© foto tratta dalla pagina facebook ufficiale del RnS
Introduzione
Il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) [1] è una realtà della Chiesa Cattolica che pone al suo centro lo Spirito Santo, Terza Persona della Santissima Trinità [2]. Nello specifico, il centro propulsore del Rinnovamento è l’azione dello Spirito Santo nella vita di ciascun credente. Lo Spirito agisce per istruire, guidare, confortare e guarire. Spicca la forza creativa e rigeneratrice del movimento. La sua caratteristica principale consiste nel rinnovare il dono ricevuto con il battesimo: una grazia specifica offerta con generosità ai credenti. La sua azione contribuisce all’opera di evangelizzazione, rinvigorendo la vita di fede del cristiano.
In questi termini il Rinnovamento valorizza in modo particolare la Pentecoste; [3] la preghiera di lode; [4] la preghiera di guarigione (fisica, morale e spirituale), rafforzando la testimonianza di fede e la comunità come supporto ed incoraggiamento verso una profonda e continua rinascita [5]. Al tempo stesso è ineludibile l’azione carismatica e santificatrice del Rinnovamento per tutta la Chiesa Cattolica. Questo processo di «rigenerazione» continua è possibile grazie all’intervento divino, che conferisce gratuitamente a ciascun credente diversi carismi per l’edificazione e la santificazione dell’intera comunità, facendo sì che ogni fedele, attraverso la vita sacramentale e la preghiera, possa ricevere il dono di «un cuore nuovo» [6].
Definizione di RnS
Il RnS [7] è una realtà consolidatasi negli ultimi decenni all’interno della Chiesa Cattolica. Fin dagli albori è stato chiaro l’intento del RnS: risvegliare nei fedeli laici, e quindi in tutta la Chiesa, un nuovo spirito missionario. Tale spirito è la risposta alle continue sollecitazioni del mondo e va inteso come risveglio della Chiesa universale, sempre in continuità con il Vangelo, a partire dalla Pentecoste. Il suo coronamento si realizza nel mandato conferito ai discepoli: uscire dalle mura di Gerusalemme per mezzo dei carismi e dei ministeri che solo lo Spirito Santo può ispirare o suggerire a ciascuno.
Queste caratteristiche: originalità, forza creativa e il dono delle promesse richiamate nelle Sacre Scritture [8], hanno fatto intuire fin da subito che la nascita del movimento provenisse da un’ispirazione divina e non da una decisione umana. Se in ambito ecclesiale il RnS è stato ritenuto da alcuni semplicemente un movimento ecclesiale, è tuttavia importante ricordare che in Italia venne riconosciuto giuridicamente nella forma di associazione laicale. Altri invece (fra i quali Papa Francesco [9], ma prima ancora il Card. Lèon-Joseph Suenens,[10] il Card. Raniero Cantalamessa etc.) considerano il RnS una «corrente di grazia già dalla sua genesi».
Evoluzione giuridico-teologica
Il RnS è uno sbocco naturale del Rinnovamento Carismatico Cattolico, nato in America (a Pittsburgh) nel 1967 [11]. Esso sfociò «per libera iniziativa dello Spirito Santo» [12] come un fiume di acqua viva [13], con vari «affluenti» in tutto il mondo. In Italia il RnS si è istituzionalizzato come associazione laicale, fortemente voluta da alcuni vescovi italiani [14] e va inteso non come organismo gerarchizzato ma come una corrente di grazia del Rinnovamento Carismatico, in comunione con la Chiesa e secondo le disposizioni del Concilio Vaticano II, in modo assolutamente libero e spontaneo, al di fuori di rigidi schemi giuridici ed istituzionali. La particolarità del carisma del Rinnovamento non contrasta con il diritto canonico. La fonte normativa rilevante è costituita dai can. 215 [15] e 216 [16], che regolano il diritto dei fedeli di costituirsi in associazioni per promuovere o sostenere l’attività apostolica (da qui la costituzione del RnS in Italia come associazione laicale).
