Ordinata dilectio est iustitia: una riflessione sulla Giustizia ordinata dalla carità e dalla misericordia

Lo scorso 14 marzo, il Romano Pontefice Leone XIV ha aperto l’anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. L’allocuzione QUI tenuta ha avuto come centro l’espressione agostiniana “Ordinata dilectio est iustitia”, invitando la Chiesa all’esercizio della Giustizia nella ricerca della verità e della carità. Su questo vorremmo offrire una riflessione.

Una riflessione sul rapporto tra Giustizia e carità, trova un duplice riferimento, particolarmente significativo ed attuale nei tempi di crisi in cui viviamo. La riflessione trova il suo focus sulla modalità con la quale si siano evolute e non siano state soddisfatte, la domanda di Giustizia e quella, connessa, di riconoscimento della dignità umana: soprattutto oggi, in un contesto nel quale la globalizzazione, lo scontro fra i vari egoismi e la destinazione universale dei beni, la proiezione dei diritti e dei doveri nel rapporto fra popoli e non solo fra individui, l’evoluzione tecnologica, propongono molteplici dubbi sul futuro della umanità e sullo sviluppo sostenibile, che è l’altro nome della pace [1].

La Giustizia: unicuique suum tribuere

L’esperienza giuridica, quindi la Giustizia, si colloca essenzialmente nell’ambito di un’esperienza intersoggettiva, di un’esperienza di rapporto. Come già affermava Aristotele, nel V libro dell’Etica Nicomachea [2], la virtù della Giustizia è πρός έτερον, ad alterum, come dirà poi Tommaso: “la Giustizia ha a che fare con l’altro”, è uno dei modi dell’incontro con l’altro, dell’“esse ad”, dell’essere-in-relazione, dell’essere-con. La Giustizia, come virtù, è dunque un modo di relazione, implicando un rapporto con l’altro: una delle definizioni maggiormente scolpite di essa, quella appunto dell’Aquinate, la vuole come volontà perpetua e costante di rendere a ciascuno il suo diritto: Perpetua et costans voluntas jus suum cuique tribuendi. Il luogo della Giustizia è, dunque, la vita collettiva, perché l’essere-altro, l’essere-separato, “dall’altra parte”, è ciò che distingue la Giustizia dall’amore, dove invece è abolita la distanza e gli individui non si contrappongono l’uno all’altro, quali separate altruità, come degli estranei.

Rendere a ciascuno il suo

Essere giusto vuol dire convalidare l’altro come tale, vuol dire insomma offrire il riconoscimento, là dove non è possibile l’amore. E la Giustizia avverte, dal canto suo, che esiste un altro, il quale non è come me e tuttavia ha anche lui il diritto al suo. Dunque, la Giustizia è la virtù che ci porta a riconoscere a ciascuno ciò che gli spetta, ciò che è suo: ma cosa significa “rendere il suo a ciascuno”? Si possono individuare due significati di suo. Il primo è quello tradizionale: un pronome possessivo, che designa una unità di possedente e di posseduto; quest’ultimo è riferito al primo come la parte al tutto, l’organo al vivente, lo strumento all’agente. In questo senso ogni esistente “possiede” i suoi principi intrinseci: essi sono i suoi perché maggiormente collegati al suo essere; senza di essi quell’individuo non potrebbe essere quello che è, non potrebbe esistere.

Sotto questo aspetto, la Giustizia rappresenta, per ciascun individuo il suo dovuto, proprio per consentirgli di essere, unico ed irripetibile. Ma c’è anche un senso diverso di suo, un senso riflessivo. In tale prospettiva, suo, quale riconoscimento basilare della Giustizia, non è semplicemente ciò che è unito al soggetto mediante una relazione oggettiva di possesso: è piuttosto la coscienza e la consapevolezza di tale possesso; è un modo dell’essere-sé, un’esperienza intra-soggettiva di ciò che si possiede o che si deve possedere. In questo senso, rendere a ciascuno il suo è anche rendere a ciascuno la coscienza di sé, dunque la libertà: volere rendere a ciascuno ciò che è suo, in fondo, è innanzitutto «volere che ciascuno sia sé stesso», cioè che sia libero [3].

