Abolire, sospendere o ripensare? Le Linee fondamentali della CEI e il futuro dei padrini

Vetrata, immagine tratta da Unsplash, Fredo De Smet

Dopo anni di sperimentazioni diocesane, sospensioni e interrogativi sull’idoneità dei padrini, le nuove Linee fondamentali della CEI riportano la questione al suo punto essenziale: non semplicemente chi possa svolgere questo compito, ma quale sia oggi l’identità ecclesiale del padrino e della madrina.

Una domanda che viene da lontano

Abolire, sospendere o ripensare la figura del padrino e della madrina? Qualche anno fa ponevamo questa domanda dinanzi a una situazione ecclesiale divenuta sempre più complessa. In diverse diocesi italiane erano stati adottati provvedimenti differenti: sospensione dei padrini per un tempo determinato, loro sostituzione con altre figure, sperimentazioni pastorali volte a superare prassi nelle quali il significato ecclesiale del padrinato sembrava ormai difficilmente riconoscibile.

La domanda, tuttavia, non nasceva soltanto da quei provvedimenti. Chi vive quotidianamente la pastorale conosce bene le difficoltà che accompagnano la scelta dei padrini: il cosiddetto “certificato di idoneità”, i requisiti richiesti dal diritto, situazioni personali e familiari non sempre facilmente valutabili, prassi differenti da una parrocchia all’altra e, soprattutto, una comprensione del padrinato spesso distante dalla funzione che la Chiesa gli attribuisce.

A distanza di alcuni anni quella domanda mantiene tutta la su attualità, tanto che, recentemente, ha ricevuto un nuovo e autorevole elemento di riflessione. Infatti, il 24 marzo 2026 il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana ha approvato il documento L’iniziazione alla vita cristiana nella prima età della vita e l’identità dei padrini e madrine. Linee fondamentali. Successivamente inviate alle Conferenze Episcopali Regionali per la recezione.

Non è soltanto la crisi dei padrini

Il punto di partenza delle Linee fondamentali è più ampio della questione del padrinato, poiché la loro finalità è, soprattutto, quella di mettere nuovamente in relazione la generazione dell’umano e la trasmissione della fede, riattivando quel “circolo virtuoso” tra famiglia, comunità e scuola che accompagna la crescita delle nuove generazioni.

Sullo sfondo vi è la fine del cosiddetto “catecumenato sociale”. Com’è noto, infatti, si è indebolito quel processo quasi naturale attraverso il quale famiglia e comunità introducevano alla fede. In tale contesto, osservano le Linee fondamentali, si è verificato anche l’esaurimento del padrinato come figura del legame ecclesiale, talvolta ridotto a espressione dell’appartenenza alla famiglia allargata.

La crisi del padrino non è un fenomeno isolato, ma è uno dei sintomi del mutamento delle forme attraverso le quali la fede viene trasmessa. Pertanto, la questione non può essere ridotta a chi possa fare da padrino, ma occorre interrogarsi sul motivo per cui la Chiesa continua ad avere bisogno del padrino.

Prima dei requisiti viene il munus

Il can. 872 stabilisce che al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, chiamato ad assisterlo nell’iniziazione cristiana e, nel caso del bambino, a cooperare con i genitori affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al sacramento ricevuto. Analogamente, il can. 892 affida al padrino il compito di provvedere affinché il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti al sacramento.

La normativa canonica è particolarmente eloquente: prima ancora di indicare i requisiti necessari per essere ammessi a questo compito, il Codice ne individua la funzione. Pertanto, non si comprende pienamente, il can. 874, circa le condizioni richieste per fungere da padrino, se lo si separa dal can. 872, poiché l’idoneità non è una qualità astratta della persona, ma idoneità per svolgere un determinato munus.

Perciò, da questo punto di vista, ridurre la questione al cosiddetto “certificato di idoneità” rischia di capovolgere l’ordine delle domande. Prima di chiedere se una persona possieda i requisiti necessari, occorre domandarsi, infatti, per quale compito deve essere idonea.

