Il vizio di esclusione dell’indissolubilità, can. 1101

Georges Braque, Viadotto di L’Estaque, 1907, olio su tela, Minneapolis Institute of Art

Cerchiamo di comprendere in cosa consista il vizio dell’esclusione dell’indissolubilità, ex Can. 1101 CIC.

Il presupposto

A norma del Can. 1055 CIC, il matrimonio è fondato su un patto coniugale col quale i coniugi stabiliscono una comunità per tutta la vita. Il Codice descrive il matrimonio come una forma stabile di vita, in cui la perpetuità del vincolo si fonda sulla complementarietà tra uomo e donna. Il matrimonio quindi è unità di due persone nella loro differenza e complementarietà sessuale che si dispiega nel tempo.

Il Can. 1056 CIC recita: “Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento”. Ciò di cui parliamo  è  un vizio del consenso, che sostanzialmente può definirsi come  l’esclusione di un elemento essenziale del matrimonio, l’indissolubilità.

Cos’è l’indissolubilità?

Il primo passo è  far riferimento al  Can. 1101 CIC, che recita:  “Il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio. Ma se uno o entrambi le parti escludono con un positivo atto della volontà il matrimonio stesso o un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente”.

Essendo un elemento essenziale del matrimonio, è fondamentale comprendere in cosa consista questa  indissolubilità. La terminologia utile è vasta, si va dall’inseparabilità alla indivisibilità, dalla perpetuità alla  irrevocabilità etc… Sostanzialmente  è quell’elemento  per cui il vincolo coniugale contratto, fondato sullo scambio del consenso e sulla mutua donazione, viene reso stabile e perpetuo.

L’esclusione

L’esclusione di questo elemento essenziale del matrimonio, comporta, quindi, l’intenzione di rifiutare questa stabilità  e stabilire, ad esempio, il cosiddetto “matrimonio per prova”, o  per esperimento. Uno o entrambi i nubendi, quindi, o non desiderano l’esistenza del vincolo  o  vorrebbero limitarlo ad  un periodo di tempo determinato, o, infine, si tratta del così detto “matrimonio solubile” fondato su un vincolo rescindibile.

Il minimo comune denominatore  di tutti  questi esempi  è la riserva, di  uno o entrambi, di poter rompere il vincolo coniugale. Stando così le cose tale vizio rientra nell’istituto della “simulazione”, infatti la parte, solo apparentemente, contrae matrimonio secondo la dottrina della Chiesa, ma, nello stesso tempo, esclude uno o più elementi essenziali del matrimonio (l’indissolubilità in questo caso), cosicché l’oggetto del consenso viene modificato.

L’atto positivo di volontà

La giurisprudenza rotale parla di “atto positivo di volontà” perché  l’esclusione è  frutto di una vera e propria decisione, di un proposito, deliberato e concreto, concepito preventivamente e connesso al consenso matrimoniale.

Tale proposito  può essere esplicito, teso in modo diretto e immediato verso l’esclusione, o implicito, può essere attuale, presente nel momento in cui si esprime il consenso, o virtuale, se l’intenzione viene espressa prima delle nozze e non revocata, per cui perdura fino alla celebrazione.

Si ha questa esclusione quando una persona vuole che  il proprio matrimonio sia solubile, riservandosi la facoltà di recuperare la piena libertà. Ciò perché  la persona non si vuol legare in un vincolo che non possa rompere secondo il  proprio arbitrio.

La riserva di facoltà

E’ proprio questa riserva, di rompere il vincolo, più che i mezzi adoperati, ad essere propria dell’esclusione dell’indissolubilità. Non si richiede, ad esempio, che il simulante intenda in ogni caso ricorrere al divorzio,  basta la ferma intenzione di liberarsi, a proprio piacimento, dal vincolo coniugale, in modo da arrivare a essere completamente libero da qualsiasi legame giuridico. In realtà, però, va evidenziato che con l’esclusione dell’indissolubilità, posta al momento in cui si presta il consenso, si vuole qualcosa di diverso dal matrimonio cristiano.

Tipi di esclusione

L’esclusione dell’indissolubilità può essere assoluta o ipotetica:

– è  assoluta quando il simulante esclude in ogni caso la perpetuità del matrimonio che sta celebrando, indipendentemente da qualsiasi circostanza o da qualsiasi evento;

– è ipotetica se si fa dipendere l’esclusione da un evento futuro che, nel caso in cui si realizzi, darà il diritto a uno (o a entrambi) di riacquistare la propria libertà.

In merito a quest’ultima tipologia, occorre  chiarire cosa si intenda per  esclusione  ipotetica.

Il carattere ipotetico è riferito non, come potrebbe sembrare, all’esclusione dell’indissolubilità o all’atto di volontà, ma alla dissoluzione del vincolo, che diviene eventuale, venendo legata a un fatto che non si è sicuri che accada, e che, spesso, si spera non accada mai, ma qualora accadrà porterà alla dissoluzione del vincolo.

Possiamo ipotizzare che questo tipo di esclusione sia la più frequente, ad esempio uno o ambo i coniugi si riservano il diritto di separarsi qualora la vita coniugale vada male, di solito si manifesta attraverso il proposito di ricorrere alla separazione e al divorzio, ritenendosi, dopo, pienamente liberi anche dal punto di vista giuridico.

L’esclusione dell’indissolubilità ipotetica si presenta anche nel caso in cui ci si sposa per esperimento, facendo un tentativo, mettendoci tutta la buona volontà perché il matrimonio riesca, ma riservandosi il diritto di separarsi al verificarsi di alcune circostanze, ad esempio se le cose non vadano bene, se la vita coniugale risulti impossibile o difficile etc..

Il caso di infedeltà

Un caso particolare è l’esclusione nel caso di infedeltà del coniuge: qui, teoricamente, si vuole sia il matrimonio che la fedeltà del  coniuge per tutta la vita, può anche impegnarsi perché ciò avvenga, ma tuttavia vuole lasciarsi la via di fuga in caso di infedeltà.

Con questo particolare atto di volontà si esclude l’indissolubilità in modo assoluto sin dal momento genetico del patto coniugale, restando ipotetica soltanto la rottura di fatto dell’unione matrimoniale ove quella paventata ipotesi, l’infedeltà, si verifichi.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Alessandro Marzocco

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia; Licenza in Diritto Canonico presso la PUSC in Roma; Dottorato i. i. in Diritto Canonico presso la PUSC in Roma; Studio Legale Marzocco, Via Gorizia 8 Foggia

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