La nuova normativa per le Persone giuridiche strumentali della Santa Sede

strumentali

Lo scorso 5 dicembre, il Pontefice ha firmato una Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio con la quale ha inteso disciplinare la gestione dei diversi fondi in seno a tutte le persone giuridiche strumentali che gravitano attorno agli organismi della Curia Romana e che dalle sue Istituzioni sono direttamente dipendenti. La nuova disciplina della gestione di tali enti rientra, in fondo, nell’assetto generale della riforma della Curia Romana voluto dal Supremo Legislatore con la Costituzione Evangelica Praedicate Evangelium, di cui Vox si è più volte occupata QUI.

Le ragioni della nuova normativa

La ratio legis è spiegata dallo stesso Pontefice laddove indica, nel preambolo, che tute le persone giuridiche strumentali, pur godendo di una propria autonomia amministrativa in ragione di una personalità giuridica riconosciuta dal Diritto come separata dall’Istituzione curiale di cui sono dipendenti e strumentali, va sottolineato che l’essere strumentali è riferito al fine proprio del servizio alla missione del Successore di Pietro e dunque, anch’esse sono enti centrali della Santa Sede.

Tale essere giuridico si eccepisce solo in ragione di una legge di fondazione dell’ente che deroghi in qualche maniera alla pubblicità della persona stessa rispetto alla Santa Sede. In caso contrario i loro beni sono patrimonio della Sede Apostolica e come tali è necessario che siano sottoposti oltre che al controllo degli Organismi da cui l’ente dipende direttamente in ragione della sua funzione strumentale, anche alla Segreteria per l’Economia come Istituzione sovrintendente la materia economica e finanziaria.

Inoltre, con questa nuova disposizione le persone giuridiche strumentali potranno distinguersi in maniera netta da tutti gli altri enti e fondazioni senza scopo di lucro, di fatto provenienti da una iniziativa privata e la loro finalità specifica non è strumentale al ministero del Romano Pontefice come Successore di Pietro.

Alcuni snodi fondamentali

Nella complessità del testo della riforma che il Supremo Legislatore ha apportato si possono ricavare alcuni punti importanti per la nostra riflessione.

In primo luogo cambiano, in fatto, le norme relative alla gestione dei fondi di tutte le persone giuridiche (strumentali), ovvero gli enti e le fondazioni che fanno capo alla Santa Sede e sono iscritte, con sede nello Stato della Città del Vaticano, allo Statuto del Consiglio per l’Economia (art. 1 §1). Tali enti, a norma dell’art. 4 del nuovo Motu Proprio, non dovranno più presentare tutti i bilanci preventivi e consuntivi alle Istituzioni della Curia Romana da cui dipendono direttamente, ma congiuntamente, alla Segreteria per l’Economia quale ente di controllo della materia finanziaria ed economica della Santa Sede.

Un secondo punto, fondamentale è inscritto nell’art. 3; laddove si stabilisce che la Segreteria per l’Economia svolge il suo esercizio di vigilanza sulle persone giuridiche strumentali, in forza dello statuto suo proprio e per quanto di sua specifica competenza è chiamata ad adottare e richiamare all’adozione di tutte le misure specifiche necessarie alla prevenzione e al contrasto di attività criminose in seno agli enti medesimi ad essa sottoposti. Al già citato art. 4 e all’art. 5 sono disciplinate le scritture contabili e gli scambi di informazioni. Rispetto a quanto già detto circa il quarto articolo, sottolineiamo che è stabilito il diritto per la Segreteria per l’Economia e per il Revisore generale, di poter accedere alle scritture contabili, ai documenti giustificativi ed ad ogni informazione relativa alla gestione finanziaria degli enti strumentali ogni qualvolta lo ritenessero opportuno, in ragione della funzione di vigilanza.

