L’imputabilità del reo è stata uno degli argomenti principali che sono stati riveduti dalla Riforma del sistema penale canonico avvenuta in anni recenti ed entrata in vigore nel 2021. Il focus su cui si è concentrata l’attenzione sono stati il rispetto della dignità umana e la tutela dei diritti dei fedeli. Le fonti dell’imputabilità del soggetto passivo delle sanzioni penali sono due, ovvero il dolo e la colpa, ma se si approfondisce ulteriormente, si potrà riscontrare che ad esse soggiace un unico elemento comune, ovvero il libero arbitrio.
Il libero arbitrio
“E’ questo, della concezione cristiana, uno dei tratti salienti e significativi: l’uomo è concepito come essere libero, in grado di scegliere, di svolgere una parte consapevole nella storia. Anzi, di più: senza la possibilità connaturata all’uomo – perché concessagli da Dio all’atto della creazione – di sbagliare, di deviare dal Suo insegnamento e dalla Sua volontà, non avrebbe preso l’avvio alcuna Storia. L’affermazione del libero arbitrio fonda dunque, nella prospettiva cristiana, la possibilità vera di un riscatto dell’uomo dalla sua fragilità e dalla sua finitudine”(1).
Senza la possibilità concessa all’uomo da Dio di esprimere la propria capacità di determinarsi in piena libertà, mancherebbe un vero e proprio fondamento che giustifichi punire, dato che la colpa del soggetto non può mai prescindere dalla sua volontà. In ambito canonico vi è una demarcazione molto sottile tra responsabilità morale e giuridica, pertanto si è affermato che non possa sussistere un delitto che non sia al contempo anche un peccato, questo perché la volontà di violare le norme morali sarebbe la stessa che mira a trasgredire l’ordine giuridico. In base a ciò la responsabilità giuridica comprenderebbe dentro di sé anche la responsabilità morale.
Considerando quanto appena detto si può comprendere il motivo per cui la colpevolezza interiore del soggetto è divenuta un requisito essenziale nel diritto penale canonico per l’imputabilità della responsabilità penale. Infatti viene detto che “la colpevolezza è il concetto equivalente, su di un piano soggettivo, al concetto di imputabilità” (2). Il diritto penale canonico, per ritenere un soggetto responsabile dell’atto compiuto e dunque passibile di una pena, non si limita dunque ad osservare la sfera meramente giuridica, bensì richiede anche il coinvolgimento morale del soggetto agente.
“Il confine non è rappresentato solo da ciò che la norma ritiene raccomandabile, indifferente, consentito o proibito: ma dal bene e dal male, dall’atteggiamento interiore con il quale gli atti vengono posti e il loro essere volti al perseguimento del fine supremo, la salus animarum“(3).
L’atto umano: cosciente, libero e volontario, attribuibile al soggetto
Con atto umano si intende un azione che è stata compiuta dal soggetto in modo consapevole, ovvero il soggetto si prefigura le conseguenze del proprio agire, razionale, dopo aver ponderato decide di compiere l’atto, e libero, ovvero privo di costrizione. L’atto umano liberamente voluto si fonda su due principali pilastri: l’elemento intellettivo e quello volontario.
“La volontà dunque si staglia in primo piano e diviene sia il fondamento del diritto di punire sia il presupposto di un giudizio finale nel quale possa essere riconosciuto e premiato lo sforzo di indirizzare al bene le nostre azioni”(4).
Solo in presenza di un atto umano l’uomo può essere ritenuto pienamente responsabile. L’elemento intellettivo presuppone la conoscenza, da parte del soggetto, dell’azione che andrà a compiere. La volontà può operare unicamente dopo aver avuto conoscenza e comprensione. Solo in quel momento potrà giudicare se tradurre o meno in azione l’atto che valuta di compiere. L’elemento volitivo è costitutivo dell’atto umano. L’uomo deve avere una chiara consapevolezza e pertanto aderire con il pieno consenso della volontà (5). Nessuna condotta antigiuridica si può dunque ascrivere a chi non era responsabilmente partecipe di ciò che ha fatto.
La distinzione tra imputabilità e responsabilità
Vi è un legame stretto tra morale e diritto in ambito canonico e ciò si traduce anche in un nesso tra imputabilità giuridica ed imputabilità morale. Detto ciò, bisogna ora distinguere attentamente tra l’imputabilità, che riguarda il nesso tra l’atto posto in essere ed il soggetto agente, e la responsabilità, che attiene invece al rapporto tra soggetto agente ed il terzo che ha subito una lezione a causa dell’atto posto in essere dal primo.
