Una giustizia riparativa per sanare la piaga degli abusi sui minori

abusi
Giorgio de Chirico, gli archeologi, 1927, Galleria d’arte moderna, Roma

 

Definizione di abuso sessuale

All’interno della letteratura psicoanalitica, risulta molto difficile trovare una definizione unitaria circa l’abuso sessuale a causa della complessità del fenomeno e dell’indeterminatezza delle diverse definizioni esistenti proprio come si evince da quella che ci viene fornita dal Consiglio d’Europa a Strasburgo nel 1978: «gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi»[1].

Ci sono molti autori che nella letteratura riportano altre definizioni: Kempe (1980), ad esempio, definisce l’abuso sessuale come un comportamento che coinvolge i bambini non autonomi e non ancora sviluppati e adolescenti in attività sessuali che non comprendono ancora completamente, per le quali non sono in grado di dare risposte adeguate o che violano i tabù sociali dei ruoli familiari.

Per Mrazek – Mrazek invece, l’abuso sessuale è lo sfruttamento di un bambino da parte dell’adulto per la propria gratificazione sessuale, senza un’adeguata valutazione dello sviluppo psico-sessuale del bambino [2].  Proprio alla luce di questi problemi, si ritiene a livello di “scelta operazionale” necessaria la distinzione tra abuso sessuale intrafamiliare ed extrafamiliare che è quello sul quale mi concentrerò nel seguente paragrafo.

L’abuso sessuale intra familiare

Abuso sessuale intra-familiare, è quello attuato o favorito da soggetti legati da parentela o affinità con la vittima. In questa categoria non rientra soltanto quello comunemente considerato tra padri o conviventi e figlie femmine, ma anche quello tra madri o padri e figli maschi, nonché forme mascherate di inconsuete pratiche igieniche. Generalmente è realizzato da membri della famiglia nucleare (genitori, compresi quelli adottivi e affidatari, patrigni, conviventi, fratelli) o da membri della famiglia allargata (nonni, zii, cugini, amici stretti della famiglia).

L’abuso sessuale extrafamiliare

L’abuso sessuale extrafamiliare invece, riguarda indifferentemente maschi e femmine e s’inserisce in una condizione di trascuratezza affettiva che induce il bambino o la bambina ad accettare le attenzioni affettive anche erotizzate di una figura estranea. Generalmente è attuato da persone conosciute dal minore (vicini di casa, conoscenti ecc.).

La reazione all’abuso sessuale varia secondo la durata e frequenza dell’abuso perpetrato, dalla relazione e sesso dell’abusante, dal tipo di atti perpetrati, dall’uso della forza e aggressione, dallo stato emotivo del bambino prima dell’abuso, dalla capacità del bambino di comprendere l’evento, dall’età del bambino, dalla fase di sviluppo, se l’abuso è stato scoperto e riferito, dalla reazione dei genitori e dalla qualità dell’intervento istituzionale [3].

La nuova disciplina canonica in materia di abusi

L’attuale riforma del Libro VI, incorpora questi reati con alcune modifiche nella formulazione nel Titolo VI, Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo, sottolineando in tal modo la volontà di proteggere le vittime e di riconoscere la violazione della loro dignità e libertà quando è stato commesso un abuso, e nel Titolo V, Delitti contro obblighi speciali, quando l’autore è un ecclesiastico.

Altrettanto importante, poiché approfondisce sempre alcuni canoni sul tema nel Titolo V, è il Vademecum, su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, del Dicastero della Dottrina della Fede. Nello specifico, configura tale fattispecie delittuosa nel can. 1395 § 2 CIC, considerando il delitto di abuso commesso da un chierico su un minore come un peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo. Tale tipologia è molto ampia e comprende rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione.

Minorenne secondo il CIC

Anche il concetto di “minore” per quanto riguarda i casi in questione è variato nel tempo: fino al 30 aprile 2001 si intendeva la persona con meno di 16 anni di età,  dal 30 aprile 2001, quando fu promulgato il motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela, l’età è stata universalmente innalzata ai 18 anni, ed è l’età tuttora vigente. Di queste variazioni bisogna tenere conto quando si deve definire se il “minore” era effettivamente tale, secondo la definizione di Legge in vigore al tempo dei fatti. Inoltre, il fatto che si parli di “minore” non incide sulla distinzione, che si desume talora dalle scienze psicologiche, fra atti di “pedofilia” e atti di “efebofilia”, ossia con adolescenti già usciti dalla pubertà. La loro maturità sessuale non influisce sulla definizione canonica del delitto.

Nuovi delitti

SST ha inoltre introdotto (cfr. art. 6 § 1, 2° SST) tre nuove fattispecie che riguardano nuove tipologie di delitto, ossia acquisire, detenere (anche temporaneamente) e divulgare immagini pornografiche di minori di 14 anni (dal 1 gennaio 2020: di 18 anni) da parte di un chierico a scopo di libidine in qualunque modo e con qualunque strumento. Dal 1 giugno al 31 dicembre 2019 l’acquisizione, la detenzione, e la divulgazione di materiale pornografico che coinvolga minori fra i 14 e i 18 anni di età commessi da chierici o da membri di Istituti di Vita consacrata o di Società di vita apostolica sono delitti di competenza di altri Dicasteri (cfr. artt. 1 e 7 VELM).