Per concludere

In ultimo, una menzione all’art. 6 circa l’estinzione delle persone giuridiche strumentali e la devoluzione dei beni propri. In primis, si evidenzia il soggetto agente nel caso di specie, ovvero l’Istituzione della Curia Romana da cui la persona giuridica strumentale dipende direttamente. È in capo all’Istituzione emanare il decreto estintivo dell’ente strumentale e porlo in liquidazione. La causa è il raggiungimento dello scopo per cui la persona giuridica strumentale era stata eretta, oppure quando lo scopo medesimo fosse diventato impossibile o addirittura contrario alla legge.

Altra causa di estinzione e messa in liquidazione è l’associazione, ovvero laddove la riduzione del numero dei membri rendesse impossibile l’esecuzione dello scopo proprio. I liquidatori, ex art. 6, su indicazione dell’Istituzione curiale di dipendenza, provvederanno alla devoluzione del patrimonio residuo dell’ente strumentale, presso le persone giuridiche indicate all’atto della costituzione o nello statuto dell’ente medesimo. In ogni altro caso è acquisito dalla Sede Apostolica. Inoltre, tra gli obblighi a cui i fondi, le fondazioni e gli enti dipendenti dalla Curia romana devono ottemperare, entro tre mesi dall’ 8 dicembre 2022, figurano le misure di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa. In ultimo, per la costituzione delle persone giuridiche strumentali e per la loro iscrizione nel registro dello Stato della Città del Vaticano è richiesta la preventiva autorizzazione della Segreteria di Stato.

La Legge N. DL. sulle Persone giuridiche

La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha emanato nello stesso giorno, con vigore dall’8 dicembre 2022 come per il Motu Proprio, una legge avente lo scopo di dare una disciplina organica ed aggiornata a tutte le Persone giuridiche interne allo Stato della Città del Vaticano.

Il testo della norma ha carattere estensivo rispetto al Motu proprio, stabilendo che sotto la disciplina della Lettera Apostolica anche a tutti gli enti dello Stato della Città del Vaticano, che ricordiamo essere distinta dalla Santa Sede, come normato all’art. 2. Dalla disposizione sono esclusi, allora, le Istituzioni curiali e gli Uffici della Curia romana, tutte le Istituzioni legate alla Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e ogni ente che svolge attività finanziaria professionalmente. Anche questo provvedimento si innesta nell’alveo della riforma voluta dal Supremo Legislatore.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Cristian Lanni

Nato nel 1994 a Cassino, Terra S. Benedicti, consegue, nel 2013 la maturità classica. Iscrittosi nello stesso anno alla Pontificia Università Lateranense consegue la Licenza in Utroque Iure nel 2018 sostenendo gli esami De Universo Iure Romano e De Universo Iure Canonico. Nel 2020 presso la medesima università pontificia consegue il Dottorato in Utroque Iure (summa cum laude) con tesi dal titolo "Procedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis", con diritto di pubblicazione. Nel maggio 2021 ha conseguito il Diploma sui "Delicta reservata" presso la Pontificia Università urbaniana, con il Patrocinio della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel novembre 2022 il Baccellierato in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, presso cui è iscritto ai corsi per la Licenza. Dal luglio 2019 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo dei Difensori del Vincolo presso la Regione Ecclesiastica Abruzzese e Molisana, operante nel Tribunale dell'Arcidiocesi di Chieti, dal settembre dello stesso anno è docente presso l'Arcidiocesi di Milano. Nello stesso anno diviene Consulente giuridico presso Religiosi dell'Arcidiocesi di Milano. Dal giugno 2020 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo degli Avvocati canonisti della Regione Ecclesiastica Lombarda. Dal 2021 collabora con il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo e come Consulente presso vari Monasteri dell'Ordine Benedettino. Dal 13 novembre 2022 è Oblato Benedettino Secolare del Monastero di San Benedetto in Milano. Dal 4 luglio 2024 è membro dell'Arcisodalizio della Curia Romana.

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