La simulazione nel consenso matrimoniale Can. 1101 §2

simulazione
Lorenzo Lippi, L’allégorie de la Simulation, Musée des Beaux-Arts, Angers

Il matrimonio canonico sorge dal consenso dei nubendi, sua causa efficiente (can. 1057 § 1), inteso quale «atto di volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano sé stessi per costituire il matrimonio» (can. 1057 § 2) per sua natura ordinato al bene dei coniugi, alla generazione ed educazione della prole (can. 1055 § 1), ed avente come proprietà essenziali l’unità e l’indissolubilità (can. 1056).

Per costituire validamente il matrimonio è necessario che il consenso nuziale sia libero e deliberato, posto cioè con la piena avvertenza della mente e con il libero consenso della volontà; sia vero ed interno, ovvero implichi la piena adesione a ciò che è l’essenza del matrimonio canonico; e manifestato congiuntamente dagli sposi con parole o segni equivalenti. Per l’esistenza di tale consenso – idoneo a far sorgere per entrambe le parti un complesso di diritti e doveri reciproci, sul piano interpersonale, sociale, comunitario [1], ed ecclesiale – non è pertanto sufficiente la semplice manifestazione esterna, ma è altresì necessaria la presenza di un consenso interno [2].

In questa dinamica, si inserisce l’eventuale fenomeno simulatorio che falsa la corrispondenza, che viene giuridicamente presupposta nel can. 1101 § 1 [3], tra le parole o i segni equivalenti adoperati per manifestare il consenso e l’animo interno del nubendo.

La simulazione

A tutela della sovranità della volontà e della libertà dei nubendi, è disciplinato l’istituto della simulazione. Esso ricorre quando la parte contrae matrimonio secondo la dottrina della Chiesa, e allo stesso tempo compie un atto come quello della simulazione che esclude o il matrimonio in sé stesso, o uno o più elementi o proprietà essenziali del matrimonio [4], cosicché l’oggetto del consenso viene modificato in modo tale che obiettivamente non si è in presenza del matrimonio come inteso dalla Chiesa e recepito nell’ordinamento canonico. In tale circostanza, sarà possibile introdurre innanzi alla competente Autorità Ecclesiastica la causa di nullità del matrimonio per simulazione.

L’atto positivo di volontà

L’atto simulatorio perciò è una vera decisione, un contro-consenso, un proposito fermo, deliberato, concreto, concepito previamente e connesso con il consenso matrimoniale. Esso può essere esplicito, teso in modo diretto e immediato verso l’esclusione di un elemento o di una proprietà essenziale del matrimonio [5]; o anche implicito, la cui sostanza pur non apparendo direttamente e immediatamente nella manifestazione del simulante, è tuttavia realmente e positivamente contenuta all’interno della manifestazione [6].

Inoltre può essere attuale, ovvero presente in colui che compie la simulazione nel momento in cui esprime il consenso; o anche virtuale, qualora l’intenzione sia deliberatamente espressa prima delle nozze e non revocata, per cui perdura fino alla celebrazione [7].

Tipi di simulazione

La simulazione ammette, al suo interno, alcune rilevanti distinzioni [8]. È bilaterale, se i nubendi di comune accordo convengono tra loro di simulare il consenso nuziale. È invece unilaterale, allorquando l’esclusione del matrimonio o di un suo elemento o proprietà essenziale coinvolge una sola parte contraente.

Inoltre è formale, se il simulante con parole o segni equivalenti esprime il consenso nuziale e internamente non vuole questo consenso in modo positivo. È equivalente, quando il simulante manifesta il consenso, ma internamente vuole in modo positivo qualcosa di diverso dal matrimonio. Tuttavia, la distinzione certamente più rilevante, che coinvolge maggiormente l’attività della dottrina e della giurisprudenza, è quella tra simulazione totale e parziale.

La simulazione totale

Si è in presenza di simulazione totale quando il nubendo rifiuta il matrimonio stesso, oppure vuole il matrimonio per un fine estraneo (ad esempio, per sottrarsi a delle gravi minacce, per evitare un danno grave, per ricevere una eredità, per ottenere la cittadinanza in un determinato Paese).

In particolare, essa ricorre quando si rifiuta positivamente l’altra parte in quanto coniuge; non si vuole prestare alcun consenso nuziale; si ricusano fermamente gli elementi minimali del consorzio coniugale; si strumentalizza la cerimonia per uno scopo totalmente estraneo alla costituzione del vincolo coniugale; o anche quando si vuole porre solo un atto formale [9].

La simulazione parziale

Nella simulazione parziale, diversamente da quella totale, il contraente non esclude il matrimonio in sé stesso, ma uno o più elementi (can. 1055 § 1) o proprietà essenziali del matrimonio (can. 1056). Relativamente agli elementi essenziali del matrimonio il contraente può escludere il bene dei coniugi, individuato nella intima comunione di vita che si sostanzia in una relazione coniugale interpersonale e stabile [10], o la generazione della prole, volendo contrarre un matrimonio infecondo.

Per quanto attiene alla proprietà essenziale dell’unità, la parte può escludere l’obbligo della fedeltà, riservandosi la facoltà di condividere la propria vita con una persona diversa dall’altro coniuge. Ed infine, esclude la proprietà dell’indissolubilità del vincolo nuziale, colui che contrae un matrimonio ad “experimentum”, “ad tempus”, condizionato, o anche colui che si riserva il diritto di sciogliere il vincolo in caso di fallimento dell’unione.

Note

[1] P. Moneta, La simulazione totale, in AA.VV., La simulazione del consenso matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1990, p. 50.

[2] Cfr. F. Gil De Las Heras, «El concepto canónico de simulación», in Ius canonicum 33 (1993), p. 229.

[3] Alcuni Autori si preoccupano del peso da attribuire a questa presunzione considerato il contesto culturale e religioso odierno, si veda P.A. Bonnet, La presunzione legale di cui al can. 1101 § 1 CIC nell’odierno contesto matrimoniale scristianizzato, in AA.VV., Matrimonio canonico e realtà contemporanea, Città del Vaticano 2005, pp. 113-114.

[4] A. Stankiewicz, «Concretizzazione del fatto simulatorio nel positivus voluntatis actus», in Periodica de re canonica 87 (1998), p. 260.

[5] Taurinen, coram Staffa, 21 maggio 1948, in RRDec. XL, p. 186.

[6] Romana, coram Sabattani, 29 ottobre 1963, in RRDec. LV, p. 706.

[7] Romana, coram Stankiewicz, 29 maggio 1992, in RRDec. LXXXIV, p. 311.

[8] A. Stankiewicz, «De iurisprudentia rotali recentiore circa simulationem totalem et partialem», in Monitor ecclesiasticus 122 [1997], pp. 200-206.

[9] Katovicen, coram Turnaturi, in RRDec. LXXXVIII, p. 172.

[10] L. Sabbarese, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro IV, Parte I, Titolo VII, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2019, p. 99.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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