Dio sceglie in ogni tempo: il nuovo Regolamento per i Postulatori nelle cause di canonizzazione

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Pubblicato dalla Congregazione delle Cause dei Santi il nuovo Regolamento dei Postulatori

Nel corso del tempo molte sono state, a partire da Sisto V, i Pontefici che hanno legiferato sui processi di beatificazione e canonizzazione [1], fino ad arrivare alle attuali disposizioni dettate nel 1983. La necessità di una così pingue legislazione in merito risiede appunto nella complessità della materia, sì giuridica, ma anche liturgica e teologica (più in generale) [2]. Tuttavia, seppure la legislazione relativa alle Cause dei Santi appaia certamente corposa e dettagliata, mai prima del’11 ottobre 2021, si era avuta una specifica formazione del ruolo della figura forse più conosciuta e nota del processo di canonizzazione: il Postulatore. Quest’ultimo, stante l’art. 1.b delle Norme da osservarsi nelle inchieste diocesane per le cause dei Santi [3] è colui che tratta la causa in luogo dell’attore, ovvero di chiunque faccia parte del popolo di Dio o qualunque gruppo di fedeli ammesso dall’autorità ecclesiastica (ex art. 1.a).

Il Postulatore viene costituito dall’attore, mediante un mandato di procura redatto ad normam iurs, con l’approvazione del Vescovo, tenendo conto che durante lo svolgimento della fase romana della causa il Postulatore dovrà dimorare a Roma (ex art. 2). Di seguito, l’art. 3 delle Norme ci indica chi può svolgere la funzione di Postulatore, ovvero un qualsiasi fedele sacerdote, religioso o laico vere peritus in teologia, diritto canonico e storia, nonché conoscitore della prassi della Congregazione per le Cause dei Santi, avendo il precipuo compito di condurre indagini per istruire la causa, rilevarne l’importanza a livello ecclesiale, riferire al Vescovo. Altresì amministrare i beni relativi alla causa medesima secondo le norme date dalla Congregazione (ex art. 3.c), con facoltà di farsi sostituire per mezzo di legittimo mandato e con l’assenso dell’attore.

Compiti del Postulatore

Nello specifico della prassi della Congregazione, il Postulatore redige e presenta il Libello, ex art. 10, correlato di una biografia di un certo valore storico sul servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un’accurata relazione cronologica sulla vita e le attività del servo di Dio, sulle sue virtù o martirio, sulla forma di santità e di prodigi, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa stessa; tutti gli scritti del Servo di Dio in copia autentica e nelle cause “più recenti” un elenco di persone che possano rendere testimonianza contribuendo a riconoscere la verità circa le virtù o il martirio del Servo di Dio onde rilevarne o impugnarne la santità.

Dal breve, ma esaustivo quadro giuridico ricavato sulla figura del Postulatore ben si intende come questi debba essere una istituzione dalla spiccata sensibilità evangelica e dal retto rigore morale, essendo colui che più da vicino segue la causa di canonizzazione e, non ultimo per importanza, l’iter per l’eventuale riconoscimento del Servo di Dio quale Dottore della Chiesa.

Un nuovo Regolamento per i Postulatori

L’11 ottobre 2021, anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, è stato presentato il primo Regolamento integrale concernente figura e funzioni dei Postulatori nelle cause di canonizzazione. Primo integrale perché fino a questa data non c’era un corpus unitario di norme, bensì dei sussidi in forma di vademecum oppure di codex pro postulatoribus. Anzitutto, osserviamo la struttura del documento: sei capitoli: I. Nozioni generale; II. Fase diocesana della causa; III. Fase romana della causa; IV. Beatificazione e Canonizzazione, V. Concessione del Titolo di Dottore della Chiesa Universale; VI. Reliquie e resti mortali.

Dunque, un documento onnicomprensivo di tutti gli aspetti relativi alle possibili aree di azione del Postulatore, alle sue funzioni integrali e al suo ruolo all’interno della causa stessa di canonizzazione. Il secondo punto da considerare è la genesi del testo normativo. Il testo base sul quale si è poi lavorato è frutto di un lavoro sinergico tra un gruppo di Postulatori ed Officiali della Congregazione per le Cause dei Santi; il testo è poi stato sottoposto all’esame degli altri officiali del Dicastero, del Presidente del collegio dei Postulatori e del Congresso ordinario del Dicastero. Solo quando tutte le osservazioni e modifiche sono state discusse ed inserite o apportate, il 30 agosto 2021 si è presentato il testo definitivo all’attenzione del Pontefice che ha autorizzato il Cardinale Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi a firmare e promulgare il Documento.

Il testo normativo

Terzo punto da attenzionare, il contenuto del testo normativo. Abbiamo visto che è strutturato in sei capitoli, all’inizio dei quali vi sono le norme generali, importanti perché contengono la delineazione giuridica precisa e completa della figura del Postulatore, le norme che fondano e definiscono il suo ministero all’interno della Chiesa, indicano i requisiti chiarendo modalità di nomina ed aspetti amministrativi. Anzitutto il Postulatore ha il compito di iniziare la Causa (art. 2a) in luogo del Vescovo diocesano, cui pure spetta l’iniziativa, laddove legittimamente costituito dall’attore e con approvazione dell’Autorità ecclesiastica competente.

