Con il Rescriptum ex Audientia Sanctissimi del 20 maggio 2026, Leone XIV ha approvato ad experimentum per tre anni il nuovo Statuto della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori QUI. L’intervento assume rilievo non soltanto sul piano organizzativo, ma soprattutto per la definizione della posizione della Commissione nell’ordinamento della Curia romana, delle competenze ad essa attribuite e dei rapporti con le Autorità ecclesiastiche titolari della potestà di governo.
La natura dell’atto statutario offre già una prima indicazione sistematica. Ai sensi del can. 94 §1 CIC, gli statuti, in senso proprio, sono norme mediante le quali vengono determinati il fine, la costituzione, il governo e i modi di agire di un insieme di persone o di cose. Il testo del 2026 opera precisamente su questi elementi: non interviene sulla configurazione dei delitti né modifica la disciplina processuale canonica, ma determina più analiticamente l’organizzazione e le modalità attraverso le quali la Commissione esercita la propria funzione di tutela.
La nuova disciplina rappresenta l’esito di un’evoluzione iniziata nel 2014. Il Chirografo di Francesco del 22 marzo di quell’anno aveva istituito una Commissione permanente presso la Santa Sede; lo Statuto del 2015 la qualificava quale «autonoma Istituzione collegata con la Santa Sede», dotata di personalità giuridica pubblica ai sensi del can. 116 CIC e avente funzione consultiva al servizio del Romano Pontefice. Con Praedicate Evangelium, nel 2022, la collocazione istituzionale viene ridefinita: l’art. 78 §1 stabilisce che la Commissione sia istituita «presso il Dicastero per la Dottrina della Fede», mentre il §2 le attribuisce una specifica funzione di assistenza nei confronti dei Vescovi diocesani ed eparchiali, delle Conferenze episcopali, delle Strutture gerarchiche orientali e dei Superiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica. Il nuovo Statuto sviluppa precisamente l’assetto delineato nel 2022.
Collocazione curiale e distinzione delle competenze
L’art. 1 del nuovo Statuto costituisce la norma di riferimento per determinarne la posizione istituzionale. Il §1 conferma che la Commissione è istituita presso il Dicastero per la Dottrina della Fede, ma precisa che la collaborazione deve avvenire «nel rispetto dei distinti ambiti di competenza». Il §2 aggiunge che, nelle materie di propria competenza, essa riferisce direttamente al Romano Pontefice attraverso il Presidente.
La collocazione presso il DDF non determina pertanto, sulla base del testo normativo, l’assorbimento della Commissione nel Dicastero. Essa conserva propri organi, propri ambiti di attività e soprattutto un rapporto diretto con il Romano Pontefice. Rispetto allo Statuto del 2015 non viene più riprodotta nell’art. 1 la qualificazione di «autonoma Istituzione collegata con la Santa Sede», né viene reiterato il riferimento espresso alla personalità giuridica pubblica del can. 116 CIC. L’omissione, tuttavia, non consente da sola di dedurre l’estinzione della personalità giuridica precedentemente riconosciuta: sotto il profilo strettamente normativo, il dato certo è la diversa configurazione istituzionale adottata dopo Praedicate Evangelium.
L’art. 3 disciplina poi il rapporto concreto con il DDF. Sono previsti lo scambio di informazioni di carattere generale, la collaborazione in occasione delle visite ad limina, iniziative comuni di formazione e attività dirette alla promozione degli standard di tutela. Il Presidente o, alternativamente, il Segretario della Commissione è inoltre nominato membro del Dicastero, mentre il Prefetto del DDF può designare osservatori per le Assemblee Plenarie.
Il raccordo istituzionale è dunque particolarmente intenso, ma non elimina la diversità delle rispettive funzioni. Praedicate Evangelium opera, sotto questo profilo, una distinzione sistematica precisa. L’art. 76 attribuisce alla Sezione Disciplinare del DDF la competenza sui delitti riservati al Dicastero e le relative funzioni giudiziarie e sanzionatorie; l’art. 78 attribuisce invece alla Commissione compiti di consiglio, consulenza, proposta e assistenza in materia di tutela.
La Commissione non diviene pertanto un organo giudiziario né acquista una potestà penale. La sua collocazione presso il DDF pone in relazione stabile due funzioni diverse: quella preventiva e di tutela, propria della Commissione, e quella disciplinare, spettante al Dicastero nei limiti stabiliti dal diritto.
Funzioni di tutela e titolarità della potestà
L’art. 2 costituisce il nucleo della nuova disciplina delle competenze. Alla tradizionale funzione di consiglio e consulenza nei confronti del Romano Pontefice si aggiungono attribuzioni più analiticamente determinate: assistenza nell’elaborazione e nell’aggiornamento delle Linee Guida, promozione e accompagnamento dei sistemi di segnalazione, possibile coinvolgimento nei colloqui connessi alle visite ad limina, scambio di informazioni e buone prassi, predisposizione del Rapporto Annuale e collaborazione con le altre istituzioni curiali.
