La partecipazione femminile alla vita istituzionale della Chiesa

Immagine di vetro colorato (di Dorothée Quennesson, tratta da Pixabay)

La partecipazione delle donne alla vita e alla leadership della Chiesa esige una trattazione giuridicamente distinta da quella, più ampia, relativa ai fedeli laici in generale. La donna battezzata è compresa nella categoria dei christifideles; può appartenere allo stato laicale oppure alla vita consacrata, secondo la propria condizione canonica. Il tema qui considerato non riguarda astrattamente la collaborazione dei laici, ma la possibilità che donne concrete assumano responsabilità ecclesiali, uffici, incarichi, ministeri e funzioni istituzionali secondo le forme consentite dall’ordinamento canonico.

La questione deve essere posta con metodo istituzionale. Non si tratta di stabilire se la donna possa essere assimilata al ministro ordinato, poiché il diritto vigente mantiene ferma la riserva dell’Ordine sacro per gli uffici e gli atti che lo richiedono. Si tratta, piuttosto, di precisare quali ambiti di responsabilità non siano riservati ai chierici e possano quindi essere affidati anche a donne, in forza del Battesimo, dell’idoneità, della competenza, del mandato ricevuto, dell’ufficio conferito o della cooperazione all’esercizio della potestà di governo.

Questa impostazione evita due riduzioni. La prima è quella restrittiva, che dalla riserva dell’Ordine sacro deduce una incapacità generale della donna rispetto a ogni forma di autorità ecclesiale. La seconda è quella indifferenziata, che tende a cancellare la distinzione tra ministero ordinato, ministeri istituiti, uffici ecclesiastici, incarichi pastorali, funzioni amministrative e ruoli consultivi o giudiziali. Una lettura canonica corretta deve invece distinguere: alcuni uffici richiedono l’Ordine sacro; altri richiedono idoneità, formazione e mandato, ma non l’ordinazione; altri ancora si collocano nell’ambito della cooperazione, della consulenza qualificata, dell’amministrazione o della funzione giudiziaria.

L’analisi si articola pertanto in due momenti. Il primo considera alcuni precedenti storici nei quali donne non ordinate hanno esercitato un’autorità ecclesiale giuridicamente rilevante. Il secondo ricostruisce il quadro canonico vigente, con riferimento specifico alle donne e non in termini genericamente laicali.

1. Autorità femminile e ufficio monastico

La storia ecclesiastica non consente di sostenere che le donne siano sempre state prive di ogni forma di autorità giuridicamente significativa. Tale affermazione sarebbe imprecisa. Al tempo stesso, occorre evitare ogni lettura anacronistica: le figure femminili dotate di autorità nella storia della Chiesa non esercitavano il ministero ordinato, né possedevano la potestà sacramentale propria dei vescovi e dei presbiteri. La loro rilevanza sta invece nell’esistenza di forme di governo, amministrazione, disciplina e rappresentanza giuridica non fondate sull’Ordine sacro.

La figura ordinaria è quella della badessa. In quanto superiora di una comunità monastica femminile, la badessa esercita un’autorità interna giuridicamente qualificata: governa la comunità, vigila sull’osservanza della regola, interviene nella disciplina, rappresenta il monastero e partecipa all’amministrazione dei beni. Tale autorità non appartiene all’Ordine sacramentale, ma al piano del governo religioso. La badessa, pertanto, non costituisce un semplice modello spirituale, ma un precedente istituzionale: una donna titolare di un ufficio stabile e riconosciuto, dotato di effetti sulla vita giuridica della comunità.

Il valore canonistico della figura abbaziale consiste proprio nella distinzione tra potestà sacramentale e autorità istituzionale. La badessa non esercita ciò che è riservato al sacerdote; tuttavia, esercita un governo reale su persone, beni e disciplina interna. Questa distinzione è utile anche per il diritto attuale, perché impedisce di identificare automaticamente ogni autorità ecclesiale con l’Ordine sacro.

2. Le giurisdizioni abbaziali eccezionali

In alcuni casi l’autorità abbaziale femminile assunse forme eccezionali. Il monastero di Santa María la Real de Las Huelgas, presso Burgos, rappresenta uno degli esempi più noti. La badessa godette di privilegi giurisdizionali peculiari, connessi alla posizione del monastero e ai territori dipendenti. Il rilievo del caso non consiste in una presunta assimilazione della badessa al vescovo, ma nell’esistenza di una donna titolare di prerogative di governo dotate di effetti esterni alla sola comunità monastica.

