Can 157 CIC: la libera collazione degli uffici ecclesiastici

Nel Codice di diritto canonico del 1983, il can. 157 disciplina la competenza ordinaria per il conferimento degli uffici ecclesiastici nella Chiesa particolare. La norma stabilisce che, salvo che il diritto disponga esplicitamente altrimenti, spetta al vescovo diocesano conferire gli uffici ecclesiastici nella propria diocesi mediante libera collazione.

A prima vista, la disposizione sembra formulare una regola semplice: il vescovo diocesano è l’autorità competente a conferire gli uffici ecclesiastici nella propria Chiesa particolare. Tuttavia, una lettura sistematica del diritto canonico mostra che la portata della norma non è così immediata. Il canone non stabilisce infatti una competenza esclusiva o assoluta, ma esprime piuttosto un principio generale che deve essere interpretato alla luce dell’intero sistema giuridico.

Il dato emerge già dalla formulazione della norma. Il legislatore introduce la regola con una clausola significativa: “salvo che il diritto disponga esplicitamente altrimenti”. Questa riserva indica chiaramente che il conferimento degli uffici mediante libera collazione da parte del vescovo diocesano rappresenta il modello ordinario di provvista degli uffici nella diocesi, ma non esclude la possibilità di discipline diverse previste dal diritto. Il can. 157, pertanto, non esaurisce la materia della provvista degli uffici ecclesiastici, ma stabilisce un criterio di base che deve essere coordinato con le altre norme dell’ordinamento canonico.

La nozione di libera collazione

Il Codice di diritto canonico non offre una definizione esplicita di libera collazione. Tuttavia, la nozione può essere ricostruita a partire dal contesto normativo e dalla struttura del sistema. In senso sostanziale, la libera collazione consiste nel conferimento diretto dell’ufficio da parte dell’autorità competente. Ciò significa che la stessa autorità sceglie la persona e le attribuisce l’ufficio mediante un unico atto giuridico. In questa modalità di provvista, la designazione del titolare e il conferimento dell’ufficio coincidono.

Questo elemento distingue la libera collazione dalle altre forme di provvista degli uffici previste dal diritto canonico. Il Codice conosce infatti anche forme cosiddette “dipendenti”, nelle quali la decisione finale dell’autorità competente dipende da un procedimento preliminare affidato ad altri soggetti. È il caso, ad esempio, della presentazione e dell’elezione.

Nel caso della presentazione, un soggetto diverso dall’autorità competente propone il candidato all’ufficio; nel caso dell’elezione, la scelta avviene attraverso una votazione. In entrambe le ipotesi, l’autorità competente non designa direttamente il titolare dell’ufficio, ma interviene dopo una fase precedente del procedimento. La libera collazione si caratterizza quindi per l’immediatezza dell’atto di conferimento: l’autorità competente decide direttamente sia la persona sia l’attribuzione dell’ufficio.

La competenza del vescovo diocesano

Il can. 157 si collega direttamente alla posizione del vescovo nella Chiesa particolare. Il vescovo diocesano esercita nella diocesi una potestà ordinaria, propria e diretta, che comprende anche il conferimento degli uffici ecclesiastici. La norma riguarda tuttavia gli uffici ecclesiastici nella propria Chiesa particolare. Non tutti gli uffici dell’ordinamento canonico ricadono automaticamente sotto la disciplina del can. 157. Esistono infatti ambiti istituzionali dotati di una disciplina propria, nei quali il conferimento degli uffici segue regole specifiche.

È il caso, ad esempio, degli istituti di vita consacrata, degli istituti secolari e delle associazioni pubbliche di fedeli. In queste realtà l’organizzazione interna e il conferimento degli uffici sono regolati da norme proprie e non dipendono direttamente dalla competenza del vescovo diocesano nel senso previsto dal can. 157.

Anche il soggetto indicato dal canone deve essere interpretato in senso tecnico. L’espressione “vescovo diocesano” non riguarda soltanto il vescovo in senso stretto, ma comprende anche coloro che il diritto equipara stabilmente a lui nell’esercizio della potestà nella Chiesa particolare. Diversa è invece la posizione del vicario generale e del vicario episcopale. Essi non possiedono questa competenza in forza della legge stessa, salvo che agiscano in virtù di uno speciale mandato ricevuto dall’autorità competente.