La maggiore articolazione delle attribuzioni non deve tuttavia essere identificata con l’attribuzione di potestà di governo sulle Chiese particolari. Gli artt. 5 e 6 utilizzano categorie giuridicamente significative: la Commissione «assiste», «accompagna» e «promuove». Non approva in luogo delle autorità locali le Linee Guida e non adotta, in loro sostituzione, i provvedimenti richiesti dall’ordinamento.
La distinzione è coerente con la posizione propria del Vescovo diocesano nell’ordinamento universale. Il can. 381 §1 CIC gli attribuisce nella diocesi la potestà ordinaria, propria e immediata richiesta dall’esercizio del suo ufficio pastorale, salve le materie riservate; il can. 391 individua nelle potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria le forme attraverso le quali egli governa la Chiesa particolare; il can. 392 gli attribuisce inoltre uno specifico dovere di vigilanza sull’osservanza della disciplina ecclesiastica.
Particolarmente chiaro è, in questa prospettiva, l’art. 6 §4 dello Statuto. Quando la Commissione riscontri reiterate violazioni delle norme o gravi carenze nei sistemi locali di segnalazione, essa può sottoporre valutazioni e raccomandazioni ai Dicasteri competenti affinché questi ultimi possano esercitare le rispettive responsabilità.
La norma distingue dunque due momenti giuridici: la Commissione conosce, valuta e segnala; l’autorità competente esercita, ove necessario, la potestà attribuitale dal diritto.
Segnalazioni e responsabilità locale
È proprio la disciplina dei sistemi di segnalazione a mostrare con particolare chiarezza come il nuovo Statuto si inserisca in un quadro normativo già esistente.
L’art. 2 §1 di Vos estis lux mundi, nella formulazione promulgata nel 2023, dispone che le diocesi e le eparchie, singolarmente o insieme, debbano essere dotate di organismi o uffici facilmente accessibili al pubblico per la ricezione delle segnalazioni. La norma pone dunque direttamente in capo alle Chiese particolari l’obbligo di predisporre strutture idonee alla ricezione delle notitiae relative ai fatti rientranti nell’ambito di applicazione del motu proprio.
Il nuovo Statuto interviene sul medesimo ambito, ma con una funzione diversa. L’art. 2 §3 attribuisce alla Commissione la competenza a «promuovere e accompagnare» lo sviluppo delle iniziative e delle procedure mediante le quali le autorità indicate dall’art. 78 §2 di Praedicate Evangelium istituiscono sistemi stabili e facilmente accessibili per la presentazione delle segnalazioni. L’art. 6 §1 precisa ulteriormente che la Commissione assiste affinché tali sistemi siano effettivamente stabiliti nelle diocesi e nelle eparchie.
Il collegamento tra le due discipline non consiste, pertanto, nell’attribuzione alla Commissione di una competenza penale. Vos estis lux mundi regola, tra l’altro, la ricezione e la trasmissione delle segnalazioni relative a fatti che possono assumere rilievo canonico-penale, precisando espressamente che resta fermo quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico e dalle altre norme in materia penale e processuale.
Lo Statuto del 2026 si pone invece sul piano dell’attuazione istituzionale dei sistemi di tutela: l’obbligo di predisporre gli organismi di ricezione deriva da Vos estis lux mundi; alla Commissione compete assistere, promuovere e accompagnare le autorità ecclesiastiche affinché tali strumenti siano effettivamente costituiti e funzionanti.
Si tratta di un raccordo sistematico particolarmente rilevante. La Commissione opera su una fase che può precedere l’eventuale esercizio della potestà penale, favorendo l’esistenza e il corretto funzionamento dei canali attraverso cui la notitia può emergere; l’accertamento del delitto, l’eventuale procedimento e l’irrogazione della pena rimangono invece affidati alle autorità competenti secondo il diritto canonico.
Anche la tutela delle informazioni mostra la continuità tra le due discipline. Vos estis lux mundi, art. 2 §2, impone che le informazioni siano trattate garantendone sicurezza, integrità e riservatezza e richiama espressamente il can. 471, 2° CIC. Il nuovo Statuto, all’art. 6 §3, prevede a sua volta iniziative dirette alla tutela dell’immagine, della sfera privata e dei dati personali delle persone coinvolte. Il principio si raccorda inoltre con il can. 220 CIC, che tutela il diritto alla buona fama e alla propria intimità.
Il Rapporto annuale: disciplina e funzione giuridica
Un ulteriore elemento qualificante è rappresentato dall’art. 7, relativo al Rapporto Annuale sulle politiche di tutela.
La novità non consiste soltanto nell’attribuzione alla Commissione del compito di predisporre il Rapporto, ma nella regolamentazione del relativo procedimento. Lo Statuto disciplina l’acquisizione delle informazioni provenienti dai Dicasteri e dalle altre istanze ecclesiali, distingue le sezioni Missio universalis e Missio localis, prevede la predisposizione di un Instrumentum laboris, l’esame da parte dell’Assemblea Plenaria e la possibilità per le istituzioni interessate di formulare osservazioni prima dell’approvazione del testo destinato al Romano Pontefice.