Dunque il Postulatore svolge l’ufficio di rappresentante giuridico dell’attore (art. 3b) dinanzi al Vescovo, al Dicastero e all’Autorità ecclesiastica competente, promuovendo e coordinando l’attività utile a divulgare la conoscenza del Servo di Dio e ad incrementarne l’intercessione (art. 3c). l’art. 5 alle lettere a e b, stabilisce che tutti i fedeli possono fungere da Postulatori purché esperti in diritto, teologia e storia e muniti del diploma della Scuola d’alta Formazione, in fase romana e possibilmente anche diocesana. La nomina avviene con mandato legittimamente rilasciato dall’attore (art. 6d), con consenso del proprio Ordinario competente se sacerdote o religioso che non promuove una causa iniziata nella propria Diocesi o istituto di iscrizione, munito di nullaosta del vescovo se laico (art. 6e). In ultimo, ex art. 6f il Postulatore presta giuramento.

Le novità più rilevanti del nuovo regolamento

Dopo questa breve delineazione dei tratti salienti delle norme generali ci soffermiamo brevemente sull’art. 6a che contiene una delle due novità di maggiore rilevanza contenute nel documento. Questo articolo vieta che siano nominati Postulatori i Cardinali di Santa Romana Chiesa, i Vescovi, gli Officiali della medesima Congregazione, i Consultori storici o teologici ed i Periti medici. Questa limitazione non era espressa in precedenza e dunque non v’era una limitazione nella possibilità di nomina del Postulatore il cui ufficio avrebbe potuto confliggere con altre posizioni all’interno del Dicastero. Altra importante novità ivi contenuta è rappresentata dall’art. 9, il quale definisce che in ragione dell’impegno comportato dalla causa ad un Postulatore non possono essere affidate più di trenta cause attive, nella fase romana. Con l’inciso “ad casum” riferito al Postulatore medesimo, tuttavia, il Diritto fa salvi i Postulatori generali degli Ordini o Congregazioni religiose. Queste, dunque, le due novità contenute nel Regolamento, il quale procede descrivendo compiti e funzioni, dettagliate, del ruolo del Postulatore nella causa diocesana prima e romana poi. Anche questo, volendo, potrebbe essere considerata una novità in quanto, come si diceva inizialmente, non esisteva una regolamentazione integrale e onnicomprensiva del ruolo del Postulatore se non norme sparse in vademecum e codici vari spesso redatti dai Postulatori stessi.

In conclusione

Abbiamo delineato fin ora il profilo giuridico del Postulatore, basandoci sui documenti già in nostro possesso e sul nuovo Regolamento dell’11 ottobre 2021, osservando come de facto il Postulatore sia colui che giuridicamente rappresenta, dietro mandato legittimo, l’attore in causa. Tuttavia per il legame precipuo che questi ha con la delineazione delle virtù eroiche o il martirio del Servo di Dio la cui causa postula, il suo ruolo esula imprescindibilmente da un aspetto meramente legato al Diritto e alla prassi canonica relativa alle cause dei Santi, egli, infatti, come afferma il Regolamento, promuove e coordina l’attività utile per divulgare la conoscenza di un candidato agli onori degli altari e ne fomenta l’intercessione.

In tale contesto è bene sottolineare che, prima di chiedere l’avvio formale di una causa sulle virtù o sul martirio o sul dono della vita, il Postulatore deve porre una particolare e appropriata attenzione nel verificare la presenza di un’autentica, perdurante e diffusa fama di santità e di segni. L’importanza e la delicatezza di tale Ufficio all’interno della Chiesa richiama, finalmente, a quei due tratti fondamentali che lo scrivente sottolineava nell’incipit e che racchiudono in fondo il profilo stesso del Postulatore: una spiccata sensibilità evangelica, senza cui il ruolo perderebbe l’essenza e si ridurrebbe a mera osservanza del diritto e l’integrità morale con la quale, testimoniando una certa santità di vita il Postulatore riesce anche ad incrementare e fomentare l’intercessione del Servo di Dio la cui causa porta avanti.

Note

[1] cfr. Joannes Paulus PP. II, Constitutio Apostolica: Divinus Perfectionis Magister, 25 ianuarii 1983, in AAS, LXXV (1983), pagg. 349-35.

[2] cfr. C. Lanni, Dio sceglie in ogni tempo: la Chiesa e le Cause dei Santi. Presupposti generali e fase diocesana, in Vox Canonica.

[3] Congregazione per le Cause dei Santi, Norme da osservarsi nelle inchieste diocesane per le cause dei Santi, in AAS, LXXV (1983), pagg. 396 – 403.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Cristian Lanni

Nato nel 1994 a Cassino, Terra S. Benedicti, consegue, nel 2013 la maturità classica. Iscrittosi nello stesso anno alla Pontificia Università Lateranense consegue la Licenza in Utroque Iure nel 2018 sostenendo gli esami De Universo Iure Romano e De Universo Iure Canonico. Nel 2020 presso la medesima università pontificia consegue il Dottorato in Utroque Iure (summa cum laude) con tesi dal titolo "Procedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis", con diritto di pubblicazione. Nel maggio 2021 ha conseguito il Diploma sui "Delicta reservata" presso la Pontificia Università urbaniana, con il Patrocinio della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel novembre 2022 il Baccellierato in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, presso cui è iscritto ai corsi per la Licenza. Dal luglio 2019 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo dei Difensori del Vincolo presso la Regione Ecclesiastica Abruzzese e Molisana, operante nel Tribunale dell'Arcidiocesi di Chieti, dal settembre dello stesso anno è docente presso l'Arcidiocesi di Milano. Nello stesso anno diviene Consulente giuridico presso Religiosi dell'Arcidiocesi di Milano. Dal giugno 2020 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo degli Avvocati canonisti della Regione Ecclesiastica Lombarda. Dal 2021 collabora con il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo e come Consulente presso vari Monasteri dell'Ordine Benedettino. Dal 13 novembre 2022 è Oblato Benedettino Secolare del Monastero di San Benedetto in Milano.

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