È lo stesso Codice di diritto canonico a garantire ai fedeli laici la possibilità di associarsi per promuovere opere di carità o pietà, favorendo la vocazione cristiana, sempre nel rispetto dell’autorità ecclesiastica. E precisamente, sempre in linea con il diritto di libera associazione, il Codice riconosce sia l’istituzione di associazioni laicali fondate dagli stessi laici che dall’autorità ecclesiastica, purché come già specificato, in linea con gli scopi religiosi e/o spirituali della Chiesa Cattolica. In quest’ottica, nel 1996 si scelse questo istituto giuridico per garantire un giusto riconoscimento alla corrente di grazia. In termini pratici, quindi, il RnS si colloca come una associazione privata di fedeli, stabilmente incardinata nella Chiesa Cattolica. Questo ha giovato sia alle attività di evangelizzazione che a quelle di formazione per l’attività religiosa.
L’iter canonico da seguire
L’iter canonico per la costituzione di un’Associazione di fedeli prevede un tempo ad experimentum (di norma cinque anni) a cui segue l’approvazione definitiva con decreto. Segue quindi la fase di riconoscimento di diritto diocesano, con l’istituzione dell’associazione pubblica di fedeli da parte dell’ordinario del luogo, per quella privata invece non è necessario il riconoscimento dell’Autorità Ecclesiastica, ma la stessa è chiamata ad esprimersi e dunque approvare gli Statuti. Successivamente interviene la Santa Sede con il riconoscimento come Associazione Internazionale privata o pubblica di fedeli da parte del Dicastero per i laici, la Famiglia e la Vita. È inoltre possibile acquisire personalità giuridica in Italia, presentando apposita istanza alla Prefettura. La struttura del RnS è quindi quella di un’associazione privata di fedeli.
Attraverso statuto e regolamento vengono definiti i criteri e le norme di appartenenza, promuovendo – con l’adesione dei suoi membri – le finalità comuni di crescita e nutrimento nella fede, così da valorizzare la vita nello Spirito. L’iter seguito collima perfettamente con quanto stabilito dal can. 298 [17], che definisce le finalità delle associazioni: la crescita in una vita più perfetta mediante la ricerca della santità, la promozione del culto e della dottrina cristiana e il compimento delle opere di apostolato. La base pertanto è quella di un accordo privato [18] tra i fedeli che li differenzia dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica.
Data la particolarità dell’istituto giuridico, e poiché le associazioni laicali nascono per promuovere ed esercitare opere di apostolato e carità, è necessario che i loro statuti vengano sottoposti all’esame e all’approvazione [19] dall’autorità ecclesiastica come già ricordato [20]. È compito della Santa Sede e dei vescovi diocesani vigilare sull’integrità della fede, dei costumi e della disciplina ecclesiastica. Ciò consente senza ombra di dubbio di affermare che il RnS si collochi nel pieno rispetto delle norme di diritto canonico pur non essendo un movimento da intendersi nel senso classico.
È chiaro che i movimenti carismatici cattolici offrono un notevole apporto alla Chiesa universale, attraverso la valorizzazione dei carismi dei fedeli e la condivisione delle diverse esperienze ecclesiali. In questa prospettiva la Santa Sede ha istituito CHARIS [21], «un’entità istituita (…) attraverso il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, avente personalità giuridica pubblica» [22], al servizio del Rinnovamento Carismatico Cattolico mondiale. Il suo fine è garantire unità e collaborazione nella varietà delle espressioni riconosciute. Ne consegue lo stretto legame tra CHARIS, come ente di coordinamento del RCC, e lo stesso RnS, una delle realtà carismatiche più importanti e attive in Italia.
Conclusioni
In conclusione, il RnS è una realtà spirituale, anzi una corrente di grazia, attraverso la quale ciascun credente sperimenta l’azione dello Spirito Santo nella propria vita, maturando la consapevolezza della vocazione, della missione e del servizio a favore della Chiesa universale. Poiché la crescita spirituale è pensata in forma comunitaria, articolata in cenacoli, gruppi e comunità, il cammino valorizza l’unità e la forza creatrice nella fede, manifestando sempre nuovi carismi e capacità. Ciò offre l’opportunità di riscoprire la propria relazione con il Signore vivo e vero e con i doni ricevuti. Senza l’azione dello Spirito Santo il cuore dei credenti resterebbe arido; senza il Suo soffio vitale la Chiesa non potrebbe percepire i cambiamenti dei tempi e aprirsi ad essi, rimanendo comunque fedele alla dottrina e alla tradizione cattolica.
Note
[2] Catechismo Chiesa Cattolica, Parte Prima: La professione della fede cristiana, art. 8, nn. 687-747.