Il diritto alla libertà

Nell’ordine pratico, la prima manifestazione della Giustizia, ovvero l’imprescindibile condizione del suo manifestarsi, è perciò la libertà. La volontà costante e perpetua di rendere a ciascuno il suo diritto è, innanzitutto, volontà costante di riconoscergli il diritto alla libertà, primo fondamento di ogni relazione tra gli uomini, pre-condizione dell’eguaglianza: quest’ultima – e con essa la virtù della Giustizia chiamata a garantirne la realizzazione – non potrebbe neppure ipotizzarsi senza il riconoscimento della reciproca libertà. La relazione umana si struttura tra eguali – e può dunque configurarsi come giusta – solo se gli eguali sono, innanzitutto, egualmente liberi. Dunque, la Giustizia è virtù fondata sulla costante autolimitazione, per garantire, innanzitutto, a ciascun altro di essere sé stesso, di essere libero. Questo è il primo “suo” da rendere a ciascuno da parte di ognuno: affinché ciascuno si possa mantenere, innanzitutto, nella propria sfera, in cui l’individualità si possa affermare ed espandere, collegandole poi tra loro in maniera da costituire un corpo sociale.

Ciò detto, abbiamo parlato poc’anzi dell’alterità; ci si chiede dunque in che rapporto sia essa con la Giustizia. Ebbene, questa presuppone sì l’alterità, ma esclusivamente nella forma del ruolo, della fungibilità dei suoi protagonisti. L’esperienza giuridica è necessariamente sociale, ma nel senso della bilatelarità che non diviene mai simmetria, della reciprocità che non evolve mai nella identità; essa procede per tipi, stabilendo una continuità e coerenza tra i singoli rapporti, che prescinde dalle persone. Non a caso, il tratto distintivo dell’iconografia di Dike è nella benda sugli occhi. Il prossimo, nella relazione giuridica, non esiste in quanto rimpiazzato dal soggetto appartenente alla categoria sociologico-giuridica.

La Giustizia instaura una relazione impersonale e fungibile, persino di ispirazione ambigua: l’instaurarsi di un rapporto giuridico obbedisce ad una ispirazione ambivalente: fiducia e diffidenza; affidamento ed auto-garanzia; intesa con l’altro, difesa dall’altro; alleanza e competizione. Il diritto insomma è, come ha scritto Kant, «insocievole socievolezza» o, se si vuole, «avvicinamento-distinzione», secondo la formula di Gurvitch [4].

Misericordia: la carità assommata alla Giustizia

San Paolo, nella Lettera ai Romani, scrive: «Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia!». L’Apostolo Paolo descrive in una frase la condizione per poter pensare al mistero della Giustizia: in generale, si potrebbe dire, per poter pensare. La condizione – egualitaria quanto la morte – del peccato, che ci accomuna in una umanità diversissima in tutto il resto, ma parificata in questo; la misericordia, che egualmente ci solleva tutti, distribuendo amore infinito a tutti, senza distinzione. Al problema delle disuguaglianze del mondo, la prospettiva cristiana risponde che l’unica possibile eguaglianza – ed anche la più importante − è ai punti estremi della nostra condizione umana: tutti uguali nella caduta; tutti uguali nell’amore che ci solleva. Così, la misericordia diviene la Giustizia cui si unisce la carità: essa è il perfezionamento della Giustizia, ma, al tempo stesso, il suo superamento.

La Giustizia, se non unita alla carità, resta imperfetta, monca: una dimensione regolativa che scivola, progressivamente, nel legalismo. La finitude della Giustizia, che risalta al cospetto della grandezza infinita della misericordia, è resa bene in due parabole evangeliche, riflettendo sulle quali chiudo il mio intervento. La prima è la parabola del debitore spietato (Matteo, 18, 23) nella quale il re scopre un servo debitore di diecimila talenti, ma recede, per le sue suppliche, dall’originario proposito di venderlo con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, affinché saldasse il suo debito. Appena uscito, quel servo ne trova un altro come lui che gli doveva cento denari. Lo afferra e lo soffoca, dicendogli di pagare il dovuto. Il debitore spietato non vuole esaudire le suppliche del suo compagno e lo fa gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito. Venutolo a sapere, il re lo fa richiamare e gli dice: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse avere anche tu pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» E, sdegnato, «lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto».

Il comportamento del debitore spietato è, in punto di “Giustizia”, ineccepibile: dal condono del suo debito non deriva affatto alcun obbligo, per lui, di condonare a sua volta il proprio debitore. E, per averlo fatto gettare in carcere a causa dell’inadempimento, nessun giudice lo avrebbe a sua volta potuto condannare. A condannarlo è, invece, la clemente misericordia che gli è stata usata e che egli non è stato capace di interiorizzare: la misericordia arriva là dove la Giustizia mai potrebbe, e lascia un segno che nessuna decisione “di Giustizia” mai potrebbe lasciare. Il debitore spietato sceglie di scivolare nel legalismo e cade, tuttavia, a sua volta nella “rete” della Giustizia: chi è stato con lui misericordioso era “al di là del bene e del male”, ma il servo ha scelto di ripassare questo confine.

