Johannes Vermeer, Donna con una bilancia, National Gallery of Art di Washington DC
Il dibattito scientifico circa la conformità del processo penale vaticano rispetto agli standard internazionali del giusto processo ha assunto una grande centralità nel corso degli anni. All’interno di questa cornice, i principi di terzietà e imparzialità dell’organo giudicante costituiscono non solo i cardini della giurisdizione, ma anche il terreno su cui si misura la capacità di uno Stato di dialogare con gli altri ordinamenti.
Nell’ordinamento vaticano il processo è inteso come strumento di ricerca della verità nel pieno rispetto della dignità della persona umana. Pertanto, la ricezione delle norme transnazionali sono rimesse a una valutazione di conformità al diritto canonico. Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’art. 1 n. 4 della legge sulle fonti del diritto (2008), l’ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte. Il suddetto articolo vuole infatti significare la volontà dell’ordinamento canonico di uniformarsi ai principi generali dei sistemi transnazionali, in particolare a quelli europei, pur mantenendo integra e intatta la sua specificità.
Il principio del giusto processo, solennemente sancito a livello internazionale dall’articolo 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, trova nel binomio della terzietà e dell’imparzialità del giudice il suo nucleo fondante. Nello Stato della Città del Vaticano l’enucleazione e l’effettiva operatività di tali garanzie hanno storicamente dovuto confrontarsi con una struttura ordinamentale sui generis, tanto che la Santa Sede non ha né firmato né ratificato la CEDU, sebbene abbia manifestato i sentimenti sottesi di rispetto della dignità e dell’integrità umana.
Il fondamento costituzionale: l’intreccio tra il CIC e Legge Fondamentale
Lo Stato vaticano si configura come una monarchia assoluta elettiva all’interno della quale il Sommo Pontefice accentra nella propria persona la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge Fondamentale. Per comprendere allora lo statuto della magistratura vaticana, occorre muovere dalla stessa Legge del 1° ottobre 2008 n. LXXI sulle fonti del diritto, la quale riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo. Sotto questo profilo, l’imparzialità del giudice emerge dai cann. 1448 e 1449, all’interno dei quali si afferma che il giudice non debba accettare il suo incarico se a determinate condizioni risulta coinvolto. Alla stessa logica risponde la norma che inibisce a chi ha svolto l’indagine previa di fungere da giudice nel procedimento penale eventualmente scaturito dall’indagine stessa. La funzione giudiziaria, intesa come potestà di decidere la causa, si configura dunque come ordinaria, ossia connessa all’ufficio [1]. Appaiono quindi eccezionali le ipotesi di giudici delegati ad casum, se non addirittura limitate agli adempimenti istruttori. A livello di legislazione dello Stato, il principio ha trovato una progressiva positivizzazione:
- La Legge Fondamentale del 2023 (che ha aggiornato la precedente Carta del 2000) e la Legge n. CCCLI del 2020 sull’Ordinamento Giudiziario statuiscono espressamente che in ogni processo è garantita l’imparzialità del giudice, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti (art 21 comma 4) [2] e che i magistrati esercitano i loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite dalla legge [3].
- Anche il Motu Proprio del 12 aprile 2023, recante modifiche alla normativa penale e all’ordinamento giudiziario dello SCV, è stato di notevole rilevanza: vi si afferma infatti che i magistrati sono nominati dal Sommo Pontefice e nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti soltanto alla legge [4].