Analogo interesse presenta il caso del monastero di San Benedetto di Conversano, in Puglia, la cui badessa è tradizionalmente ricordata come badessa mitrata. Anche qui è necessario mantenere la distinzione fondamentale: la badessa non era vescovo e non esercitava ministero ordinato. Tuttavia, la singolarità delle sue prerogative e le tensioni con l’autorità episcopale locale mostrano che l’autorità femminile poté assumere, in determinati assetti storici, forme istituzionali ampie e giuridicamente significative.

Un ulteriore profilo è offerto dai monasteri doppi. In alcune esperienze monastiche, comunità maschili e femminili erano coordinate entro una struttura unitaria. Il caso di Fontevraud è particolarmente significativo, poiché l’ordine religioso fu posto sotto la guida di una superiora femminile. Anche qui non si tratta di ministero ordinato, ma di governo religioso e istituzionale su una realtà complessa. Il dato giuridico da valorizzare è che una donna poteva essere titolare di una responsabilità di governo non limitata alla sola sfera privata o domestica della vita religiosa, ma incidente su una struttura ecclesiale articolata.

Questi precedenti non possono essere trasposti meccanicamente nel diritto vigente. Essi appartengono a contesti segnati da privilegi, autonomie monastiche, rapporti feudali e configurazioni istituzionali non più riproducibili. Tuttavia, hanno valore metodologico: mostrano che la tradizione ecclesiale conosce forme di autorità femminile non ordinata. La storia, dunque, non autorizza una confusione tra donna e ministero ordinato, ma neppure consente di escludere in modo aprioristico la donna da ogni responsabilità ecclesiale giuridicamente qualificata.

3. Capacità canonica, Ordine sacro e uffici ecclesiastici

Nel diritto canonico vigente la posizione della donna deve essere ricostruita partendo dalla nozione di fedele e dalla disciplina dell’ufficio ecclesiastico. Il can. 204 §1 definisce i fedeli come coloro che, incorporati a Cristo mediante il Battesimo, sono costituiti popolo di Dio e, resi partecipi a loro modo della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati a esercitare la missione affidata alla Chiesa. Il can. 208 afferma che tra tutti i fedeli, in forza della rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza quanto alla dignità e all’azione, per la quale tutti cooperano all’edificazione del Corpo di Cristo secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno. Applicate alle donne, queste norme non fondano una equiparazione funzionale con i chierici, ma escludono che il sesso femminile possa essere considerato, in sé, causa di incapacità ecclesiale generale.

La nozione di ufficio ecclesiastico è definita dal can. 145 §1 come qualunque incarico costituito stabilmente per disposizione divina o ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale. Il can. 145 §2 precisa che gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici sono determinati dal diritto che li costituisce o dal decreto dell’autorità competente che li conferisce. Da ciò deriva un criterio essenziale: non tutti gli uffici ecclesiastici hanno la medesima natura; occorre verificare, per ciascun ufficio, se esso richieda l’Ordine sacro o se possa essere conferito a una donna idonea.

Il limite sistematico è espresso, oltre che dal can. 129, anche dal can. 274 §1, secondo il quale solo i chierici possono ottenere uffici per il cui esercizio si richieda la potestà d’ordine o la potestà di governo ecclesiastico. Questa norma impedisce di affermare una generale accessibilità femminile agli uffici che richiedano tali potestà. Tuttavia, essa non esclude le donne dagli uffici che non richiedono potestà d’ordine o potestà di governo in senso proprio, né dalle funzioni nelle quali esse cooperano secondo le forme previste dal diritto.

Il can. 129 resta il punto più delicato. Il §1 stabilisce che sono abili alla potestà di governo, detta anche potestà di giurisdizione, coloro che hanno ricevuto l’Ordine sacro, secondo le prescrizioni del diritto. Il §2 aggiunge che i fedeli laici possono cooperare all’esercizio della medesima potestà a norma del diritto. Per le donne, la conseguenza è duplice: da un lato, non si può affermare una titolarità indifferenziata della potestà di governo; dall’altro, la cooperazione femminile all’esercizio della potestà non è esclusa, purché avvenga nelle forme previste dal diritto. La questione, pertanto, deve essere formulata in termini di uffici accessibili, cooperazione giuridicamente regolata e funzioni non riservate.

Il limite più netto è dato dal can. 150. L’ufficio che comporta la piena cura delle anime, per il cui adempimento è richiesto l’Ordine sacerdotale, non può essere validamente conferito a chi non è sacerdote. Ne consegue che una donna non può essere titolare dell’ufficio di parroco in senso proprio, perché tale ufficio comporta la piena cura pastorale della parrocchia e presuppone il sacerdozio. La norma, tuttavia, non deve essere estesa oltre il suo contenuto: essa preclude alla donna la titolarità di uffici che richiedono il sacerdozio, non ogni partecipazione femminile alla cura pastorale o alla responsabilità ecclesiale.