Gli operai nella vigna

La seconda parabola è quella degli operai nella vigna (Matteo, 20, 1-16). Quale legge mai, quale principio “di Giustizia” potrebbe mai prevedere che lavori diversi, per durata, fatica ed intensità, siano retribuiti allo stesso modo? E quale giudice mai potrebbe dar torto a quegli operai della mattina che, pensando di essere stati trattati ingiustamente, mormoravano contro il padrone: «Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo»!   Eppure, il padrone della vigna sa mettere in crisi lo stesso concetto umano di “Giustizia”, fondata sulla scala ordinata dei valori e dei meriti [5].

La misericordia, abbiamo detto, invece non presuppone meriti: li supera; evade la logica, come ogni vera grandezza dell’animo; di più, è autenticamente eversiva, nel senso etimologico di “fuori dal verso delle cose, dalla loro direzione ordinaria”, come nessuna Giustizia umana − nel nome della quale pure si sono intraprese centinaia di rivoluzioni − potrebbe mai esserlo.  L’imprevedibile gratuità della misericordia scardina completamente la limitata visione della mentalità umana e diventa pietra d’inciampo persino dei principi “di Giustizia”.  La Giustizia di Dio non contrasta, in realtà, con la Giustizia umana (ogni operaio della parabola riceve la retribuzione concordata), ma la trascende, completandola e trasformandola con l’amore.  Per il giurista che “insegue” quotidianamente la Giustizia, la consapevolezza di questo superamento, è una speranza intensa e irrinunciabile.

Conclusioni

Alla luce della riflessione fatta, circa il discorso di Leone XIV possiamo affermare che si colloca pienamente nella linea teologica e istituzionale che pare avere il suo Magistero, che tende a ricomporre in unità le dimensioni della fede, della morale e del diritto. Il testo mette in luce come la Giustizia, nel contesto ecclesiale e vaticano, non sia una mera funzione tecnica, ma un vero ministero ordinato alla verità, alla comunione e alla carità. Sul piano teologico, il Pontefice muove da un fondamento classico della tradizione cristiana: la concezione agostiniana della Giustizia come “ordine dell’amore”. Citando ordinata dilectio est iustitia, egli ribadisce che l’equilibrio della società e delle istituzioni nasce solo quando l’amore è rettamente orientato verso Dio e verso il prossimo. In questa prospettiva la Giustizia non è soltanto rispetto di norme, ma manifestazione concreta di un amore ordinato secondo verità.

Ne deriva che il diritto, per essere autentico, deve riconoscere la dignità trascendente della persona e la sua interiorità relazionale. Su tale base si innesta il riferimento tomista alla Giustizia come constans et perpetua voluntas ius suum unicuique tribuendi. L’Aquinate, e con lui il Pontefice, riconosce alla Giustizia un carattere stabile e oggettivo, che non deriva da convenzioni ma dal bene comune e dalla verità dell’essere umano. L’aggiunta, nel discorso, del principio iustitia ad bonum commune ordinatur mostra chiaramente come la Giustizia, nella visione cristiana, non si esaurisca negli equilibri formali, ma si apra a una dimensione etica e comunitaria che ne fonda la legittimità. Un passaggio di rilievo è quello che lega Giustizia e carità: “caritas perfecta, perfecta iustitia est”. L’idea, mutuata dalla tradizione scolastica, configura la carità come perfezionamento della Giustizia. La Giustizia stabilisce il giusto ordine delle relazioni; la carità lo porta a pienezza, trasformandolo in comunione.

Nessun diritto senza Giustizia

Da ciò deriva il principio, caro al Magistero del predecessore, che non vi può essere autentico diritto senza Giustizia, né Giustizia senza amore per la verità e per la persona concreta. Nel loro reciproco riferimento si manifesta la natura trinitaria della vita cristiana: verità, amore e Giustizia si rispecchiano a vicenda. Questo fondamento teologico informa direttamente le considerazioni giuridiche del discorso. La Giustizia, nel contesto dello Stato della Città del Vaticano, non è solo funzione istituzionale ma anche servizio ecclesiale. Essa garantisce la credibilità e la stabilità delle istituzioni proprio nella misura in cui riflette l’ordine della verità e della carità a cui la Chiesa è chiamata a testimoniare. Il Pontefice richiama principi cardine del diritto processuale – l’imparzialità del giudice, il diritto di difesa, la durata ragionevole dei processi – ma li interpreta non in chiave meramente tecnica, bensì come condizioni morali che rendono giusto l’ordinamento stesso.

