Giotto di Bondone (attribuito), Innocenzo III conferma la prima Regola dei franti minori, 1290-1295, affresco, Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, Assisi
L’economo nel diritto universale
Figura fondamentale per la corretta gestione dei beni temporali è l’economo, che deve essere nominato in ogni Istituto e in ogni provincia.
Il diritto universale fissa semplicemente l’incompatibilità di questo ufficio con quello del Superiore Maggiore e stabilisce che l’attività amministrativa dell’economo si svolga sotto la direzione dello stesso Superiore Maggiore.
Per quanto riguarda le case, il Codice si limita a prescrivere che si istituisca, nei limiti del possibile, un economo distinto dal Superiore locale. Il dettato normativo può essere inteso, da un lato, come esenzione dall’obbligo di nominare l’economo, quando ciò non sia fattibile, o, dall’altro, come attenuazione dell’incompatibilità dell’ufficio con la funzione di Superiore.
La determinazione della procedura e dei requisiti per la nomina, la durata dell’incarico e le responsabilità sono rimesse al diritto proprio.
Il can. 636 non vieta che l’economo faccia parte del consiglio. Peraltro, le Linee Guida per l’Economia al Servizio del Carisma e della Missione, pubblicate dalla Congregazione (oggi, Dicastero) per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, richiedono all’economo di partecipare alle riunioni del Consiglio e di collaborare con esso fornendo le informazioni necessarie all’adozione di decisioni ponderate.
L’economo potrebbe non far parte dell’Istituto religioso?
Merita attenzione la circostanza che il diritto universale non richieda espressamente che l’economo sia membro dell’istituto, anche se, data la delicatezza dei compiti, la natura dei beni e l’importanza del carisma nelle scelte economiche, è conveniente, se non implicitamente necessario, che sia professo.
Una conferma indiretta della necessità dell’appartenenza dell’economo all’istituto è offerta dalle Linee guida del 2014 per la gestione dei beni negli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica, che esortano tutti gli istituti a garantire la formazione economica di tutti gli associati, con l’obiettivo, tra l’altro, di individuare profili idonei allo svolgimento del compito descritto nel can. 636.
Anche in ambito formativo, le Linee guida “Economia al servizio del carisma e della missione” affidano al diritto proprio la regolamentazione degli aspetti relativi allo sviluppo professionale degli economi e alla collaborazione con esperti esterni.
La necessità di distinguere tra economo e Superiore
La ragione della distinzione tra economo e Superiore Maggiore risiede sia nell’utilità del secondo di esercitare un controllo sull’attività del primo, sia nella differenza dell’ufficio svolto da entrambi, l’uno concentrato sulle questioni nella loro dimensione concreta, l’altro sull’animazione spirituale, la guida carismatica e il governo dell’istituto o della provincia.
Ciò non significa che il superiore maggiore non sia abilitato a compiere atti di amministrazione, ma piuttosto che il tesoriere non debba essere sostituito nella conduzione di tutte le operazioni, perché tale condotta sarebbe contraria alla ratio legis.
La scelta del termine “direzione” è significativa: coloro che ricoprono l’ufficio di economo non sono meri esecutori di ordini, ma hanno un ampio raggio d’azione, che comprende anche l’attività di impulso e iniziativa, il monitoraggio dei risultati finanziari complessivi dell’istituzione, la conservazione degli archivi contenenti la documentazione degli affari conclusi a nome dell’istituzione, l’adozione di misure per l’uso, la conservazione e la valorizzazione dei beni, e la corresponsabilità nella valutazione della sostenibilità delle opere apostoliche, secondo criteri definiti dagli organi di governo.
Nel promuovere processi decisionali trasparenti e informati, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha incoraggiato gli istituti religiosi a istituire un Comitato consultivo per gli affari finanziari. Il Comitato, di cui l’economo è membro di diritto, esercita funzioni di assistenza tecnica e professionale agli altri organi amministrativi dell’ente, anche avvalendosi della collaborazione di esperti.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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Una risposta
Es importante separar los servicios en la vida comunitaria. Lo encontré interesante porque los poderes cuando lo administra todo no es bueno porque por lo general desde ahí viene el abuso de poder o autoridad.