Roberto Crippa, senza titolo, olio, sughero e carta su tavola
Introduzione
Ogni giudice di un tribunale ecclesiastico deve formarsi a una coscienza integra e sensibile, capace di intervenire in difesa della prole nelle cause matrimoniali. Pur nella distinzione delle competenze, tale tutela non è di esclusiva pertinenza dell’autorità civile. Come osserva Burke (1989), la vera difesa della prole inizia da una corretta comprensione spesso equivocata del concetto agostiniano di bonum prolis.
Per l’autore (già uditore della Rota Romana), l’espressione bonum prolis può essere usata in senso diverso: non solo come “proprietà/fine del matrimonio”, ma anche per indicare il bene, cioè il benessere o l’interesse della prole stessa [1]. Questo dato si armonizza con l’idea che il termine non serva unicamente a stabilire se vi sia stata o meno un’esclusione, ma richiami anche l’allineamento ai principi dell’alleanza coniugale, come la generazione e l’educazione dei figli (can. 1055).
Bonum prolis e responsabilità del giudice
Nella prassi quotidiana dei tribunali ecclesiastici, il giudice deve sviluppare quasi un “olfatto” professionale: una vista d’insieme capace di cogliere la realtà coniugale nel suo contesto, come se osservasse una maquette architettonica prima di formulare la decisione. È un’abilità che non si impara semplicemente sui banchi universitari, ma si affina nell’esercizio prudenziale della giustizia. Benché il giudice ecclesiastico non si pronunci direttamente sugli obblighi morali e civili relativi alla prole (cfr. can. 1691 §1 MIDI), può e deve lasciare emergere in sentenza una cura esplicita per il benessere dei figli.
Un richiamo esemplare: Rota spagnola coram Arroba (24.02.2021, n. 103/19)
Il caso giunge alla Rota spagnola in grado d’appello [2]. Il matrimonio fu celebrato il 6 ottobre 1990; la convivenza durò circa 17 anni e dalla unione nacque una figlia, cui a due anni venne diagnosticata una grave malattia. La moglie attribuiva la patologia al clima di conflitto e alla nuova relazione affettiva del marito; il marito, dal canto suo, ricondusse le difficoltà ai contrasti caratteriali, a comportamenti ossessivo-compulsivi della moglie (diagnosticati da uno specialista) e a una preparazione psicologica insufficiente ad affrontare le esigenze ordinarie della vita coniugale e la cura straordinaria della figlia. Davanti al Tribunale di Siviglia fu chiesta la nullità ex can. 1095, n. 2; in primo grado non constò la nullità.
In appello, la Rota spagnola riformò la sentenza e rispose affermativamente al can. 1095, n. 2 a carico della moglie. Ciò che spicca, però, è la premura per la prole manifestata nella motivazione: il Collegio esorta le parti «a compiere uno sforzo, per il bene di entrambi e della loro amata figlia, per deporre le scorie negative nei loro atteggiamenti e sentimenti, e per perdonarsi reciprocamente le comprensibili rimostranze l’uno verso l’altro» [3]. È un passaggio che dà voce concreta alla preoccupazione della Chiesa per la famiglia, pur nel contesto tecnico della decisione giudiziale.
L’intervento su istanza di parte: Tribunale diocesano di Nitra (coram Bottone, 16.03.2010, A 45/2010)
Una seconda via perché il giudice intervenga è l’istanza della parte interessata [3]. Nella sentenza del Tribunale diocesano di Nitra (la diocesi storicamente più antica dell’Europa centro-orientale), coram Bottone, una parte domandava tutela circa la corretta educazione dei figli, sostenendo che il convenuto vi si opponesse. Dalle atti emerse il contrario: non risultava esclusa l’educazione dei figli; non si ravvisò neppure l’intento di mutare la religione dei minori verso confessioni orientali. Il giudice ridimensionò anche un episodio (portare i figli nel bosco a “abbracciare gli alberi” per rinvigorirsi), ritenendolo non contrario al cristianesimo. Sul piano dottrinale, Guzmán Pérez (2015) ha mostrato come, in taluni casi di rifiuto dei figli, il disinteresse successivo per la loro educazione appaia come esito di una mancata volontà originaria; tuttavia, la stessa autrice nota una scarsità di giurisprudenza rotale che approfondisca a fondo il rapporto diritto–dovere in materia [5].
Conclusione
La difesa della prole nelle cause di nullità non è un’appendice etica, ma un criterio ermeneutico che attraversa la coscienza giudiziale e illumina il significato del bonum prolis: non solo come proprietà/fine del matrimonio, ma come bene concreto del figlio. Ne deriva, per il giudice, un duplice impegno: tecnico-giuridico, nel valutare con rigore i presupposti del can. 1095 e affini; pastorale, nel far emergere in sentenza quando opportuno richiami ed esortazioni al bene della prole, segno tangibile dell’attenzione della Chiesa alla famiglia. In questo orizzonte, la tutela effettiva dei figli non compete solo alle strutture civili, ma interroga anche la giustizia ecclesiale, chiamata a rendere decisioni giuste senza dimenticare chi è più fragile.
Note
[1] Burke, C. (1989), El bonum prolis y el bonum coniugum ¿Fines o propiedades del matrimonio? — L’autore sottolinea che l’espressione bonum prolis può designare non soltanto una proprietà/finalità del matrimonio, ma anche il bene/interesse concreto della prole (p. 718).
[2] Sintesi del caso: fidanzamento di sei anni con distanza geografica e interruzioni; trasferimento del promesso sposo in Andalusia; decisione di sposarsi nonostante comportamenti ritenuti “singolari” e senza aver risolto il problema della distanza.
[3] Rota spagnola, coram Arroba, 24.02.2021 (N. 103/19): esortazione alle parti per il bene della figlia e per superare le “scorie negative” reciproche (n. 29).
[4] A titolo esemplificativo, nell’atto di domanda una parte può dedurre la mancata volontà o il disinteresse dell’altro coniuge circa l’educazione cristiana dei figli (non in chiave meramente economica), se vi sia il timore di una formazione non conforme ai valori cristiani.
[5] Guzmán Pérez, M. C. (2015), La exclusión del bonum prolis en la reciente jurisprudencia de la Rota Romana: l’autrice rileva casi in cui il rifiuto dei figli si traduce poi in disinteresse educativo; al contempo, segnala poche decisioni rotali che trattino in profondità tale nesso (p. 134).
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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