Applicare correttamente la norma equivale, in questa prospettiva, a rendere visibile la verità sulla persona e a custodire la comunione ecclesiale. Un aspetto particolarmente innovativo è la definizione del processo come “spazio ordinato nel quale il dissenso viene ricondotto entro un orizzonte di verità e di Giustizia”. Qui il diritto assume quasi una funzione sacramentale: è il luogo in cui il conflitto, invece di degenerare in divisione, viene trasformato in occasione di discernimento e riconciliazione. Il giudice, in questa visione, è insieme garante dell’ordine giuridico e ministro di una comunione superiore, reso partecipe della missione della Chiesa di ricondurre tutte le cose all’unità in Cristo.

Una Teologia della Giustizia

Il Pontefice fonda così una vera teologia della Giustizia, nella quale il diritto non è semplice strumento di coesione, ma parte integrante della missione ecclesiale. L’ordinamento vaticano, secondo questa impostazione, non tutela esclusivamente beni temporali o interessi amministrativi, ma l’indipendenza spirituale della Sede Apostolica e la sua capacità di testimoniare nel mondo un modello di Giustizia illuminata dalla carità. La fedeltà alla verità del diritto diventa quindi condizione della credibilità della Chiesa stessa.

In conclusione, il discorso offre una visione integrale: la Giustizia è radicata nella verità dell’uomo, illuminata dalla carità e ordinata all’unità del Corpo di Cristo. L’amministrazione della Giustizia nello Stato della Città del Vaticano non rappresenta dunque un apparato neutro, ma un servizio ecclesiale che traduce nella prassi giuridica il Vangelo della misericordia e della verità. Il diritto, applicato con equilibrio e spirito evangelico, appare così come uno strumento di comunione, un’espressione autentica dell’amore ordinato che è la forma più alta della Giustizia cristiana.

Note

[1] cfr. Relazione svolta al Convegno annuale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Cuneo, 20 ottobre 2012.

[2] Aristotele, Etica Nicomachea (con testo greco a fronte), Laterza, Bari, 2004.

[3] cfr. R. Pizzorni, Giustizia e carità, Ed. Studio Domenicano, Bologna 1995.

[4] cfr. A. Scerbo, Diritti sociali e pluralismo giuridico in Gurvitch, in Rivista di scienze della comunicazione – A. III (2011) n.1 (gennaio-giugno).

[5] cfr. Relazione svolta al Convegno annuale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice.

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Cristian Lanni

Oblato Benedettino del Monastero di San Benedetto in Milano, è nato nel 1994 a Cassino, consegue, nel 2013 la maturità classica. Iscrittosi nello stesso anno alla Pontificia Università Lateranense consegue la Licenza in Utroque Iure nel 2018 sostenendo gli esami De Universo Iure Romano e De Universo Iure Canonico. Nel 2020 presso la medesima università pontificia consegue il Dottorato in Utroque Iure (Summa cum laude) con tesi dal titolo "Procedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis”. Nel maggio 2021 ha conseguito il Diploma sui "Delicta reservata" presso la Pontificia Università urbaniana, con il Patrocinio della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel novembre 2022 il Baccellierato in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, presso cui nel dicembre 2024 ha conseguito la Licenza con tesi in mariologia dal Titolo "Θεοτόκος. Factum ex muliere", successivamente pubblicata da Ex Libris Edizioni con il titolo "Genitrice di Dio. Θεοτόκος. Factum ex muliere. Una lettura attuale ed ecumenica del dogma della divina maternità" con la prefazione del Cardinale Angelo Comastri. Dal 2019 svolge la sua attività canonistica in diversi Tribunali Ecclesiastici a vario titolo. Autore di vari articoli a carattere teologico per Le Grain de Blè e giuridici per Vox Canonica e per la Rivista semestrale Sapere Giuridico. Attualmente iscritto alla Scuola di specializzazione in Magistero e prassi della Vita consacrata presso il Dicastero per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; è membro dell'Arcisodalizio della Curia Romana e dell'Associazione Canonistica Italiana (ASCAI).

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