Il votum confessionis come rimedio penitenziale nel tempo della pandemia

penitenza
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Il ritorno del figliol prodigo, 1668, olio su tela, Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo.

Oggi più che mai è oggetto di particolare attenzione da parte di Papa Francesco il sacramento della penitenza, il quale ha fatto della misericordia la sintesi del suo magistero.

Il Papa, sempre attento alle situazioni più delicate, si è preoccupato di riconciliare l’umanità intera che sta vivendo attualmente una situazione di fragilità a causa del covid-19.

In siffatto contesto, ove i rapporti umani sono limitati, in cui è difficile avere contatti diretti specie per parlare confidenzialmente, e in cui non è possibile ritirarsi in un luogo riservato, come confessarsi?

È una domanda che nasce da un cuore bisognoso del perdono di Dio Padre, dalla volontà di conversione, ma soprattutto di una remissione dei peccati.

È un’esigenza non solo spirituale ma soprattutto umana, che tocca chiunque: chierici, laici, medici, operatori sanitari che vedono il trapasso di tanti loro pazienti toccati dalla pandemia.

È per questo motivo che papa Francesco, ha richiamato all’attenzione una pratica (poco conosciuta) che è quella della contrizione perfetta che ottiene anche il perdono dei peccati mortali.

Ma prima di entrare nello specifico della disciplina, procediamo con una breve analisi sulla celebrazione del quarto sacramento.

La perfetta contrizione ottiene l’assoluzione

L’Ordo paenitentiae[1] ha predisposto tre riti: la celebrazione per la riconciliazione di singoli penitenti, la celebrazione per la riconciliazione di più penitenti, con la confessione e l’assoluzione individuale, e la riconciliazione di più penitenti, con la confessione e l’assoluzione generale. Il primo rito costituisce il modo ordinario per confessarsi pertanto è utile richiamare il can. 960 del CIC:

«La confessione individuale e integra e l’assoluzione costituiscono l’unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa; solamente una impossibilità fisica o morale scusa da una tale confessione, nel qual caso la riconciliazione si può ottenere anche in altri modi»[2].

La parte finale del canone non ignora che vi potrebbero essere difficoltà oggettive e soggettive nell’assolvere fedelmente quanto richiesto al penitente[3].

Notiamo come il Codex è da sempre attento alla cura pastorale delle anime, oggetto oggi di peculiare riflessione da parte della della Penitenzieria Apostolica, (di cui abbiamo già trattato QUI) che con una nota del 20.03.20 in merito alla crisi pandemica scrive:

«[…] Nella presente emergenza pandemica, spetta pertanto al Vescovo diocesano/eparchiale indicare a sacerdoti e penitenti le prudenti attenzioni da adottare nella celebrazione individuale della riconciliazione sacramentale, quali la celebrazione in luogo areato esterno al confessionale, l’adozione di una distanza conveniente, il ricorso a mascherine protettive, ferma restando l’assoluta attenzione alla salvaguardia del sigillo sacramentale ed alla necessaria discrezione. Inoltre, spetta sempre al Vescovo diocesano/eparchiale determinare, nel territorio della propria circoscrizione ecclesiastica e relativamente al livello di contagio pandemico, i casi di grave necessità nei quali sia lecito impartire l’assoluzione collettiva: ad esempio all’ingresso dei reparti ospedalieri, ove si trovino ricoverati i fedeli contagiati in pericolo di morte, adoperando nei limiti del possibile e con le opportune precauzioni i mezzi di amplificazione della voce, perché l’assoluzione sia udita. […] Laddove i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione sacramentale, si ricorda che la contrizione perfetta, proveniente dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta di perdono (quella che al momento il penitente è in grado di esprimere) e accompagnata dal votum confessionis, vale a dire dalla ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche mortali (cfr. CCC, n. 1452)[…]»[4] .

Già l’allora pontefice Giovanni Paolo II nella la lettera apostolica in forma di Motu Proprio Misericordia Dei [5], trattando degli atti da eseguire prima di confessarsi, distingue tra contrizione perfetta e imperfetta (o attrizione).

La prima ottiene il perdono dei peccati, perché nasce dalla carità in quanto riguarda la bontà di Dio ed include sempre la volontà di confessarsi il prima possibile, obbligo permanente da parte del penitente[6].

Sempre Giovanni Paolo II, rimanendo in tema, nell’esortazione apostolica post-sinodale Reconciliatio et paenitentia[7] afferma: «[…] Così intesa, la contrizione è, dunque, il principio e l’anima della conversione, di quella «metanoia» evangelica che riporta l’uomo a Dio come il figlio prodigo che ritorna al padre, e che ha nel sacramento della penitenza il suo segno visibile, perfezionativo della stessa attrizione. […]»[8].

Pertanto, il modus vivendi odierno, che impedisce di poter donare e ricevere abbracci, non deve tuttavia limitare l’abbraccio del Padre che attraverso la mediazione della Chiesa Mater et Magistra diventa dispensatrice della grazia santificante.

Note

[1] Cf. Sacra Congregatio pro doctrina fidei, Rito della penitenza, Libreria Editrice Vaticana, Borgo San Dalmazzo 1989, 41-100.

[2] Codex Juris Canonici, Ioannis Pauli PP. II auctoritate promulgatus, can. 960: AAS 75 (1983-II) 171.

[3] Cf. E. MIRAGOLI, Il Sacramento della Penitenza (can. 960), in Apollinaris 10 (2004), 120.

[4] Nota della Penitenzieria Apostolica circa il Sacramento della Penitenza nell’attuale situazione di pandemia, (2020): https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/20/0170/00379.html [ultimo acceso: 01/09/2021]

[5] Cf. Giovanni Paolo II, Littera Apostolica motu proprio data Misericordia Dei (7-04-2002), 6: AAS 94 (2002) 452-459.

[6] Cf. C. Truqui, La Confessione sorgente viva di gioia, guida pratica per la confessione, Edizioni ART, Roma 2009, 28.

[7] Cf. Giovanni Paolo II, Adhortatio Apostolica Reconciliatio et panitentia (2-12-1984): AAS 77 (1985) 185-275.

[8] Cf. Giovanni Paolo II, Adhortatio Apostolica Reconciliatio et panitentia, 31: AAS 77 (1985) 260-261.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Francesco Siciliano

Sono nato a Cetraro il 24/01/90. Dopo la maturità scientifica, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università della Calabria nel 2015 con una tesi in biogiuridica dal titolo "Il diritto al dolore: sacrificio da sopportare o condanna da non tollerare?", oggetto di prima pubblicazione nel testo "la bioetica come ponte tra società e innovazione", P. B. Helzel - A. Sergio, Aracne editrice 2016. Pochi anni dopo l'ingresso in seminario ho acquisito il titolo per l'esercizio alla professione forense presso il Tribunale della Corte di Appello di Catanzaro. Durante gli anni di studi di filosofia a Cosenza nel 2016 ho scritto sulla rivista Fides Quaerens. Ho in seguito conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Università dell'Italia Meridionale, sez. San Tommaso in Napoli con una tesi in teologia del diritto dal titolo "Dal dolore alla guarigione con il sacramento della misericordia". Recentemente sono stato ordinato presbitero il 30 Aprile 2022 e sono studente a Roma in Diritto Canonico presso la Pontificia Facoltà della Santa Croce.

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