Un principio generale ma non esclusivo

L’elemento decisivo per comprendere il significato del can. 157 è rappresentato dalla clausola iniziale che accompagna la norma. Il legislatore precisa che la regola vale soltanto se il diritto non dispone esplicitamente altrimenti. Questa formulazione indica chiaramente che la libera collazione del vescovo diocesano costituisce la modalità ordinaria di conferimento degli uffici ecclesiastici nella diocesi, ma non l’unica possibile.

Il diritto canonico conosce infatti situazioni in cui la competenza di conferire un ufficio appartiene ad altri soggetti oppure in cui il conferimento è disciplinato da procedure diverse. In questi casi la norma del can. 157 lascia spazio a disposizioni particolari.

In questa prospettiva si comprendono, ad esempio, le riserve legate alla potestà del Romano Pontefice oppure le competenze proprie dei superiori degli istituti di vita consacrata all’interno dei rispettivi istituti. Il principio espresso dal can. 157 mantiene quindi il suo valore generale, ma non può essere interpretato come una competenza esclusiva.

La funzione suppletiva della libera collazione

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la funzione che la libera collazione può assumere all’interno del sistema canonico. Essa può infatti operare non soltanto come modalità ordinaria di conferimento degli uffici, ma anche come soluzione suppletiva. Questo accade quando una diversa procedura di provvista prevista dal diritto non giunge a compimento. Ad esempio, quando la presentazione non viene effettuata entro il termine stabilito oppure quando vengono presentati candidati ritenuti inidonei, il sistema consente di procedere mediante libera collazione.

Una situazione analoga si verifica quando l’elezione non viene realizzata entro il tempo previsto. In queste circostanze, il conferimento diretto dell’ufficio da parte dell’autorità competente rappresenta una soluzione che consente di evitare che l’ufficio rimanga vacante. La libera collazione assume quindi anche una funzione di garanzia del funzionamento dell’ordinamento, intervenendo quando altri procedimenti non producono il risultato previsto.

Il ruolo del parere e del consenso

La nozione di libera collazione incontra tuttavia un problema interpretativo quando il diritto richiede la partecipazione di altri soggetti alla decisione dell’autorità competente. In alcuni casi il diritto prevede che l’autorità debba ascoltare il parere di un consiglio o di determinate persone. In queste situazioni la decisione finale rimane sostanzialmente libera, perché il superiore non è giuridicamente obbligato a seguire il parere ricevuto.

Diversa è invece la situazione in cui la norma richiede il consenso di altri soggetti. In questo caso il consenso diventa una condizione necessaria per la validità dell’atto. Ciò significa che l’autorità competente non può conferire validamente l’ufficio senza il consenso richiesto.

In tali circostanze la decisione non può più essere considerata pienamente libera in senso tecnico. L’atto resta formalmente un atto dell’autorità competente, ma la decisione dipende anche dall’intervento giuridicamente necessario di altri soggetti.

La difficoltà interpretativa del can. 162

Un esempio significativo di questa tensione normativa si trova nel can. 162. In quella disposizione il legislatore prevede che, in mancanza della presentazione oppure nel caso in cui siano stati presentati candidati inidonei, si proceda mediante libera collazione.

Allo stesso tempo, però, la norma introduce la clausola del consenso del proprio Ordinario. Questa combinazione crea una difficoltà interpretativa evidente. Da un lato si parla di libera collazione, dall’altro si introduce un elemento che limita la libertà decisionale dell’autorità competente.

La disposizione mostra dunque come alcune soluzioni concrete adottate dal diritto canonico non coincidano perfettamente con la nozione teorica di libera collazione. Proprio per questo motivo la categoria non deve essere interpretata in modo rigido.

Il can. 157 CIC esprime dunque la regola ordinaria per il conferimento degli uffici ecclesiastici nella Chiesa particolare da parte del vescovo diocesano. Tuttavia, il suo significato emerge pienamente soltanto se la norma viene letta nel contesto più ampio dell’ordinamento canonico.

La libera collazione rappresenta il modello generale di provvista degli uffici nella diocesi, ma non esaurisce tutte le modalità previste dal diritto. Le deroghe espresse, le competenze di altri soggetti, il carattere suppletivo della libera collazione e i casi in cui è richiesto il consenso di terzi mostrano che questa categoria giuridica non ha carattere assoluto. Piuttosto, essa costituisce uno strumento interpretativo utile per comprendere la struttura del sistema canonico, nel quale il principio della competenza episcopale convive con una pluralità di soluzioni normative.

Bibliografia

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“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

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Maria Cives

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