Terzietà e imparzialità: due distinzioni concettuali
Appare allora metodologicamente indispensabile tracciare i confini concettuali tra l’imparzialità e la terzietà del giudice, due nozioni che, sebbene frequentemente sovrapposte nel lessico comune, assumono una valenza autonoma ed eterogenea nella teoria generale del processo penale. L’imparzialità attiene primariamente alla dimensione soggettiva, psicologica e relazionale del giudicante. Essa evoca l’assenza di pregiudizi, preconcetti o legami di interesse del magistrato rispetto all’oggetto della controversia o alle parti in causa. Il giudice imparziale è colui che si pone dinanzi al fatto descritto nell’imputazione con un atteggiamento di assoluta neutralità ideale, immune da influenze esterne, siano esse di carattere politico, mediatico o istituzionale. Nel contesto dello SCV, la dimensione dell’imparzialità si carica di un’ulteriore tensione etica: il magistrato deve operare con la consapevolezza che il fine ultimo dell’ordinamento non sia soltanto la restaurazione dell’ordine sociale violato, ma, in ultima istanza, il perseguimento della giustizia intesa come la salvaguardia della salus animarum e la sottomissione alla legge, principio fondamentale per definire imparziale un giudice [5].
Il giudice è invece terzo in quanto equidistante dalle parti antagoniste (accusa e difesa) e in quanto inserito in un sistema che ne garantisce l’assoluta estraneità rispetto alle funzioni inquirenti. Vi è terzietà laddove l’ordinamento realizza una netta separazione delle carriere e delle funzioni, impedendo che il soggetto chiamato a pronunciare la sentenza sia lo stesso che ha diretto le indagini, raccolto le prove o esercitato l’azione penale. Storicamente, l’ordinamento vaticano ha palesato maggiori criticità proprio sul versante della terzietà oggettiva. Avendo recepito, tramite la Legge sulle fonti del 7 giugno 1929 n. II, il Codice di procedura penale italiano del 1913 (Codice Finocchiaro Aprile) [6], lo SCV ha conservato per quasi un secolo un modello processuale di stampo nettamente inquisitorio. In questo sistema, la figura del Giudice Istruttore assumeva una centralità; tuttavia il meccanismo è stato parzialmente disinnescato a partire dalla Legge n. CCCLI del 2020, che ha garantito la separazione delle funzioni e la dipendenza dei magistrati alla legge e al Romano Pontefice, impedendo qualsivoglia collegamento funzionale dei magistrati con altri organi.
Tuttavia, permane sempre il rischio che in base allo status del giudice, ad esempio se un Cardinale deve giudicare un altro Cardinale, tra di essi non sussista una reale equidistanza in ragione delle loro funzioni e ruoli nella missione della Chiesa. È opportuno però sottolineare che, in merito a tale possibile criticità, è stata attuata una riforma, per cui i Cardinali e i Vescovi accusati di reati, se rinviati a giudizio, saranno processati dal Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e non più dalla Corte di Cassazione presieduta da un Cardinale, affinché emerga l’eguaglianza e la pari dignità tra tutti i membri della Chiesa dinanzi alla giustizia [7]. Tuttavia, la vigenza del Codice Finocchiaro-Aprile continua a sollevare interrogativi dottrinali sulla distinzione tra chi raccoglie la prova e chi la valuta in dibattimento, essendo un codice prevalentemente di stampo inquisitorio.
I nodi critici alla luce della prassi recente: l’impatto dei rescripta pontifici e nessun organo di autogoverno
Nonostante lo sforzo legislativo profuso nel tentativo di allineare lo Stato vaticano agli standard transnazionali, assistiamo, soprattutto in processi particolarmente delicati, all’uso dei Rescripta. Essi sono dei provvedimenti singolari ad casum emanati dal Romano Pontefice che, in via del tutto eccezionale e in deroga alle comuni regole del processo stabilite per legge, modificano i poteri del Promotore di Giustizia [8], organo dell’accusa, su esplicita richiesta di quest’ultimo, potenzialmente a scapito delle garanzie degli imputati: questi provvedimenti possono essere adottati senza la loro previa pubblicazione, in contrasto con il principio di legalità, che impone la previa pubblicazione degli atti aventi forza di legge prima della loro entrata in vigore sia nell’ordinamento vaticano che in quello canonico [9].