La norma positiva di apertura è il can. 228. Il §1 prevede che i laici ritenuti idonei siano abili a essere assunti dai sacri pastori in quegli uffici ecclesiastici e incarichi che possono esercitare secondo le disposizioni del diritto. Il §2 dispone che i laici che si distinguono per scienza, prudenza e onestà siano abili a prestare aiuto ai pastori come esperti e consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto. In relazione alle donne, questa norma ha portata concreta: quando un ufficio o incarico non è riservato ai chierici, la donna deve essere valutata secondo idoneità, competenza, formazione e integrità e non essere esclusa in ragione del sesso.

Il can. 517 §2 disciplina una fattispecie straordinaria, applicabile soltanto quando vi sia scarsità di sacerdoti. In tale ipotesi, il vescovo diocesano può ritenere opportuno affidare una partecipazione nell’esercizio della cura pastorale di una parrocchia a un diacono, a una persona non insignita del carattere sacerdotale oppure a una comunità di persone. La norma, tuttavia, impone contestualmente la costituzione di un sacerdote che, munito delle potestà e facoltà proprie del parroco, diriga la cura pastorale. Ne deriva che la donna eventualmente incaricata ai sensi del can. 517 §2 non diviene titolare dell’ufficio di parroco, né riceve la piena cura delle anime in senso proprio. Ella può invece ricevere, per provvedimento del vescovo diocesano e nei limiti della norma, una partecipazione reale ma subordinata nell’esercizio della cura pastorale della parrocchia. La responsabilità affidata alla donna è dunque istituzionalmente rilevante, ma resta distinta dall’ufficio parrocchiale e dipendente dalla direzione del sacerdote moderatore.

4. Ministeri istituiti

Sul piano dei ministeri istituiti, il can. 230 §1, nella formulazione modificata da Spiritus Domini, consente anche alle donne di essere stabilmente assunte ai ministeri di lettore e accolito. Il dato è giuridicamente rilevante perché tali ministeri non restano meri servizi di fatto, ma presentano una forma stabile e istituita. A ciò si aggiunge il ministero di catechista, istituito dal Motu Proprio Antiquum ministerium, che riguarda un servizio ecclesiale affidabile anche a donne idonee. La donna, dunque, può essere soggetto di ministerialità istituita non ordinata: non in forza di una supplenza informale, ma mediante un riconoscimento pubblico e disciplinato.

Questa ministerialità deve essere distinta da altre forme di servizio stabile non necessariamente istituite con rito. La prassi ecclesiale conosce infatti incarichi di coordinamento, accompagnamento, ascolto, formazione, responsabilità catechetica, animazione pastorale e guida di processi comunitari che possono essere conferiti mediante mandato, nomina o delega dell’autorità competente. Per le donne, la questione giuridica non è attribuire automaticamente a tali servizi la natura di ufficio o ministero, ma evitare che essi rimangano in una zona di pura informalità quando assumono stabilità, responsabilità pubblica e rilevanza per la comunità.

5. Funzioni curiali e responsabilità istituzionali diocesane

Inoltre, la donna può assumere anche funzioni giuridico-amministrative nella Curia diocesana. Il can. 469 definisce la Curia diocesana come l’insieme degli organismi e delle persone che prestano aiuto al vescovo nel governo di tutta la Diocesi, soprattutto nella direzione dell’azione pastorale, nella cura dell’amministrazione e nell’esercizio della potestà giudiziale. In tale contesto, il can. 482 prevede che in ogni curia sia costituito un cancelliere, il cui compito principale, salvo diversa disposizione del diritto particolare, è curare che gli atti della curia siano raccolti, ordinati e custoditi nell’archivio. Il can. 483 §1 consente la nomina di altri notai oltre al cancelliere, mentre il §2 stabilisce che il cancelliere e i notai devono essere di integra fama e al di sopra di ogni sospetto; nelle cause in cui possa essere messa in questione la fama di un sacerdote, il notaio deve essere sacerdote. Ne deriva che, fuori da tale ipotesi specifica, la funzione di cancelliere o notaio non è in sé riservata al chierico. Una donna idonea può quindi essere nominata cancelliere o notaio, nei limiti stabiliti dal diritto.

Quanto all’amministrazione dei beni ecclesiastici, il can. 492 §1 dispone che il consiglio diocesano per gli affari economici sia composto da almeno tre fedeli veramente esperti in economia e diritto civile e distinti per integrità. Il can. 494 disciplina la figura dell’economo diocesano senza richiedere che sia chierico. Per le donne, ciò significa che l’accesso a tali funzioni dipende dai requisiti di competenza, integrità e idoneità, non dall’ordinazione. Una donna può quindi far parte del consiglio per gli affari economici e può essere nominata economa diocesana, se risponde alle condizioni previste.

