Il matrimonio concordatario: tra divorzio e dichiarazione di nullità matrimoniale

divorzio

Alla luce delle difficoltà contenutistiche nel tracciare le differenze tra l’istituto del divorzio e la dichiarazione di nullità matrimoniale, si offre qualche breve spunto di riflessione.

Separazione civile e divorzio: una prima differenza

In Italia esiste la possibilità che i coniugi si “separino civilmente”, con una separazione che può essere consensuale o giudiziale, in base all’esistenza preventiva, o meno, di un accordo tra essi.

La separazione è un istituto nato per offrire del tempo ai coniugi nelle “crisi” temporanee della coppia:

“L’istituto della separazione esisteva già prima della legge 898 del 1970 che introdusse il divorzio ed era concepito come uno strumento utile nel caso di crisi temporanea della coppia, prima della ripresa della vita coniugale. I coniugi avevano quindi la possibilità di cessare momentaneamente la convivenza nel caso in cui questa diventasse difficile o, addirittura, intollerabile” (fonte qui)

Successivamente è stato introdotto anche l’istituto del “divorzio”, che oggi segue, generalmente, all’istituto della separazione. Il divorzio scioglie il matrimonio se è stato effettuato solo civilmente, oppure ne fa cessare gli effetti civili, se si tratta di matrimonio concordatario, cioè celebrato secondo il diritto canonico e trascritto nei registri dello stato civile:

“Questa distinzione è importante in quanto il matrimonio religioso non può essere sciolto dalla giurisdizione italiana che può intervenire solo sugli effetti civili” (fonte qui)

Indissolubilità del matrimonio sacramentale

Questi due istituti, fino ad ora analizzati, riguardano esclusivamente l’ambito del diritto civile e non riguardano l’ambito del matrimonio sacramentale. Così che, anche nella forma di celebrazione del “matrimonio concordatario”, che è la forma generalmente utilizzata, che vede lo svolgersi del matrimonio a cui conseguiranno effetti civili e sacramentali, questi due istituti avranno effetti diversi.

Infatti, gli effetti civili del matrimonio concordatario possono essere sospesi, mentre gli effetti sacramentali conseguenti ad un matrimonio celebrato in modo valido dall’inizio, e consumato, non possono essere modificati da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte:

Can. 1141 – Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte

Ne risulta che il matrimonio sacramentale è indissolubile.

La questione della dichiarazione della nullità matrimoniale 

Quindi, quando si parla di dichiarazione di nullità matrimoniale non significa che la Chiesa può sciogliere un matrimonio, non indica la potestà ecclesiale di effettuare un  “divorzio”, ma indica semplicemente un accertamento, che manifesta che quel matrimonio-sacramento è stato celebrato in assenza di alcune caratteristiche essenziali, perciò è invalido e nullo, come se non fosse mai esistito. 

Se mancano determinate caratteristiche essenziali il matrimonio sacramentale che è stato celebrato è di sua natura nullo.

Quindi, la Chiesa mediante la dichiarazione di nullità matrimoniale, non annulla niente, ma, appunto, dichiara solo che quel matrimonio è stato celebrato in modo nullo perché mancante di alcuni presupposti.

La separazione nella disciplina canonica

Esiste anche la separazione nella disciplina canonica, questa può essere sia temporanea che permanente.

Essa non indica la scioglimento del sacramento, poiché come abbiamo visto, non può esserci alcun “scioglimento” da parte di nessuna potestà umana di un matrimonio valido e consumato, ma tale separazione concede solo la possibilità ai coniugi, di vivere in luoghi separati se vi sono alcuni problemi specifici: 

Can. 1152 – §1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all’adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio.

Can. 1153 – §1. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell’altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all’altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell’Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell’attesa.

In questi casi il “vincolo matrimoniale” essendo indissolubile permane, ma si ha la possibilità di una separazione della convivenza coniugale.

Bibliografia

L. Sabbarese, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia, V ed., Urbaniana University Press, Roma 2019.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

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Sr. Maria Romano

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