“Testimoni nella fede” e “figure ponte”

Dinanzi alla “crisi profonda” dell’identità e del ruolo del padrino, le Linee fondamentali della CEI invitano a “ripensare” il compito del padrino e della madrina. Il modello proposto ruota attorno a tre elementi: 1) padrini e madrine sono anzitutto “testimoni nella fede”; 2) sono figure di mediazione tra genitori e figli e tra famiglia e comunità; 3) dovrebbero tendenzialmente accompagnare il minore lungo l’intero cammino dell’iniziazione cristiana. Da qui due espressioni particolarmente efficaci delle Linee fondamentali: “figure ponte” e “presenze di continuità”.

Il padrino, infatti, normalmente appartiene alla trama concreta delle relazioni del bambino o del ragazzo, ma non è chiamato soltanto a rappresentare un legame affettivo, poiché la sua presenza rinvia a una realtà più ampia, ovvero quella della comunità credente nella quale la fede viene generata, celebrata e vissuta. È significativo, allora, che le Linee affermino che anche chi ha proposto l’abolizione o la sospensione dei padrini non può rinunciare al ruolo che la comunità cristiana conserva nel “fare cristiani” i propri figli.

Una terza strada

Per anni il dibattito si è concentrato sull’alternativa tra mantenere i padrini o sospenderne la presenza. Le Linee fondamentali sembrano invece indicare una terza strada: ripensare per recuperare. Si tratta, dunque, di riportare la figura del padrino all’interno del processo generativo della comunità cristiana.

Ed è proprio questa scelta che pone alcune questioni anche per il diritto canonico. Infatti, se il padrino è una figura ecclesiale, chi deve sceglierlo? La scelta appartiene esclusivamente alla famiglia? Che cosa significa, concretamente, essere “testimone nella fede”? Come deve essere valutata la “vita conforme alla fede e all’incarico” richiesta dal can. 874? Chi è chiamato a compiere tale discernimento? Quale spazio appartiene alla comunità cristiana? E quale alle Conferenze Episcopali Regionali e al Vescovo diocesano?

Sono queste alcune delle questioni sulle quali desideriamo tornare nei prossimi contributi. In questa ouverture abbiamo voluto porre solo il cuore della questione, poiché, come si è detto, non si tratta semplicisticamente di individuare persone che possiedano formalmente i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ma come evidenziato dalle Linee fondamentali della CEI di riscoprire una figura capace di accompagnare, testimoniare e creare un legame tra famiglia e comunità.

Non si tratta semplicemente di chiedersi se mantenere o abolire il padrino, ma di comprendere il motivo per cui a Chiesa gli affidi ancora un compito nell’itinerario dell’iniziazione cristiana delle nuove generazioni.

Riferimenti bibliografici

Conferenza Episcopale Italiana, L’iniziazione alla vita cristiana nella prima età della vita e l’identità dei padrini e madrine. Linee fondamentali, 24 marzo 2026, in particolare nn. 1, 17-23 e la successiva Traccia per le Conferenze Episcopali Regionali.

Cfr. M. Munno (a cura di), Padrini e madrine. Storia, diritto, pastorale. Miscellanea sulla figura del padrino e della madrina per i sacramenti dell’Iniziazione cristiana, Rubbettino, Soveria Mannelli 2023, in particolare M. Munno, Il padrino del battesimo e della confermazione. La normativa vigente della Chiesa latina; Id., Considerazioni canonistiche sugli interventi di alcuni vescovi in Italia; Id., Ripensare il ministero ecclesiale del padrino e della madrina a partire dall’odierno contesto culturale ed ecclesiale.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)

 

 

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Michele Munno

Don Michele Munno, presbitero della Diocesi di Cassano all’Jonio, è docente di Diritto Canonico e Direttore dell’Istituto Teologico Calabro “San Francesco di Paola” in Catanzaro. Ha maturato esperienza nell’amministrazione della giustizia ecclesiastica come promotore di giustizia, difensore del vincolo e giudice istruttore. È autore di monografie e studi scientifici di diritto canonico e di pubblicazioni a carattere divulgativo.

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