[3] Atti degli Apostoli 2,1-13 (Pentecoste).
[4] Lettera di San Paolo agli Efesini 6, 18.
[5] Giovanni 3,5 «Chi non rinasce dall’acqua e dallo Spirito non può entrare nel regno di Dio».
[6] Card. Raniero Cantalamessa, Intervento su RnS: «Il Rinnovamento e la Pentecoste», https://rinnovamento.org/il-rinnovamento-e-la-pentecoste-raniero-cantalamessa/
[7] Nome scelto proprio a partire dall’azione dello Spirito Santo che attraverso l’effusione dello Spirito conduce il credente a riscoprire il proprio battesimo. Sul punto infatti nelle Lettere di San Paolo a Tito cap.3, vv. 4-7 si legge: «4Quando però si sono manifestati la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, 5egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, 6effuso da lui su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, 7perché giustificati dalla sua grazia diventassimo eredi, secondo la speranza, della vita eterna».
[8] Ezechiele 36, 26-27: «26 vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 27 Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi».
[9] Papa Francesco, Discorso al Movimento del RnS, Piazza San Pietro, 3 luglio 2015, Vaticano (testo integrale disponibile su Vatican.va), https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150703_movimento-rinnovamento-spirito.html
[10] Card. Leo J. Suenens – cenni storici sul nome «Rinnovamento nello Spirito Santo» ispirandosi nel 1977 al termine che egli stesso e Paolo VI, utilizzavano per indicare il movimento carismatico cattolico per distinguerlo dai pentecostali protestanti ispirandosi alla già citata lettera di San Paolo a Tito che al Cap. 3,5-7 parla della salvezza non in virtù di opere di giustizia compiute dall’uomo, ma per Misericordia del Padre mediante un «lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo» effuso da Lui su di noi in abbondanza per mezzo del nostro Salvatore Gesù Cristo.
[11] Rinnovamento Carismatico Cattolico – storia: «Chi siamo» https://rinnovamento.org/chi-siamo/
[12] Ibidem (v. nota 11).
[13] Giovanni 7,38 – «Fiumi d’acqua viva sgorgheranno».
[14] Approvazione ecclesiastica in Italia (CEI, 1996) – firmata dal Card. Camillo Ruini (verificare archivi CEI per testo ufficiale).
[15] can. 522 CIC/1983 – I fedeli sono liberi di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, oppure associazioni che si propongano l’incremento della vocazione cristiana nel mondo; sono anche liberi di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità.
[16] can. 216 CIC/1983 – Tutti i fedeli, in quanto partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto di promuovere o di sostenere l’attività apostolica anche con proprie iniziative, secondo lo stato e la condizione di ciascuno; tuttavia nessuna iniziativa rivendichi per se stessa il nome di cattolica, senza il consenso dell’autorità ecclesiastica competente.
[17] can. 298 §1 CIC/1983 – Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano.§2. I fedeli diano la propria adesione soprattutto alle associazioni o erette o lodate o raccomandate dall’autorità ecclesiastica competente.
[18] can. 299 §1 CIC/1983 – I fedeli sono liberi di costituire, mediante un accordo privato tra di loro, associazioni per conseguire i fini di cui nel can. 298, §1, fermo restando il disposto del can. 301, §1. 2. Tali associazioni, anche se lodate o raccomandate dall’autorità ecclesiastica, si chiamano associazioni private. 3. Nessuna associazione privata di fedeli è riconosciuta nella Chiesa, se i suoi statuti non sono stati riveduti dall’autorità competente.
[19] can. 305 §1 CIC/1983 – Tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata l’integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il dovere e il diritto di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti; sono anche soggette al governo della medesima autorità secondo le disposizioni dei canoni seguenti.
[20] cann. 298–329 CIC/1983, Libro II – Il Popolo di Dio; Parte I – I fedeli cristiani; Titolo V – Le Associazioni dei fedeli.
[21] CHARIS – Catholic Charismatic Renewal International Service: è un servizio che abbraccia tutti i cattolici del Rinnovamento Carismatico di tutto il mondo. La sua istituzione fu fortemente voluta da Papa Francesco nell’ottica di rafforzarne l’unità.
[22] CHARIS – pagina ufficiale: «Che cos’è CHARIS», https://www.charis.international/it/che-cose-charis/
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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