La funzione di verifica viene così ricondotta ad una sequenza procedimentale normativamente determinata. Ciò non significa, tuttavia, che il Rapporto assuma natura sanzionatoria o che costituisca un provvedimento amministrativo destinato a produrre direttamente effetti nei confronti delle istituzioni esaminate. La Commissione raccoglie informazioni, valuta e formula proposte; l’esercizio della potestà eventualmente richiesto dalle criticità individuate rimane presso l’autorità competente.
Anche in questo caso emerge, quindi, il criterio che attraversa l’intero Statuto: maggiore consistenza istituzionale della funzione di tutela, senza sovrapposizione alla potestà di governo.
Il nuovo assetto organizzativo della Commissione
Alla più ampia articolazione delle competenze corrisponde una revisione dell’organizzazione della Commissione. L’art. 1 §3 distingue istanze personali, collegiali e particolari; l’art. 8 porta a ventitré il numero massimo dei membri e ne stabilisce la durata quinquennale; gli artt. 9-11 disciplinano l’Assemblea Plenaria, i Gruppi Regionali e di Studio e il Consiglio Esecutivo, configurato quale organo permanente di coordinamento delle iniziative della Commissione.
Rispetto allo Statuto del 2015, che prevedeva un massimo di diciotto membri con mandato triennale, la struttura risulta dunque più articolata. Il dato organizzativo deve però essere letto in relazione alle funzioni oggi attribuite all’organismo: rapporti continuativi con il DDF e con le Chiese particolari, accompagnamento delle Linee Guida e dei sistemi di segnalazione, raccolta e valutazione delle informazioni, predisposizione del Rapporto Annuale.
Significativa è infine la disposizione dell’art. 14 §2, che assoggetta l’attività della Commissione al proprio Statuto, al Regolamento Generale della Curia Romana e alle disposizioni canoniche universali. La disciplina particolare non crea dunque un ambito autonomo rispetto all’ordinamento generale, ma inserisce espressamente l’attività della Commissione nel sistema delle fonti canoniche.
La portata canonica della riforma statutaria
Il nuovo Statuto non trasforma la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori in un organo titolare di potestà penale, giudiziaria o di una generale potestà esecutiva sulle Chiese particolari. Le stesse norme che ne ampliano e precisano le attribuzioni delimitano contemporaneamente la natura del suo intervento.
L’art. 1 distingue la Commissione dal DDF pur collocandola presso il Dicastero; gli artt. 2-6 costruiscono le competenze attraverso le categorie del consiglio, dell’assistenza, dell’accompagnamento, della promozione e della valutazione; l’art. 6 §4 rimette ai Dicasteri competenti l’esercizio delle responsabilità loro proprie; l’art. 7 conferisce stabilità normativa alla funzione di verifica senza attribuirle efficacia sanzionatoria.
Anche il raccordo con Vos estis lux mundi conferma questa impostazione. L’obbligo di predisporre sistemi per la ricezione delle segnalazioni appartiene alla normativa universale e grava sulle autorità ecclesiastiche individuate dalla legge; la Commissione riceve invece il compito di assisterne e accompagnarne l’attuazione. La funzione preventiva si colloca così accanto al sistema penale e processuale senza confondersi con esso.
È in tale distinzione delle competenze che emerge la principale rilevanza canonica della riforma. Il nuovo Statuto consolida la tutela come funzione stabile e istituzionalmente organizzata della Curia romana, determinandone strumenti, procedimenti e rapporti interorganici, ma conserva l’imputazione della potestà agli uffici ai quali il diritto universale e particolare la attribuisce.
Più che creare un nuovo centro di governo, la disciplina del 2026 definisce quindi con maggiore precisione un centro istituzionale di prevenzione, assistenza, valutazione e proposta, destinato a raccordare la responsabilità delle Chiese particolari con il servizio della Sede Apostolica nella tutela dei minori e delle persone vulnerabili.
Note bibliografiche
Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 gennaio 1983, in Acta Apostolicae Sedis 75 (1983), pars II.
FRANCESCO, Chirografo Minorum tutela actuosa per l’istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, 22 marzo 2014, in Acta Apostolicae Sedis 107 (2015), pp. 562-563.
Statuto della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, 21 aprile 2015, in Acta Apostolicae Sedis 107 (2015), pp. 564-567.
FRANCESCO, Costituzione apostolica Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19 marzo 2022, in Acta Apostolicae Sedis 114 (2022), pp. 375-455.
FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di motu proprio Vos estis lux mundi, 25 marzo 2023, in Acta Apostolicae Sedis 115 (2023), pp. 394-404.
Statuto della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, approvato ad experimentum per tre anni con Rescriptum ex Audientia Sanctissimi del 20 maggio 2026, pubblicato il 13 giugno 2026, in Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, n. 0513.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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