6. Funzioni giudiziarie

La disciplina processuale canonica conferma ulteriormente che la donna possa svolgere funzioni ecclesiali tecniche e istituzionalmente rilevanti. Il can. 1421 §2 prevede che la Conferenza episcopale possa permettere che anche laici siano costituiti giudici e che, in caso di necessità, uno di essi possa essere assunto per formare il collegio. Il can. 1424 consente al giudice unico di avvalersi di due assessori, chierici o laici, di vita integra. Il can. 1428 §2 prevede che l’uditore possa essere scelto tra chierici o laici che si distinguano per buoni costumi, prudenza e dottrina. Il can. 1435 stabilisce che il promotore di giustizia e il difensore del vincolo possano essere chierici o laici, di integra fama, dottori o licenziati in diritto canonico e provati per prudenza e zelo di giustizia. Ne deriva che una donna canonista, se in possesso dei requisiti prescritti, può essere giudice nei limiti previsti, assessore, uditore, promotore di giustizia o difensore del vincolo.

7. Autorità e responsabilità istituzionali nella vita consacrata femminile

È opportuno richiamare anche l’ambito della vita consacrata femminile. Le superiore di istituti religiosi femminili esercitano sui membri dell’istituto l’autorità che il diritto universale e le costituzioni riconoscono loro. Il can. 596 §1 stabilisce infatti che i superiori e i capitoli degli istituti hanno sui membri quella potestà che è definita dal diritto universale e dalle costituzioni. Per gli istituti femminili, tale norma è rilevante perché riconosce una forma reale di autorità istituzionale interna, esercitata secondo il diritto proprio dell’istituto. Occorre tuttavia distinguere questa potestà dalla potestà ecclesiastica di governo che il can. 596 §2 attribuisce, in modo ulteriore, ai superiori e ai capitoli degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio. La superiora religiosa non è ministro ordinato e non esercita potestà d’ordine; tuttavia esercita una vera autorità giuridica sui membri dell’istituto, nei limiti stabiliti dal diritto universale e dalle costituzioni.

8. Funzioni e responsabilità istituzionali nella Curia romana

A livello della Curia romana, Praedicate Evangelium ha particolare rilievo sistematico. La Costituzione apostolica afferma che ogni istituzione curiale esercita la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice, nel cui nome opera con potestà vicaria; per questa ragione, qualsiasi fedele può presiedere un Dicastero o un organismo curiale, secondo la potestà di governo e la specifica competenza e funzione dell’istituzione. Applicata alle donne, la norma consente di affermare che una donna possa presiedere un Dicastero o un organismo della Curia romana quando la natura dell’ufficio non richieda l’Ordine sacro e quando riceva tale responsabilità in forza della potestà vicaria conferita dal Romano Pontefice. Non si tratta di una potestà autonoma parallela a quella gerarchica, ma di un esercizio vicario, giuridicamente fondato e distinto dal sacramento dell’Ordine.

9. Conclusioni

La disciplina vigente, letta nel suo insieme, mostra dunque che la donna possa essere soggetto di responsabilità ecclesiale in forme plurime: ministeri istituiti non ordinati; uffici curiali non riservati; funzioni amministrative ed economiche; incarichi pastorali non coincidenti con la piena cura delle anime; funzioni giudiziarie e processuali; autorità interna negli istituti di vita consacrata femminile; presidenza di organismi curiali nei casi ammessi da Praedicate Evangelium. Nessuna di queste ipotesi annulla la riserva dell’Ordine sacro; tutte, però, impediscono di configurare la donna come soggetto privo di capacità istituzionale.

Il criterio conclusivo deve essere formulato in termini rigorosi. La donna non accede agli uffici che richiedono il sacramento dell’Ordine o la piena cura delle anime in senso proprio. Può però accedere agli uffici, incarichi e ministeri che il diritto non riserva ai chierici; può cooperare all’esercizio della potestà di governo nelle forme previste; può esercitare responsabilità pastorali, amministrative, giudiziarie e formative; può essere chiamata a funzioni di leadership quando la natura dell’ufficio, la competenza richiesta e il mandato dell’autorità lo consentano.

Una riflessione giuridica sulle donne nella Chiesa non può quindi fermarsi alla constatazione della loro importanza pastorale. Deve tradurre tale constatazione in categorie normative: capacità, idoneità, ufficio, mandato, ministero, cooperazione, potestà vicaria, competenza e responsabilità. Solo a questo livello il discorso diventa realmente canonico e istituzionale.

Bibliografia

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“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

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Maria Cives

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