Un secondo profilo di criticità riguarda lo statuto dei magistrati e l’assenza di un organo indipendente di autogoverno della magistratura, analogo ai Consigli Superiori della Magistratura presenti in Italia o in altri ordinamenti europei. Nello SCV le nomine, le promozioni, i trasferimenti e i procedimenti disciplinari dei magistrati sono integralmente rimessi alla volontà del Sommo Pontefice, che li esercita tramite i propri dicasteri o con provvedimenti diretti. Per quanto sia stata garantita a più imprese nella normativa vaticana recente l’inamovibilità dell’ufficio, questo principio può cedere dinanzi al (pur necessario) potere del Romano Pontefice di riunire in sé i tre poteri dello Stato. In questo senso, le garanzie di inamovibilità potrebbero non essere assolute e far apparire condizionata, se non l’imparzialità soggettiva, quantomeno l’indipendenza dell’organo giudicante agli occhi dell’opinione pubblica e degli imputati.
Considerazioni conclusive
In conclusione, l’analisi dell’ordinamento processuale penale vaticano rivela un sistema in profonda metamorfosi. I principi di terzietà e imparzialità del giudice non sono considerati concetti alieni o incompatibili con la natura dello SCV, bensì si dimostrano elementi costitutivi essenziali per la credibilità internazionale e la tenuta etica della giurisdizione della Santa Sede. Il percorso intrapreso mostra il passaggio progressivo da un modello di stampo marcatamente inquisitorio a un modello sui generis, in cui la ricerca della verità processuale deve necessariamente coniugarsi con il rispetto intangibile dei diritti della difesa e con le esigenze di uno Stato dipendente dal Romano Pontefice.
L’assimilazione dei parametri del costituzionalismo europeo incontra quindi un limite invalicabile nella natura ecclesiologica dello Stato della Città del Vaticano. La terzietà del giudice vaticano non potrà mai configurarsi come una totale separazione dal vertice sovrano, poiché il legame di dipendenza strutturale dal Vicario di Cristo permane come asse portante dell’intero sistema.
La vera scommessa del futuro consisterà nella capacità dei magistrati e del legislatore vaticano di dimostrare, nella prassi quotidiana delle aule di giustizia, che l’obbedienza alla legge e l’equidistanza dalle parti costituiscono lo strumento più alto per attuare quella giustizia che, per la Chiesa, resta una dimensione inscindibile della carità, senza però dimenticare il fine verso cui tende l’ordinamento vaticano, che ha come primo criterio di riferimento interpretativo il diritto canonico stesso [10].
Note bibliografiche
[1] Cfr. P. Lo Iacono, Applicazione della sanzione penale ed equità sostanziali: considerazioni canonistiche sul «giusto processo», in “Ius Ecclesiae”, vol. V.34 (2022), n. 1 (2022), p.119.
[2] Cfr. Franciscus PP., Legge fondamentale dello SCV, 13 maggio 2023.
[3] Cfr. Franciscus PP., Legge n. CCCLI sull’Ordinamento Giudiziario, 13 marzo 2020.
[4] Cfr. Franciscus PP., Lettera apostolica in forma motu proprio recante modifiche alla normativa penale e all’ordinamento giudiziario dello SCV, 12 aprile 2023.
[5] Cfr. A. Ramelli, L’imparzialità del giudice penale, pag.16
[6] Cfr. G. Dalla Torre, Lezioni di diritto vaticano, 2 ed., Torino, 2020, pp. 82-83.
[7] Cfr. Franciscus PP., Legge N. CCCLI sull’Ordinamento Giudiziario, 16 marzo 2020.
[8] Cfr. S. Cernuzio, Vaticano, al via il processo d’appello per la gestione dei fondi della Santa Sede, in URL: https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2025-09/vaticano-inizio-processo-appello-gestione-fondi-santa-sede.html.
[9] Cfr. P. Cavana, Osservazioni sul processo vaticano contro il cardinale Becciu e altri imputati in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, fascicolo n. 4, p. 20, 2024.
[10] Cfr. A. Zanotti, Il sistema delle fonti del diritto vaticano e le riforme della giustizia penale, Torino, Giappichelli, 2022.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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