questo nodo si colloca la questione, decisiva, del principio di legalità. Una norma penale, non può limitarsi a evocare “manipolazioni spirituali” in termini generici. Troppo spesso questa espressione è stata utilizzata in modo estensivo, o addirittura emotivo, con il rischio di trasformare tensioni pastorali ordinarie in potenziali casi penali. La sfida, dunque, è duplice: evitare definizioni vaghe che aprano a interpretazioni soggettive, ma al tempo stesso riconoscere giuridicamente quelle condotte che, nei fatti, violano la coscienza e la libertà della persona.

Prospettive future

Il sistema penale della Chiesa è già in grado di affrontare molte forme di abuso spirituale; tuttavia, mai come oggi si avverte la necessità di dare a questa realtà un nome giuridico chiaro, capace di far emergere la gravità del danno inflitto alla libertà interiore del fedele.
La sfida, però, non è quella di moltiplicare le fattispecie, ma di trovare un equilibrio: evitare che l’abuso spirituale rimanga un’etichetta sociologica senza ricadute giuridiche, ma anche impedire che diventi un contenitore troppo ampio, nel quale finisca qualsiasi conflitto pastorale o dinamica comunitaria disfunzionale. Il percorso è ancora aperto, ma la direzione sembra chiara: riconoscere che la dignità spirituale del fedele non appartiene solo alla cura pastorale, ma è anche un bene giuridico che la Chiesa è chiamata a proteggere.

Bibliografia

[1] PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA TUTELA DEI MINORI, Universal Guidelines Framework, 2023–2025, in URL: https://www.tutelaminorum.org/universal-guidelines-framework/ (in data 29/11/2025).

[2] FRANCISCUS PP., Constitutio Apostolica: Pascite gregem Dei, in AAS, vol. CXIII (2021), pp. 534-562.

[3] CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Rescriptum ex audientia SS.mi, in AAS, vol. CXIV (2022), pp. 113-122, modificativo del precedente motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela.

[4] DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici. Ver. 2.0, in URL: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ddf/rc_ddf_doc_20220605_vademecum-casi-abuso-2.0_it.html (in data 29/11/2025).

[5] FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae: Vos Estis Lux Mundi, in AAS, vol. CXV (2023), pp. 394-404.

[6] FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae: Come una madre amorevole, vol. CVIII (2016), pp. 715-717.

[7] FRANCISCUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae: Authenticum charismatis, vol. CXII (2020), pp. 1075-1076.

[8] DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Foglio per l’udienza: Falso misticismo e abuso spirituale, 22 novembre 2024, in URL: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20241122_falso-misticismo-e-abuso-spirituale_it.html (in data 29/11/2025), cui hanno fatto seguito comunicati relativi alla costituzione del gruppo di lavoro sull’abuso spirituale, in composizione mista tra membri del DDF e del Dicastero per i Testi Legislativi.

[9] B. DALY, Spiritual Abuse as a Delict, in THE CANON LAW SOCIETY OF AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, Proceedings – 2024 Conference, Lismore, pp. 70–86 (con attenzione al quadro normativo su abuso d’autorità, delitti sacramentali, abuso di vulnerabili, responsabilità dei vescovi).

[10] M. WIJLENS, From Darkness into Light: Canonical Considerations for Church Leaders on Spiritual Abuse, in S.M. ATTARD – J.A. BERRY (curr.), Fidelis et verax: Essays in Honour of His Grace Mgr Charles J. Scicluna on the Tenth Anniversary of his Episcopal Ordination, Malta, 2022, pp. 457-481.

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

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Maria Cives

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