CH. Poingdestre, le cave di marmo, Roma, 1876, olio su tela
Con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, Leone XIV è intervenuto sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede. Pubblicato il 6 ottobre 2025, il Documento QUI chiarisce ruoli e funzioni degli organismi della Curia romana in materia finanziaria, armonizzando tale disciplina ai prescritti della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium.
Abrogazione della riserva di esclusività per lo IOR
“Il Rescriptum ex Audientia SS.mi, intitolato “Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede”, del 23 agosto 2022, è abrogato”.
La prima disposizione normativa voluta dal Supremo Legislatore è l’abrogazione di una riserva di esclusività concessa all’Istituto per le Opere di Religione. In una udienza concessa al Segretario di stato il 22 agosto 2022, infatti era stato stabilito dal Pontefice predecessore che – con forza di interpretazione autentica – l’art. 219 par. 3 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, emanata a riforma della Curia romana il 19 marzo 2022, fosse da interpretarsi nel senso che l’attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede competesse in via esclusiva all’Istituto per le Opere di Religione [1]. All’udienza è seguito un Rescriptum del 23 agosto 2022 (commentato QUI).
Oltre ciò, il Rescritto stabiliva ancora che attività finanziarie e liquidità detenute in qualunque forma dalla Santa Sede o da istituzioni ad essa collegate, in istituzioni diverse dallo IOR dovessero a quest’ultimo comunicarlo e trasferire i fondi presso l’Istituto medesimo nel tempo massimo di 30 giorni.
Amministrazione intesa in senso ampio
È utile la lettura delle disposizioni del Rescritto su menzionato in maniera sinottica con il disposto dell’art. 219 della Cost.Ap. Praedicate Evangelium, cui il Rescritto stesso si riferisce. Infatti, al §1 si stabilisce che “L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è l’Organismo titolare dell’amministrazione e della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Santa Sede destinato a fornire le risorse necessarie all’adempimento della funzione propria della Curia Romana per il bene e a servizio delle Chiese particolari” [2].
Orbene, il Supremo Legislatore parla di amministrazione del patrimonio e gestione dello stesso. Alla luce di ciò, si può intendere che – stante i cann. 1273-1289 C.J.C. – per amministrazione si intenda un concetto ampio che riguarda la gestione complessiva dei beni di un soggetto (come un debitore in liquidazione controllata), dunque il ruolo che prevede decisioni strategiche e controllo generale. Il medesimo articolo, poi al § 3 prevede anche quanto in capo all’Istituto per le Opere di Religione, ovvero l’esecuzione delle operazioni finanziarie di cui ai §§ 1 e 2. Per esecuzione delle operazioni finanziarie va ad intendersi, invece, l’atto più specifico di eseguire transazioni (come pagamenti, investimenti o riscossioni) per raggiungere determinati obiettivi finanziari.
Preso atto di quanto suddetto, allora, il Supremo Legislatore nell’art. 219 ha stabilito che l’amministrazione, cioè la strategia e il controllo generale fossero affidate all’APSA (§1), mentre l’esecuzione dell’azione pratica di attuare le decisioni finanziarie, fosse affidata allo IOR.
Il rescritto successivo, invece, concedeva dell’articolo un’interpretazione che di fatto escludeva l’APSA dal suo ruolo di gestore del patrimonio, per affidare anche l’attività strategica allo IOR (la cui struttura normativa è sintetizzata QUI), il quale dunque disponeva ed eseguiva tutte le attività concernenti l’azione finanziaria della Santa Sede e delle istituzioni ad essa collegate.
Comitato per gli investimenti e conformità
“Le attività di investimento finanziario della Santa Sede, che sono dedicate all’uso proprio e realizzate in conformità con l’art. 219 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal Comitato per gli investimenti, nel rispetto della Politica di investimento approvata” [3].
Il Supremo Legislatore stabilisce che ogni investimento debba essere conforme alle statuizioni del Comitato per gli Investimenti in seno all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. L’organismo, formato da un Presidente, coadiuvato da un Segretario, nonché da Membri e Professionisti nominati ad quinquennium dal Romano Pontefice, rientra nelle riforme per garantire una gestione più responsabile e trasparente delle finanze vaticane, anche a fronte di scandali passati e deficit strutturali. L’organismo è stato istituito in seguito alla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium per gestire il patrimonio della Santa Sede.
La sua funzione è quella di amministrare il patrimonio immobiliare e mobiliare per supportare l’attività della Santa Sede e includerebbe la supervisione delle operazioni di investimento in linea con gli obiettivi di trasparenza e buona gestione promossi già da Francesco e ripresi da Leone. Proprio il Pontefice regnante, richiama alla conformità alle attività del Comitato per gli investimenti nonché alle politiche della Sede Apostolica relativa alle attività finanziarie. Politiche già chiarite da un Comunicato della Segreteria per l’Economia, datato 19 luglio 2022.
Nello specifico la politica per gli investimenti richiamata da Leone XIV prevede dei principi fermi e caratterizzanti: l’unitarietà in primis. La giustizia e la sostenibilità; la tutela reale del patrimonio netto della Sede Apostolica per un rendimento sufficiente a contribuire in modo sostenibile al finanziamento della sua attività. L’allineamento con gli insegnamenti della Chiesa e la conseguente esclusione di ogni investimento a questi ultimi non conformi.
Effetti del Motu Proprio
Dunque, con l’abrogazione della riserva di esclusività all’Istituto per le Opere di Religione, il Supremo Legislatore conferisce nuova armonia tra le disposizioni normative previste dalla Costituzione Apostolica di riforma della Curia romana e l’effettiva messa in pratica di tali disposizioni nel governo della Chiesa universale, al servizio del Vangelo. Riabilita a pieno il disposto dell’art. 219 in tutte le sue parti e ristabilisce – per lo IOR – la funzione strumentale per l’esecuzione delle attività finanziarie, discernendola dalla più generale amministrazione e strategia finanziaria.
Il richiamo fondamentale è alla corresponsabilità, principio fondante e fondamentale della Praedicate Evangelium. In essa, infatti è inserito tra i principi e criteri del servizio della Curia Romana alla Chiesa, specificando che si rivolge ad una sana decentralizzazione (cfr. art. 27) che lascia ai Pastori la facoltà di poter discernere e decidere le questioni che meglio conoscono e che tuttavia non intacchino l’unitarietà della Dottrina, di disciplina e della comunione della Chiesa.
Anche l’attività finanziaria, dunque, deve essere posta in essere nel rispetto dei fini che sono propri alla Chiesa (cfr. can. 1254 §1 C.J.C.), nella piena conformità al mysterium communionis del Corpo mistico di Cristo (cfr. Prologo, n.2 Praedicate Evangelium).
Note
[1] cfr. Francesco PP., Rescriptum ex audientia SS.mi: Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede, 23 agosto 2022, art. 3.
[2] Francesco PP., Costituzione Apostolica sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo: Praedicate Evangelium, 19 marzo 2022, art. 219 §1.
[3] Leone PP. XIV, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede: Coniuncta Cura, 6 ottobre 2025, art. 2.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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