Dal 1 gennaio 2020 la competenza è del Dicastero per la Dottrina della Fede. Si sottolinea che questi tre delitti sono canonicamente perseguibili solo a partire dall’entrata in vigore di SST, cioè dal 21 maggio 2010. La produzione di pornografia con minori, invece, rientra nella tipologia di delitto indicata nei nn. 1-4 del Vademecum e, quindi, va perseguita anche prima di tale data [4].

Dunque, da questa breve presentazione, si comprende come la riforma del Codice di Diritto Canonico incide sull’area degli abusi sessuali inserendo una serie di novità e riprendendo le misure precedenti che dovevano essere adottate per evitare il ripetersi di queste condotte criminose, per proteggere la vittima con dignità e offrendo l’aiuto pastorale e il supporto psicologico necessario, per ottenere il perdono.

Considerazioni conclusive

A mio modesto parere, la mens legislatoris deve oggi giorno orientarsi proprio verso la valorizzazione e il recupero dei soggetti coinvolti, sia autore che vittima del delitto, in una dimensione conciliativa, escludendo la prospettiva formale. Tale orientamento dottrinale sembra ancor di più aver trovato fondamento nell’ultimo intervento di Papa Francesco, il 21 febbraio 2020, al Dicastero per i Testi Legislativi, in cui ha dichiarato: «Al contrario di quella prevista dal legislatore statuale, la pena canonica ha sempre un significato pastorale e persegue non solo una funzione di rispetto dell’ordinamento, ma anche la riparazione e soprattutto il bene dello stesso colpevole» [5].

Attualmente la Chiesa si sta sforzando di affrontare adeguatamente tale problematica, ma la vigente disciplina appare complessa e articolata, caratterizzata da numerose modifiche, attraverso le formule giuridiche più differenti (rescritti e motu proprio), forse perché non ancora sedimentata.

Gli interventi aventi ad oggetto la responsabilizzazione dei Vescovi, nella gestione di eventuali casi coinvolgenti i chierici sottoposti alla loro giurisdizione, così come il Convegno in Vaticano nel febbraio 2019, hanno fatto emergere sempre di più la necessità di una risposta di carattere ecclesiale a tale problema, superando una visione troppo rigida nell’applicazione delle norme.

Con la promulgazione del VELM [6] penso che si sia intrapresa una riforma generale della disciplina, concretizzata ultimamente nello studio e e nella maggiore comprensione dell’attuale libro VI del Codice, la quale ha permesso agli operatori del diritto di avere un panorama normativo più snello, superando un sistema normativo ormai ipertrofizzato. In questa direzione vanno i tentativi di offrire all’autore della violenza l’opportunità di ripensarsi rispetto all’azione messa in atto che diventa una sfida nella direzione di una riparazione costruttiva in termini critici e di promozione del processo di auto consapevolezza [7].

Note

[1] Cfr. Telefono Azzurro, Eurispes, 2001.

[2] Mrazek- Mrazek, cit. in Cesa-Bianchi e Scambi, 1991.

[3] https://www.diritto.it/le-modalita-di-abuso-sui-minori/4/05/2023.

[4]https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20200716_vademecum-casi-abuso_it.html.

[5] Francesco, Udienza ai Partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi http://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/eventi/lettera-apostolica-in-forma-di–motu-proprio–del-sommo-pontefic.html.

[6]Francesco, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Vos estis lux mundi (07-05-2019): http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.pdf.

[7] Cfr. G. De Leo – V. Cuzzocrea – M. S. Di Tullio D’Elisiis – G. L. Lepri, Labuso sessuale sui minori, 241.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

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Francesco Siciliano

Sono nato a Cetraro il 24/01/90. Dopo la maturità scientifica, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università della Calabria nel 2015 con una tesi in biogiuridica dal titolo "Il diritto al dolore: sacrificio da sopportare o condanna da non tollerare?", oggetto di prima pubblicazione nel testo "la bioetica come ponte tra società e innovazione", P. B. Helzel - A. Sergio, Aracne editrice 2016. Pochi anni dopo l'ingresso in seminario ho acquisito il titolo per l'esercizio alla professione forense presso il Tribunale della Corte di Appello di Catanzaro. Durante gli anni di studi di filosofia a Cosenza nel 2016 ho scritto sulla rivista Fides Quaerens. Ho in seguito conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università dell'Italia Meridionale, sez. San Tommaso in Napoli con una tesi in teologia del diritto dal titolo "Dal dolore alla guarigione con il sacramento della misericordia". Recentemente sono stato ordinato presbitero il 30 Aprile 2022 e sono studente a Roma in Diritto Canonico presso la Pontificia Facoltà della Santa Croce.

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