“La violazione dell’ordinamento penale pone quindi in capo all’uomo una responsabilità della quale dovrà rispondere sia davanti a Dio che davanti agli uomini (6)”.
Imputabilità criminale e responsabilità penale sono intimamente legate tra loro, ma vanno distinte chiaramente. La prima fa riferimento ad un presupposto di carattere interiore, richiede infatti l’intenzione del soggetto di porre in essere un determinato atto. La responsabilità penale invece riguarda unicamente l’atto esterno che il soggetto ha compiuto, violando così la norma positiva penale. Tale atto:
“viola un ordine giuridico e sociale e pone in capo al soggetto una responsabilità che sarà valutata da un tribunale umano: e una volta approdato dinanzi a un giudice, l’intenzione con la quale esso è stato posto non conterà più, rilevando, in quella sede, solo la constatazione del fatto esterno” (7).
L’imputabilità
“Non esiste imputabilità, se l’atto incriminato quale contrario alla norma e dannoso alla società, non è riconducibile alla libertà deliberata del suo autore. L’esercizio della libertà dipende dall’elaborazione congiunta dell’intelletto e della volontà, con vari esiti per qualità e grado, anche a causa della diversa incidenza su di essa dei condizionamenti strutturali e accidentali”(8).
Tra le due tipologie di imputabilità, morale e giuridica, in questa sede interessa la seconda, dato che permette di tracciare una distinzione tra delitto e peccato. Il delitto si configura in riferimento a determinati atti, che vengono classificati come antigiuridici dal legislatore canonico, in quanto lesivi dell’ordine sociale. “Imputabile” in concreto vuole significare che l’atto compiuto è ascrivibile al suo autore, ciò crea un nesso tra l’atto criminoso ed il soggetto che lo ha compiuto. L’imputabilità richiede inoltre svariati requisiti, tra cui il primo, che l’azione compiuta sia veramente umana, ossia libera e voluta, e che abbia anche tutti gli altri requisiti richiesti, ovvero l’età prescritta, l’uso di ragione abituale, la conoscenza previa della norma penale (9).
Affinché si produca la fattispecie dolosa, non è sempre necessaria una volontà direttamente indirizzata alla violazione di una norma, è sufficiente la positiva volontà manifestata dal soggetto agente di realizzare un atto antigiuridico. La colpa consiste nella mancanza della diligenza dovuta, che ha come risultato un omissione che produrrà degli effetti dannosi. Le due fonti della grave imputabilità penale sottolineano una differenza nell’ambito degli effetti. Ai fini della punibilità rileva unicamente il dolo, la colpa diviene rilevante unicamente nei casi previsti dalla legge o dal precetto penale. Il delitto dunque generalmente è imputabile per dolo, mentre per colpa lo è solo eccezionalmente. Attualmente, nel nuovo Libro VI revisionato, è stata aumentata la punibilità di casi di delitti colposi, che tuttavia vengono puniti con sanzioni di minor peso (10).
Note
- A. ZANOTTI, Actus humanus e principio di responsabilità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 18/2015, pp. 1-31: 2.
- A. D’AURIA, L’imputabilità nel diritto penale canonico, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1997, p. 48.
- P. FEDELE, Utrum definiri posset lex ecclesiastica ex ordinationis ad bonum commune, in Periodica, 1977, p. 549.
- A. PINCHERLE, Agostino, in Enciclopedia Italiana, vol. I, Istituto Giovanni Treccani, Milano-Roma, 1929, pp. 913-928: 924.
- A. ZANOTTI, Actus humanus e principio di responsabilità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 18/2015, pp. 1-31: 6.
- A. ZANOTTI, Actus humanus e principio di responsabilità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 18/2015, pp. 1-31: 13-14.
- G. MICHIELS, De delictis et de poenis, vol. I De delictis, Ed. Desclée, Parisiis, Tornaci, Rome, Neo Eboraci, 1961, pp. 106-107.
- B.F. PIGHIN, I fondamenti della morale cristiana, pp. 131-148.
- B.F. PIGHIN, Il nuovo sistema penale della Chiesa, Marcianum Press, Venezia, 2021, p. 156.
- Ibid, p. 157.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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